CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 26232/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ei confronti diCONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] ROMAData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 47/2025 depositata il 27/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Il Consiglio distrettuale di disciplina forense di Roma, condecisione del 16 novembre 2023, irrogò all’avv. W.N. lasanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dellaprofessione forense per anni uno in ragione della ritenutasussistenza di quattro addebiti disciplinari sui sette originariamentecontestati a seguito dell’esposto presentato da P.G.[...]1.1. - In particolare, l’avv. W.N. fu ritenuto responsabile:a) “1. Per non aver iscritto a ruolo n. 12 giudizi per i qualiaveva avuto espressa procura alle liti, così violando gli artt. 9 -comma I -, 10, 12, 26 - Comma III - del codice deontologicoforense. Fatti commessi in Roma nei mesi di settembre, ottobre enovembre 2018”;b) “3. Per aver richiesto l’emissione e comunque per averricevuto n. 5 assegni post datati (€ 6.000,00 del 06.04.2019 n.3764082250-06 Unicredit, € 6.000,00 del 12.04.2019 n.3764082249-05 - Unicredit; € 12.000,00 del 18.04.2020 n.3768098571-03, Unicredit; € 19.000,00 del 02.01.2021 n.3768098572-04 Unicredit; € 6.000,00 del 02.01.2022 n.3768098573-05 Unicredit), e così violando gli artt. 9 - comma I -,16 - comma I -, del codice deontologico forense. Fatto commessoin Roma a fine 2018/inizio 2019;c) “4. Per aver incassato l’importo di € 33.000,00 e,precisamente, € 12.000,00 con assegno in data 19.09.2018; €2.000,00 con assegno in data 19.09.2018; € 3.500,00 con assegnoin data 28.11.2018; € 5.500,00 con assegno in data 28.11.2018; €10.000,00 con bonifico bancario in data 20.09.2019 e quindi: i)2 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025senza emettere fattura, così violando gli artt. 9 - comma I -, 16 -Data pubblicazione 26/09/2025comma I -, e 29 - comma III -, del codice deontologico forense.richiedendo una somma sproporzionata alla luce dell’effettivomandato espletato, così violando l’art. 29 - commi I e IV - delcodice deontologico forense. Fatti commessi in Roma alle date deisingoli pagamenti”;d) “6. Per aver promosso atto di precetto su n. 2 assegniUnicredit n. 3764082250-06 di € 6.000,00 del 06.04.2019 e n.3764082249-05 di € 6.000,00 del 12.04.2019, nei confronti dellasig.ra P.G. asserendo di essere creditore della somma di €12.000,00 per compensi professionali, malgrado il plurimo mancatoadempimento al mandato e malgrado avesse garantito di restituirealla P.G. anche gli assegni suindicati, cosi violando gli artt. 63- Comma I e 64 - comma I del codice deontologico forense. Fattocommesso in Roma in data 31.05.2019, data dell’atto di precetto”.2. – Il gravame avverso tale decisione veniva rigettato dalConsiglio nazionale Forense (C.N.F.), con sentenza resa pubblica indata 27 febbraio 2025.2.1. – Il C.N.F. riteneva, anzitutto, di non poter prendere inconsiderazione i “due motivi nuovi e relativi alla nullità degliaddebiti di cui ai capi 1 e 6 per difetto di specificità dei fatticontestati”, in quanto proposti non già con l’originario ricorso, masoltanto con la memoria di costituzione di nuovo difensore del 13gennaio 2025, così da essersi consumato il diritto di impugnazione.2.2. – In riferimento ai singoli addebiti disciplinari, il C.N.F.osservava che il fatto di cui al capo 1 di incolpazione (non averpromosso i giudizi) era supportato da documentazione allegataall’esposto, alla cui acquisizione l’avv. W.N. aveva“espressamente prestato consenso”. Inoltre, il “presunto accordocon la cliente sulla non necessità di promuovere i giudizi”, peraverne la stessa raggiunto lo scopo, ossia “quello di risultare erede3 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025presso i pubblici uffici al fine di vendere i beni ereditari”, eraData pubblicazione 26/09/2025smentito sia dal “fatto che ben otto degli atti introduttivi recanodata successiva” alla trascrizione in Conservatoria dell’accettazioneespressa dell’eredità avvenuta, in favore della cliente, in data 11ottobre 2018, sia “dagli audio allegati da ultimo dall’esponente neiquali inizialmente l’avv. W.N. prova a sostenere di aver iscrittotutti i giudizi per poi trovarsi impreparato dinanzi all’obiezione dellaP.G. di aver appreso direttamente in cancelleria dell’esistenzadi soli n. 5 giudizi”.Quanto al capo 3 di incolpazione (aver accettato assegnipost-datati), il giudice disciplinare reputava che il fatto,«nonostante alcune “incongruenze” e “ritrattazioni” dell’incolpatonel corso dell’istruttoria», fosse chiaramente