CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con il ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] Mohamed ha impugnato la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione. La Corte osserva che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che il vizio di erronea qualificazione del fatto di cui all'art. 448, comma 2-bis, è limitato ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619) e deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 5, n. 33145 dell'8 ottobre 2020, P.G. c. Cari, Rv. 279842). Nel caso in esame, il ricorso contesta la determinazione della pena senza, però, formulare rilievi sulla illegalità della stessa, la qualificazione giuridica del fatto senza indicare, però, un errore manifesto che risulti evidente dal testo del provvedimento. Esso, quindi, è stato proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge ed, in quanto tale, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio