CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00350/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 17833/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - DOTT.[OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - nonché Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 791/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 16/5/2022, la Corte d’appello di Salerno haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatolo Studio dottori commercialisti associati dott. [OSCURATO:PERSONA]- dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dell’inadempimento, da parte dello studio associato convenuto, delle obbligazioni concernenti le prestazioni di consulenzae di assistenza fiscale contratte da detto studio nei confronti dellasocietà attrice; inadempimento nella specie consistito nell’omessa trasmissionetelematica della dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2002 e nella conseguente tardiva deduzione in compensazione,nella dichiarazione dei redditi successiva, del credito Iva maturato nel 2002 e mai dichiarato, con la conseguenza che alla società attrice era stata notificato un verbale di contestazione a cui avevanofatto seguito accertamenti di un maggior reddito imponibile e contestazionedi illegittima detrazione d’imposta; conla stessa sentenza, la corte territoriale ha rigettato la domanda propostadallo studio associato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fine di essere manlevata nel pagamento degli importi eventualmentedovuti a titolo risarcitorio in favore della controparte;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – fermo ilcarattere incontestato dell’omessa trasmissione telematica, da parte dello studio professionale, della dichiarazione dei redditi della società attricerelativa all’anno d’imposta 2002 – ha rilevato come, secondo la disciplina normativa correttamente richiamata dalla Commissione tributariadi Salerno (a cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fatto ricorso), il diritto al rimborso del credito Iva precedentemente non dichiarato doveva ritenersiscaduto, siccome soggetto al termine di decadenza biennale decorrentedal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione delcredito; peraltro, secondo la corte territoriale, l’onere di provvedere alla tempestivarichiesta del rimborso del credito IVA non competeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. poiché la presentazione nei termini dell’istanza costituiva uno specifico onere a carico dello studio professionale attesa la persistentevigenza, all'epoca, del rapporto professionale con la società committente; quanto alla domanda di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha rilevatola produzione in atti della sola copia della polizza assicurativa avente efficacia dal 21/4/2008 al 21/4/2009 insuscettibile di coprire l’inadempimento dello studio associato in relazione a un sinistro risalenteal 2003; unsimile esito, peraltro, non sarebbe stato differente neppure in casodi rituale produzione della polizza con efficacia dal 20/1/2003 al 20/1/2004,non essendo pervenuta alcuna richiesta risarcitoria durante ilperiodo di efficacia dell’assicurazione (nella specie caratterizzata da una clausola claims made ‘spuria’), né avendo provato, la società Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri attrice, l’assenza di alcuna soluzione di continuità nel rapporto assicurativocon la compagnia avversaria; avverso la sentenza d’appello, lo Studio dottori commercialisti associatidott. [OSCURATO:PERSONA] - dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)resistono ciascuna con un proprio controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. hadepositato conclusioni scritte; consideratoche, dev’essere preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’invalidità della procura ad litemrilasciata al proprio difensore dallo studio professionale associato ricorrente, essendo detto studio associato estinto alla data del 31/12/2019,così come risultante dalla cessazione della relativa partita Ivain detta data; varrà al riguardo considerare come la sola circostanza della cancellazione della partita Iva di un’associazione professionale non significhi,di per sé, il venir meno dell’associazione stessa, ben potendo ipotizzarsi la persistenza dell’accordo associativo, al di là e indipendentemente da tale adempimento formale di carattere tributario, e la conseguente persistenza sostanziale dell’operatività dell’associazione; con il primo motivo, lo studio ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1223 e 2697c.