provato dalleammissioni dell’avv. W.N. e dalla circostanza, integrante “pienaconfessione”, della restituzione alla P.G. di “tre degli assegnipost-datati di cui in contestazione”.Il C.N.F., quanto al capo 4 di incolpazione (non avere emessole fatture ed avere richiesto compensi sproporzionati), evidenziavache le “regolari fatture”, contraddistinte ai numeri 73, 74 e 75 del2018 e denominate “parcelle”, tali non erano, giacché non solo lanumerazione era irregolare, ma, in particolare, non risultavano«conteggiate né i.v.a. né c.p.a. e si fa un generico riferimento a“spese vive” che non vengono esposte». Inoltre, sussisteva prova“dell’incasso, da parte dell’incolpato, di compensi eccessivi esproporzionati”, che trovava evidenza non solo nel provvedimentodi archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Roma nel procedimenton. 20615/2019 (promosso su querela della cliente per il reato ditruffa), ma anche in ragione, “da una parte, del contenutominimale e ripetitivo degli atti introduttivi dei cinque giudizipromossi e del loro esito totalmente sfavorevole e, dall’altra,dell’assenza di documentazione comprovante eventuale diversa edulteriore attività difensiva, sia giudiziale che stragiudiziale”.4 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025Con riferimento all’addebito di cui al capo d’incolpazione 6Data pubblicazione 26/09/2025(notifica dell’atto di precetto per prestazioni non eseguite), ilgiudice disciplinare riteneva non verosimile la difesa dell’incolpatofondata sull’assunto che “i due assegni in forza dei quali egli hanotificato l’atto di precetto non siano stati post-datati ma emessi apagamento delle sue spettanze dopo la revoca del mandato, dalmomento che la fattura n. 17/2019, che l’incolpato assume avereemesso a fronte del pagamento delle sue spettanze mediante i dueassegni, reca data anteriore a quella portata dai due assegni”.3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorsol’avv. W.N. affidando le sorti dell’impugnazione a tremotivi.Il ricorrente ha, altresì chiesto, in via cautelare, lasospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata,assumendo sussistere sia il fumus boni iuris, “in ordine allaprevedibile fondatezza della censura proposta”, sia il periculum inmora, poiché la esecuzione della sanzione inflitta, pur se di duratatemporanea (dodici mesi), “è idonea a produrre effetti ulteriori edirreparabili, finendo per cagionare un pregiudizio definitivo ecomunque assai difficilmente rimediabile”.3.1. - Non ha svolto attività difensiva in questa sedel’intimato Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma.Non ha depositato memoria il pubblico ministero.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., “violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione agli art. 58 e 59 l. 247/2012,dovendosi ritenere la decisione assunta con una motivazioneapparente, contraddittoria ed illogica in riferimento ad un addebitoche difetta di specificità, con conseguente violazione del principio dicorrelazione tra incolpazione e decisione (art. 522 c.p.p.), e in5 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per violazione del diritto di difesaNumero di raccolta generale 26232/2025e del giusto processo”. Data pubblicazione 26/09/2025La censura del ricorrente investe la decisione del C.N.F. diritenere inammissibile l’esame dei “motivi di impugnazione dedottinella memoria di costituzione di nuovo difensore, ulteriori e diversirispetto ai motivi contenuti nel ricorso”.L’avv. W.N. sostiene che non si tratti “di motivi nuovi,bensì di eccezione di nullità della decisione di primo grado, perdifetto di correlazione tra incolpazione e decisione, eccepibile inqualunque stato e grado di merito”, giacché la violazione dell’art.522 c.p.p., verificatasi in primo grado, configura una nullità dellasentenza a regime intermedio, che “può essere dedotta fino alladeliberazione della sentenza nel grado successivo”, come affermatodalla giurisprudenza penale di legittimità “(Cass. pen., sez. IV, 29marzo 2017, n. 19043; Cass. pen., sez. VI, 12 luglio 2012, n.31436)”.Ciò posto, il ricorrente - nel rammentare che ai sensi dell’art.21 del Regolamento CNF 2/2014 la citazione notificata all’incolpatodeve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degliaddebiti” - assume che il capo 1 di incolpazione risulterebbe “deltutto privo del requisito di specificità, così come la conseguentemotivazione, non comprendendosi quali siano le azioni giudiziarie inconcreto omesse”.Del pari “incerto e privo di specificità” sarebbe anche il capo 6di incolpazione, avendo esso incolpato, in base alla disciplina recatadall’art. 1193 c.c. – secondo la quale, in