CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 38844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Lucca per il reato di cui all'art. 73, comma 5. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Camaiore, fino al 31/08/2015). Ritenuto che il motivo proposto (violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente sussunto le condotte poste in essere dall'imputato nell'alveo della coltivazione penalmente rilevante invece di ritenere inoffensiva la coltivazione; per non aver accertato l'offensività in concreto della condotta, la quale andava qualificata come "coltivazione domestica") riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. impugnata, ove richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12348 del 19/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], si respinge la tesi difensiva tenuto conto del numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata all'imputato, del rinvenimento di strumentazione per la pesa dello stupefacente e della presenza di marijuana trita); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]