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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 41065/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/03/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che gli aveva applicato la misura cautelare domiciliare per i reati di cui agli artt. 56, 629, 416-bis.1 cod. pen. (capi 67 e 68).

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato aveva tentato di costringere con velate minacce sia [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della Giennme s.r.I., sia [OSCURATO:PERSONA], titolare della società "[OSCURATO:PERSONA]", a versare somme di danaro non dovute, avvalendosi del metodo mafioso (attribuendo il preteso credito a [OSCURATO:PERSONA], noto esponente di spicco della criminalità organizzata cetrarese, e ipotizzando un suo intervento), non riuscendo per il rifiuto delle persone offese, che decidevano di sporgere querela (fatti commessi il 22 marzo 2017 e il 28 agosto 2017).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 56, 629, 416-bis.1 cod. pen.

La motivazione del Tribunale sulla gravità indiziaria per i capi oggetto di contestazione cautelare (quanto alla valenza dimostrativa delle dichiarazioni elle persone offese) è carente sia per la mancanza di linearità argomentativa sia con riferimento alla ordinanza genetica, che aveva esaminato solo parzialmente il materiale investigativo, obliterando questioni evidenziate dalla difesa sulla sussistenza della fattispecie delittuosa.

Da una attenta disamina delle captazioni si evince che il tono utilizzato dal ricorrente era cordiale e a tratti anche remissivo (inidoneo ad ingenerare il metus nel soggetto passivo; manca la minaccia anche soltanto implicita), mentre le persone offese avevano assunto un atteggiamento deciso e in parte anche risoluto.

La fattispecie del capo 67) andava piuttosto inquadrata nel tentativo di truffa, posto che la finalità era di trarre in inganno la persona offesa (la richiesta di danaro era riferibile ad un precedente acquisto di una vettura o a merce in stock).

Anche per il capo 68) la gravità indiziaria si basa esclusivamente su captazioni registrate dalla persona offesa e non si comprende quale sia stata la minaccia anche solo velata.

Il Tribunale si è affidato piuttosto - così violando l'art. 194 cod. proc. pen. - sulla personale percezione o supposizione delle persone offese.

Identico ragionamento è seguito dal Tribunale per l'aggravante speciale mafiosa, difettando indicatori oggettivi da cui desumere il carattere mafioso della minaccia.

2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ignorando le memorie difensive (che si allegano) che avevano avanzato critiche in ordine alle deposizioni delle persone offese, posto che i colloqui con il ricorrente erano stati solo parzialmente registrati.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo, pur denunciando la violazione di legge sostanziale, mira in definitiva a presentare una diversa ricostruzione in fatto delle vicende, oggetto di provvisoria incolpazione, attraverso un diretto e viepiù generico confronto con le risultanze investigative.

Il ricorrente, non correlandosi alla motivazione della ordinanza impugnata, si è infatti limitato ad una alternativa e personale lettura del compendio indiziario, che si fonda sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, la cui attendibilità è stata analiticamente verificata dal Tribunale.

E' appena il caso di rilevare che lineare e priva di vizi rilevabili in questa sede appare la motivazione sulla idoneità della condotta tenuta dal ricorrente e sulla ritenuta aggravante mafiosa.

Quanto al primo aspetto, il Tribunale non si è affidato, come denuncia il ricorrente, a mere illazioni o a soggettive percezioni delle persone offese: l'ordinanza impugnata invero ha ampiamente reso una lettura oggettiva dei comportamenti e delle frasi pronunciate dal ricorrente per vestire in termini costrittivi la richiesta di danaro.

In ordine alla ritenuta aggravante mafiosa, il Tribunale ha spiegato come la condotta dell'indagato fosse inquadrabile in un codice comportamentale mafioso, in quanto l'evocazione dell'interesse e dell'intervento nella vicenda del boss Iannelli era funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (tra tante, Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027).

3. Relativamente al secondo motivo, va osservato che con la memoria presentata in sede di riesame il ricorrente aveva attaccato la portata dimostrativa dei colloqui registrati (rilevando che taluni fatti sarebbero stati "soltanto" riferiti ma non registrati).

Peraltro, il ricorrente non considera che il Tribunale è partito nella ricostruzione delle vicende dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenendole attendibili, in quanto riscontrate da riprese audio e video.

La pretesa del ricorrente della coincidenza totale tra i fatti dichiarati e quanto emerso dai colloqui registrati è manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenza.