presenza di una pluralitàdi rapporti obbligatori, “se il debitore non si avvale della facoltà didichiarare quale debito intenda soddisfare la scelta spetterà alcreditore” – “imputato il pagamento alle prestazioni oggetto dellafattura n. 17 del 2019, non contestata dalla cliente in quanto laprestazione è stata effettivamente svolta, il pagamento è statocorrettamente chiesto, ma mai effettuato”.6 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025Inoltre, il ricorrente afferma essere sussistente la violazioneData pubblicazione 26/09/2025dell’art. 522 c.p.p. poiché “il capo di incolpazione relativo allaprosecuzione dei giudizi era del tutto generico, non indicando diquali giudizi si trattasse”, né vi erano “elementi agli atti da cuidesumere che l’incolpato si sia potuto difendere su tutti i singoli attidi citazione, in quanto imprecisati”. E su tali aspetti – concludel’avv. W.N. – “le motivazioni dei giudici di merito sono del tuttoassenti”.1.1. – Il motivo è infondato.1.1.1. - Va, anzitutto, precisato che, nonostante il ricorrenteevochi la violazione del principio di correlazione tra contestazione esentenza (ex art. 521 c.p.p.), richiamando la sanzione della nullitàdi cui all’art. 522 c.p.p., la doglianza – come emerge dalla sostanzadelle ragioni poste a sostegno del motivo di impugnazione e innanzisintetizzate – attiene, piuttosto, al difetto di specificità dellacontestazione, di cui al (pur richiamato) art. 59 della legge n.247/2012, che al comma 2, lett. d) n. 2, richiede che la citazione agiudizio disciplinare deve contenere (per quanto interessa in questasede) “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, conle indicazioni delle norme violate”.Del resto, è in siffatti termini – coerentemente con lasostanza delle veicolate censure – la decisione del C.N.F.impugnata in questa sede, che, come già evidenziato, ha escluso dipoter pronunciare sui “due motivi nuovi e relativi alla nullità degliaddebiti di cui ai capi 1 e 6 per difetto di specificità dei fatticontestati” (p. 6 sentenza C.N.F.).Nondimeno, anche quanto rappresentato dall’avv. W.N. ap. 8 del ricorso si presta ad una inequivoca lettura in questo stessosenso, avendo egli evidenziato che “(i)l 13 gennaio 2025,perveniva memoria di costituzione di nuovo difensore, con la qualesi insisteva per l’accoglimento del ricorso e, a parere del ConsiglioNazionale Forense, venivano proposti due motivi nuovi e relativi7 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025alla nullità dell’addebito disciplinare sub 1) e sub 6) per difetto diData pubblicazione 26/09/2025specificità, essendovi assoluta incertezza sui fatti oggetto dicontestazione, tale da impedire ogni facoltà difensiva”.Non è, pertanto, scrutinabile il motivo come volto adenunciare la violazione del principio di correlazione tracontestazione e sentenza, mutuato dal rito penalistico, alle cuinorme rinvia il citato art. 59, comma 2, lett. n), nei limiti dellacompatibilità, che, a tal riguardo, è senz’altro configurabile.Questa Corte ha, infatti, affermato, in più di un’occasione (trale altre, Cass., S.U., n. 412/2020), che nel procedimentodisciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto allaprocedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sonodettate dalla legge professionale e, in mancanza, dal codice diprocedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale siapplicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vifaccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità diapplicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nelcodice di procedura penale.1.1.2. - La giurisprudenza penale di legittimità ha precisatoche ai fini della contestazione dell’accusa ciò che rileva è lacompiuta descrizione del fatto, non già l’indicazione degli articoli dilegge che si assumono violati (analogamente queste stesse SezioniUnite civili in tema di disciplinare avvocati: tra le altre, Cass., S.U.,n. 13456/2017), altresì puntualizzando che il requisito della“enunciazione del fatto”, imposto a pena di nullità dall’art. 555,comma 1, lett. c), e comma secondo, c.p.p., per il decreto dicitazione a giudizio, “ha la funzione di informare l’imputato circa iltenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di consentirglil’esercizio del diritto di difesa. Esso, pertanto, può dirsi soddisfattoquando il fatto addebitato sia enunciato in modo tale chel’interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza” (cosìCass., S.U. pen., n. 18/2000; successivamente, tra le molte, Cass.8 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025pen. n. 30141/2019; cfr. anche Corte EDU, Drassich c. Italia, 22Data pubblicazione 