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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46477/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina emergenziale, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di fabbricazione di armi da guerra e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso delle operazioni di sfratto da un immobile Ater, che occupava con la moglie abusivamente, [OSCURATO:PERSONA] tentò di prelevare alcune bombe molotov che custodiva nel vano bagno, tenendo in mano un accendino presumibilmente per dare fuoco agli ordigni, e, siccome fu impedito da un agente, usò violenza nei confronti di questi, spintonandolo e dando occasione ad una colluttazione

2. Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] abbia rivelato insofferenza ai divieti penali e alle obbligazioni civili e quindi un elevato pericolo non solo di condotte recidivanti, ma anche di commissione di gravissimi delitti con violenza alla persona.

Ha quindi valutato la necessità del mantenimento della massima misura custodiale per la totale inaffidabilità dell'indagato.

Ha aggiunto che l'abitazione indicata come luogo in cui eseguire gli eventuali arresti domiciliari è un alloggio Ater nella disponibilità di tale sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la legge regionale preclude la possibilità di ospitare persone diverse da quelle facenti parte del nucleo familiare, se non per un periodo non eccedente quattro mesi.

Non è però prevedibile, ha aggiunto, quanto potrà durare il periodo cautelare detentivo.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

Il Tribunale non ha tenuto conto della estemporaneità dell'azione delittuosa, che merita di essere circoscritta in un tempo definito; non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto scusa per quanto commesso.

A ciò si aggiunga che l'eventualità di una mancata collaborazione nel rispetto della misura custodiale domiciliare è fatto meramente eventuale, peraltro smentito dal comportamento post factum di [OSCURATO:PERSONA] e che non si desume dagli atti il pericolo di commissione di gravissimi delitti con violenza alla persona.

È poi illogica l'affermazione in ordine alla impossibilità di prevedere la durata del periodo cautelare detentivo.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare, facendo richiamo alle modalità della condotta, che hanno rivelato una indubbia refrattarietà ai divieti di legge e alle obbligazioni civili.

Il pericolo di cd. reiterazione criminosa trova fondamento in una compiuta considerazione di quanto commesso: le bombe molotov, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, erano già confezionate e pronte all'uso, attestando una premeditazione della pericolosa aggressione che contrasta con l'assunto di una estemporaneità dell'iniziativa e con la asserita serietà di una immediata resipiscenza.

A fronte di questa compiuta motivazione le doglianze di ricorso si palesano generiche e manifestamente infondate.

Il Tribunale non ha per nulla trascurato di considerare la deduzione relativa ad una presunta estemporaneità della condotta e al fatto che il ricorrente immediatamente dopo la vicenda chiese scusa, e, come si è detto, l'ha ritenuta infondata e irrilevante.

Il giudizio prognostico non è dunque di mera possibilità ma è un giudizio di probabilità fondato su dati di oggettiva consistenza.

Non ha poi pregio la critica all'affermazione del Tribunale della impossibilità di predeterminare il periodo di eventuale detenzione domiciliare e quindi di apprezzare la compatibilità di quel regime con la disciplina degli alloggi Ater.

Quanto asserito dal Tribunale è coerente con il regime normativo delle misure cautelari e la critica di ricorso è sul punto all'evidenza generica e palesemente inconsistente.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. osi deciso in Roma, 17 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta ai sensi della disciplina emergenziale, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di fabbricazione di armi da guerra e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso delle operazioni di sfratto da un immobile Ater, che occupava con la moglie abusivamente, [OSCURATO:PERSONA] tentò di prelevare alcune bombe molotov che custodiva nel vano bagno, tenendo in mano un accendino presumibilmente per dare fuoco agli ordigni, e, siccome fu impedito da un agente, usò violenza nei confronti di questi, spintonandolo e dando occasione ad una colluttazione 2. Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] abbia rivelato insofferenza ai divieti penali e alle obbligazioni civili e quindi un elevato pericolo non solo di condotte recidivanti, ma anche di commissione di gravissimi delitti con violenza alla persona. Ha quindi valutato la necessità del mantenimento della massima misura custodiale per la totale inaffidabilità dell'indagato. Ha aggiunto che l'abitazione indicata come luogo in cui eseguire gli eventuali arresti domiciliari è un alloggio Ater nella disponibilità di tale sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la legge regionale preclude la possibilità di ospitare persone diverse da quelle facenti parte del nucleo familiare, se non per un periodo non eccedente quattro mesi. Non è però prevedibile, ha aggiunto, quanto potrà durare il periodo cautelare detentivo. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale non ha tenuto conto della estemporaneità dell'azione delittuosa, che merita di essere circoscritta in un tempo definito; non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto scusa per quanto commesso. A ciò si aggiunga che l'eventualità di una mancata collaborazione nel rispetto della misura custodiale domiciliare è fatto meramente eventuale, peraltro smentito dal comportamento post factum di [OSCURATO:PERSONA] e che non si desume dagli atti il pericolo di commissione di gravissimi delitti con violenza alla persona. È poi illogica l'affermazione in ordine alla impossibilità di prevedere la durata del periodo cautelare detentivo. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare, facendo richiamo alle modalità della condotta, che hanno rivelato una indubbia refrattarietà ai divieti di legge e alle obbligazioni civili. Il pericolo di cd. reiterazione criminosa trova fondamento in una compiuta considerazione di quanto commesso: le bombe molotov, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, erano già confezionate e pronte all'uso, attestando una premeditazione della pericolosa aggressione che contrasta con l'assunto di una estemporaneità dell'iniziativa e con la asserita serietà di una immediata resipiscenza. A fronte di questa compiuta motivazione le doglianze di ricorso si palesano generiche e manifestamente infondate. Il Tribunale non ha per nulla trascurato di considerare la deduzione relativa ad una presunta estemporaneità della condotta e al fatto che il ricorrente immediatamente dopo la vicenda chiese scusa, e, come si è detto, l'ha ritenuta infondata e irrilevante. Il giudizio prognostico non è dunque di mera possibilità ma è un giudizio di probabilità fondato su dati di oggettiva consistenza. Non ha poi pregio la critica all'affermazione del Tribunale della impossibilità di predeterminare il periodo di eventuale detenzione domiciliare e quindi di apprezzare la compatibilità di quel regime con la disciplina degli alloggi Ater. Quanto asserito dal Tribunale è coerente con il regime normativo delle misure cautelari e la critica di ricorso è sul punto all'evidenza generica e palesemente inconsistente. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. osi deciso in Roma, 17 ottob
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