In tema di testimonianza, si è più volte affermato che le dichiarazioni della persona offesa, se costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (per tutte, Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/03/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che gli aveva applicato la misura cautelare domiciliare per i reati di cui agli artt. 56, 629, 416-bis.1 cod. pen. (capi 67 e 68). Secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato aveva tentato di costringere con velate minacce sia [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della Giennme s.r.I., sia [OSCURATO:PERSONA], titolare della società "[OSCURATO:PERSONA]", a versare somme di danaro non dovute, avvalendosi del metodo mafioso (attribuendo il preteso credito a [OSCURATO:PERSONA], noto esponente di spicco della criminalità organizzata cetrarese, e ipotizzando un suo intervento), non riuscendo per il rifiuto delle persone offese, che decidevano di sporgere querela (fatti commessi il 22 marzo 2017 e il 28 agosto 2017). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, 629, 416-bis.1 cod. pen. La motivazione del Tribunale sulla gravità indiziaria per i capi oggetto di contestazione cautelare (quanto alla valenza dimostrativa delle dichiarazioni elle persone offese) è carente sia per la mancanza di linearità argomentativa sia con riferimento alla ordinanza genetica, che aveva esaminato solo parzialmente il materiale investigativo, obliterando questioni evidenziate dalla difesa sulla sussistenza della fattispecie delittuosa. Da una attenta disamina delle captazioni si evince che il tono utilizzato dal ricorrente era cordiale e a tratti anche remissivo (inidoneo ad ingenerare il metus nel soggetto passivo; manca la minaccia anche soltanto implicita), mentre le persone offese avevano assunto un atteggiamento deciso e in parte anche risoluto. La fattispecie del capo 67) andava piuttosto inquadrata nel tentativo di truffa, posto che la finalità era di trarre in inganno la persona offesa (la richiesta di danaro era riferibile ad un precedente acquisto di una vettura o a merce in stock). Anche per il capo 68) la gravità indiziaria si basa esclusivamente su captazioni registrate dalla persona offesa e non si comprende quale sia stata la minaccia anche solo velata. Il Tribunale si è affidato piuttosto - così violando l'art. 194 cod. proc. pen. - sulla personale percezione o supposizione delle persone offese. Identico ragionamento è seguito dal Tribunale per l'aggravante speciale mafiosa, difettando indicatori oggettivi da cui desumere il carattere mafioso della minaccia. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ignorando le memorie difensive (che si allegano) che avevano avanzato critiche in ordine alle deposizioni delle persone offese, posto che i colloqui con il ricorrente erano stati solo parzialmente registrati.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo, pur denunciando la violazione di legge sostanziale, mira in definitiva a presentare una diversa ricostruzione in fatto delle vicende, oggetto di provvisoria incolpazione, attraverso un diretto e viepiù generico confronto con le risultanze investigative. Il ricorrente, non correlandosi alla motivazione della ordinanza impugnata, si è infatti limitato ad una alternativa e personale lettura del compendio indiziario, che si fonda sulle dichiarazioni rese dalle persone offese, la cui attendibilità è stata analiticamente verificata dal Tribunale. E' appena il caso di rilevare che lineare e priva di vizi rilevabili in questa sede appare la motivazione sulla idoneità della condotta tenuta dal ricorrente e sulla ritenuta aggravante mafiosa. Quanto al primo aspetto, il Tribunale non si è affidato, come denuncia il ricorrente, a mere illazioni o a soggettive percezioni delle persone offese: l'ordinanza impugnata invero ha ampiamente reso una lettura oggettiva dei comportamenti e delle frasi pronunciate dal ricorrente per vestire in termini costrittivi la richiesta di danaro. In ordine alla ritenuta aggravante mafiosa, il Tribunale ha spiegato come la condotta dell'indagato fosse inquadrabile in un codice comportamentale mafioso, in quanto l'evocazione dell'interesse e dell'intervento nella vicenda del boss Iannelli era funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (tra tante, Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027). 3. Relativamente al secondo motivo, va osservato che con la memoria presentata in sede di riesame il ricorrente aveva attaccato la portata dimostrativa dei colloqui registrati (rilevando che taluni fatti sarebbero stati "soltanto" riferiti ma non registrati). Peraltro, il ricorrente non considera che il Tribunale è partito nella ricostruzione delle vicende dalle dichiarazioni delle persone offese, ritenendole attendibili, in quanto riscontrate da riprese audio e video. La pretesa del ricorrente della coincidenza totale tra i fatti dichiarati e quanto emerso dai colloqui registrati è manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenza. In tema di testimonianza, si è più volte affermato che le dichiarazioni della persona offesa, se costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (per tutte, Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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