26/09/2025febbraio 2018, n. 65173/09).Quanto, invece, al principio di correlazione tra l’imputazionecontestata e la sentenza (art. 521 c.p.p.) ciò che ne determina laviolazione è la diversità del fatto accertato rispetto a quellocontestato (tra le molte, Cass. pen. n. 43336/2016; cfr. ancheCorte EDU, Drassich c. Italia, 12 novembre 2007, n. 25575/2004).Sicché, ciò che viene in rilievo a tal fine non è la contestazione diun fatto in maniera generica e tale da non rendere edottol’imputato del tenore delle accuse rivoltegli, bensì, sulla scorta diun fatto contestato in modo specifico (o, comunque, tale da noncomportare il citato vulnus informativo, incidente sul diritto didifesa), l’addebito di un fatto diverso rispetto a quello oggetto dellacontestazione.In altri termini, la genericità colpisce l’atto di accusa(richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio,citazione diretta), per carenza di “chiarezza e precisione” nelladescrizione del fatto (tempo, luogo, modalità, circostanze e normeviolate). È un vizio dell’atto che pregiudica la conoscenzadell’accusa e si traduce in nullità a regime intermedio (artt. 417,429, 552 c.p.p., in relazione all’art. 178, lett. c), c.p.p.) da farvalere tempestivamente (art. 181, co. 3, c.p.p., in limine iudicii peril decreto che dispone il giudizio; entro il primo grado per lacitazione diretta).La correlazione attiene, invece, al rapporto tra accusacristallizzata e decisione: essa è violata se la sentenza condannaper un fatto diverso (o per aggravante/reato concorrente) nonformalmente contestato secondo gli artt. 516‑518 c.p.p., salvomera riqualificazione in iure che non leda la difesa (art. 521 c.p.p.).Diverso è, dunque, nei casi menzionati il regime delle nullità.La violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza integra una nullità a regime intermedio (artt. 180 e 5229 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025c.p.p.) che, in quanto verificatasi in primo grado, può essereData pubblicazione 26/09/2025dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivoo, comunque, rilevata d’ufficio dal giudice d’appello ogni qual voltaè investito, con l’atto di impugnazione, della richiesta di verificarela sussistenza dell’addebito, ma non può essere dedotta per laprima volta in sede di legittimità (Cass. pen. n. 43336/2016; Cass.pen. n. 19043/2017).La generica enunciazione del fatto integra, invece, una ipotesidi nullità relativa dell’atto di vocatio (decreto che dispone il giudizioo citazione), da dichiararsi se tempestivamente dedotta (art. 181,comma 3, c.p.p.), altrimenti restando sanata (Cass. pen. n.28512/2014).Va, peraltro, osservato, in relazione al capo di imputazionegenerico, che nel corso del giudizio l’oggetto dell’accusa può esserespecificato fisiologicamente (ad es. per chiarimenti istruttori).Se ciò avviene senza trasformare il nucleo storico del fatto,non si pone un problema di violazione del principio di correlazionetra accusa e sentenza: si tratta di specificazione lecita, concontrollo in concreto sul pregiudizio difensivo.Se, invece, la sentenza introduce per la prima voltacircostanze essenziali (modi dell’azione, regole cautelari,tempi/luoghi decisivi) che modificano gli elementi identificativi delfatto e sorprendono la difesa, allora si configura mutamento delfatto e violazione del principio di correlazione (artt. 521‑522 c.p.p.;Cass., S.U. pen., n. 36551/2010).Il vaglio, quindi, resta concreto: occorre verificare sel’imputato abbia avuto concrete possibilità di difendersi su taliprofili nel corso del processo (Cass., S.U. pen., n. 36551/2010; cfr.anche Corte EDU, Pélissier e Sassi c. Francia, 25 marzo 1999).1.1.3. – Ciò posto, nella specie, il regime applicabile è quellodella nullità relativa per denuncia di genericità della contestazionemossa con la citazione a giudizio, ex art. 59, comma 2, lett. d), n.10 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/20252, della legge n. 247/2012, che, dunque, rinviene la propriaData pubblicazione 26/09/2025disciplina dell’art. 181, comma 3, c.p.p.Pertanto, l’avv. W.N. avrebbe dovuto eccepire dettanullità dinanzi al C.D.D. di Roma o, comunque, farne oggetto ditempestivo motivo di impugnazione della decisione resa dal C.D.D.dinanzi al C.N.F., ove si è instaurata la fase giurisdizionale delprocedimento disciplinare, non potendo lo stesso C.N.F. rilevared’ufficio l’anzidetta nullità relativa.È, quindi, corretta la decisione del C.N.F. di non esaminare imotivi di nullità della contestazione per difetto di specificitàveicolati dall’incolpato soltanto con la memoria del 13 gennaio2025, successiva alla proposizione del ricorso.Va, infatti, ribadito il principio per cui, in tema diprocedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima faseavanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattereamministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionaleforense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali el’atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali sifonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovidi impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, seproposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d’ufficio(Cass., S.U., n. 9949/2024).1.1.4. – [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in ogni caso, di evidenziare che ilfondo delle doglianze proposte dal ricorrente è privo di consistenza.Va, infatti, rammentato che, in tema di giudizio disciplinarenei confronti di professionista, la formale incolpazione non richiedeuna minuta, completa e particolareggiata esposizione dellemodalità dei fatti che integrano l’illecito e l’indagine volta adaccertare la correlazione tra addebito contestato e decisionedisciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramenteformale, dovendosi piuttosto dare rilievo all’iter del procedimento ealla possibilità che l’incolpato abbia avuto di avere conoscenza11 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025dell’addebito e di discolparsi, potendo essere valorizzati ancheData pubblicazione 26/09/2025elementi non desumibili direttamente dal testo della formaleincolpazione, sebbene di essi è necessaria una adeguataricognizione e una valutazione della loro idoneità ad esplicitare edintegrare il capo di incolpazione (Cass., S.U., n. 17827/2007;Cass., S.U., n. 13456/2017).Sicché, ai fini della palese infondatezza delle doglianze digenericità della contestazione degli illeciti disciplinari, è sufficienterilevare: a) quanto al capo 1) di incolpazione, che gli atti dicitazione non iscritti a ruolo erano allegati all’esposto dellaP.G. e l’avv. W.N. aveva espressamente acconsentito allarelativa acquisizione in giudizio (p. 8 della sentenza del C.N.F.); b)quanto al capo 6) di incolpazione, il rilievi difensivi che fanno levasulla disciplina dell’imputazione di pagamento (art. 1193 c.c.) sonoin diritto e non attengono al profilo fattuale della contestazione, chenel suo confezionamento risulta affetto specifica, recandol’indicazione del numero e dell’importo degli assegni oggettodell’atto di precetto.2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione all’art. 36 L. 247/2012, dovendosiritenere la decisione assunta con una motivazione apparente,contraddittoria ed illogica, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.avendo ritenuto il CNF, con omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, che“l’accettazione espressa dell’eredità venne trascritta inConservatoria, in favore della cliente, l’11 ottobre 2018, comerisulta dal certificato di denuncia di successione depositato dallostesso incolpato”, quando, in realtà, si legge nel medesimo atto chela dichiarazione di successione sostitutiva era stata registrataall’[OSCURATO:PERSONA] di Roma 3 – Settebagni in data 11novembre 2019 al n. 344741 vol. 88888, trascritta presso la12 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma 2 il 3 dicembreData pubblicazione 26/09/20252019, ai n. 59522/41632. Eccesso di potere per travisamento deifatti».Il ricorrente sostiene che la decisione del C.N.F. in riferimentoall’addebito disciplinare di cui al capo 1 di incolpazione sifonderebbe su “un dato radicalmente travisato, avendo preso,quale parametro della credibilità dell’incolpato, la iniziale denunciadi successione [(effettivamente, trascritta l’11 ottobre 2018)] enon quella rettificata [in data 3 dicembre 2019] dalla stessaesponente”; rettifica che, pertanto, rendeva “inutile la attivazionedei giudizi per i quali era stato conferito il relativo mandato” e,quindi, costituiva anche prova dell’accordo in tal senso intervenutotra esso legale e la cliente.2.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.È infondato quanto alla censura di motivazione “apparente”,giacché la decisione del C.N.F. è sorretta da un apparatoargomentativo – riportato al § 2.2. dei “fatti di causa”, cui si rinvia(cfr. anche pp. 8 e 9 sentenza C.N.F.) – ben al di sopra del c.d.“minimo costituzionale” e che si appalesa privo di intrinsecheaporie, non potendo la dedotta censura fondarsi sul richiamo dielementi estrinsechi alla motivazione della sentenza (Cass., S.U.,n. 8053/2014).Per il resto, sono veicolate doglianze inammissibili, che nondanno evidenza ad alcun travisamento probatorio (che ricorre soloin caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non diverifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria alfatto probatorio: Cass., S.U., n. 5792/2024), bensì sono rivolte acriticare la valutazione del complessivo compendio documentaleoperata dal C.N.F., avendo il giudice disciplinare dato rilievoall’accettazione originaria di eredità, successiva al mandato per laproposizione dei giudizi, e non alla rettifica della denuncia disuccessione, di cui il ricorrente, in violazione del principio di13 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025specificità dei motivi di impugnazione (art. 366, primo comma, n.Data pubblicazione 26/09/20254, c.p.c.), non rende noto (neppure in sintesi) il contenuto.3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione all’art. 36 L. 247/2012, dovendosiritenere la decisione assunta con una motivazione apparente,contraddittoria ed illogica, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.avendo ritenuto il CNF che l’incolpato non avesse emesso fatturaper gli importi dal medesimo ricevuti, nonostante avesse depositatole parcelle n. 73, 74, e 75 del 2018. Eccesso di potere pertravisamento dei fatti».Il ricorrente sostiene, anzitutto, che il dato dirimente è quellodella “intervenuta emissione delle parcelle, a prescindere dallairregolarità contestate, in quanto la sommatoria degli importicorrisponde alle somme effettivamente percepite dal ricorrente “ele parcelle risultano effettivamente inviate alla propria ex cliente,“tanto è che la medesima, pur dubitando della natura delle stesse,le deposita quali allegati dell’esposto”.In ogni caso, l’avv. W.N. assume che, pur se irregolari,“le fatture risultano emesse, mentre la contestazione ne predical’omissione, ragione per la quale, oltre ad esservi il vizio dimotivazione risultante dalla stessa sentenza impugnata, sussiste,altresì, il difetto di correlazione tra la contestazione e la decisionegravata”.3.1. – Il motivo è (manifestamente) infondato.Giova, anzitutto, ribadire che, come affermato da Cass., S.U.,n. 16252/2023, che il «l’avvocato ha l’obbligo, previsto dagli artt.16 e 29, terzo comma, del codice deontologico, di emettere fatturatempestivamente e contestualmente alla riscossione di ognipagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimonialeeffettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del“palmario” convenuto in sede di conferimento del mandato14 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025Numero di raccolta generale 26232/2025difensivo. L’inosservanza di questo precetto ha rilevanzaData pubblicazione 26/09/2025disciplinare. L’obbligo di fatturazione costituisce, infatti,espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cuil’avvocato è tenuto, non soltanto - in funzione della giustaredistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propriaimmagine e, più in generale, della credibilità della classe forense. Ildovere di lealtà e correttezza fiscale nell’esercizio della professioneè un canone generale dell’agire di ogni avvocato, che mira atutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stessoquale professionista leale e corretto in ogni ambito della propriaTanto premesso, non è affatto apprezzabile un vizio dimotivazione irrispettosa del c.d. “minimo costituzionale” avendo ilC.N.F. dato adeguata e logica contezza delle ragioni per le qualil’incolpato non ha fornito prova di aver emesso regolari fatture inrelazione ai compensi ricevuti per l’attività professionale (cfr. § 2.2.dei “Fatti di causa”, cui si rinvia; si veda anche pp. 9 e 10 sentenzaC.N.F.).Per contro, il ricorrente argomenta confondendo l’emissionedelle parcelle, con le quali si chiede al cliente l’onorario per laprestazione, con le fatture quali documenti fiscali da emettere inragione del corrispettivo ricevuto per la prestazione resa, neppurecontestando, altresì, che le fatture fossero irregolari e, dunque,inidonee allo scopo per le quali dovevano essere emesse comedocumento fiscale.4. – Il ricorso va, dunque, rigettato.Resta assorbita l’istanza di sospensiva cautelare proposta conil medesimo ricorso.5. - Non occorre provvedere alla regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità non avendo l’intimato Consigliodell’ordine degli avvocati di Roma svolto attività difensiva in questasede.15 di 16Oscuramento disposto Numero registro generale 7057/2025Numero sezionale 300/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 26232/2025rigetta il ricorso. Data pubblicazione 26/09/2025Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàdel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di W.N. iviriportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre2025.Il PresidenteAntonio Manna16 di 16