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territoriale omesso di considerare la decisiva circostanza costituita dall’assenza di alcuna prova del danno subito dallasocietà avversaria in conseguenza dell’inadempimento dedotto in Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudizio,non avendo il giudice d’appello tenuto conto di quanto rilevato insede di gravame dall’istante, segnatamente nella parte in cui aveva rilevato come nulla comprovasse che l’esecuzione presso terzi promossada Equitalia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata dal giudice di primo grado come riscontro del danno economico subito da quest’ultima) fosse effettivamente comprensiva del credito per recupero Iva del 2002, nonché nella parte in cui aveva richiamato le contrarieillustrazioni del c.t.u.; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come costituisca circostanz a di fatto incontestat a tra le parti l’avvenuta omessa trasmissione all’autorità fiscale, nell’anno 2003 , da parte dello studio professionale ricorrente, delle dovutedichiarazioni della società attrice per i redditi dell’anno 2002 ; costituiscecircostanza di fatto allo stesso modo incontestata che lo studio professionale avesse tentato di recuperare, nell’interesse dell’attrice,il credito di quest’ultima per il rimborso dell’Iva , attraverso l’attivazionedel procedimento del rimborso ‘ anomalo ’ , ossia attraverso la trasmissione all’autorità fiscale, nell’anno 2004, delle dichiarazioni relativeall’Iva per i redditi dell’anno 2002 ; è infine incontestato tra le parti che detta procedura di recupero nonebbe buon fine, essendo stato negato il rimborso di tale credito ; ciòposto, l’avvenuto riconoscimento, da parte di entrambi i giudici delmerito, dell’acquisizione di elementi probatori idonei a dimostrare l’effettività del danno economico subito dalla società committente (danno economico corrispondente all’importo del credito Iva non più riconosciuto)deve ritenersi espressione conclusiva di una valutazione complessiva,operata da entrambi i giudici del merito, degli elementi probatori acquisiti al giudizio e del comportamento processuale delle parti;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri la censura in esame, nella misura in cui intende contestare la valutazioneprobatoria operata dai giudici del merito deve ritenersi, da un lato, estranea a qualunque ipotesi di violazione di legge (non essendo contestata la ricognizione , da parte del giudice a quo , della fattispecie astratta descritta nei parametri normativi richiamati) e, dall’altro,neppure rileva nte ai fini del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (pur volendone ammettere l’invocabilità a fronte di una c.d. ‘doppia conforme’in contrasto con il disposto di cui all’art. 348 - ter c.p.c. ), non avendolo studio ricorrente adeguatamente circoscritto i fatti storici di cui la corte territoriale avrebbe omesso l’esame, e dovendo ritenersi mancato (a voler considerare tali ‘ fatti storici’ asseritamente non esaminaticome coincidenti con il significato probatorio della procedura esecutiva richiamata in ricorso o con i contenuti della c.t.u.) alcuno sviluppoargomentativo in ordine alla pretesa decisività di tali supposte omissioni; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. 471197, degli artt. 19,27, 28, 30, 55 del d.p.r. n. 633/72 e degli artt. 2 e 8 del d.p.r. n. 322/98,nonché delle Direttive UE nn. 77/388 e 112/2006, per avere lacorte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la facoltà della società avversaria di recuperare il proprio credito d’imposta entro le dichiarazioni del secondo anno successivo, senza considerare che lo studioprofessionale aveva ovviato all’omessa dichiarazione del 2003 (per l’anno 2002) mediante l’inoltro della dichiarazione e la compensazionedell’eccedenza nella dichiarazione del 2004 (per l’anno 2003); conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 38 del d.p.r. n. 602/73, per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di rilevare come la società avversaria avrebbe Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri potutoproporre istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi previsti dall’art.38 del d.p.r. n. 602/73, e che la società avversaria avrebbe potuto invocare il diritto di credito per l’Iva in eccedenza in sede contenziosa impugnando la cartella di pagamento eventualmente emessadall’agenzia di riscossione o dell’atto di recupero dell’agenzia delle entrate (documenti di cui non risulta traccia tra gli atti del giudizio); conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs n. 546/92 e dellaCircolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 6/8/2012, nonché peromesso esame di un fatto decisivo controverso, per avere la corte territorialeomesso di rilevare come, ai sensi dell’art. 19, co. 1 lett. g), deld.lgs. n. 546/92, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario vi fosse il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi non dovuti; ciò posto, secondo l’art. 21, co. 2, dello stesso decreto, il ricorsoavverso il rifiuto espresso della restituzione di tributi non dovuti avrebbe potuto essere proposto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, mentre il ricorso avverso il rifiuto tacito dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i terminiprevisti da ciascuna legge d’imposta fino alla prescrizione del diritto alla restituzione; la domanda di restituzione, in mancanza di disposizionispecifiche, non avrebbe più potuto essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione (come confermato dalla richiamatacircolare dell’Agenzia delle Entrate); in forza di tali premesse, la corte territoriale avrebbe del tutto trascuratoche la società attrice non ha mai prodotto in giudizio alcun documento attestante l’avvenuto versamento dell’Iva, non essendo Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri neppurerisultato che la stessa avesse impugnato il diniego di rimborso oppostolein data 8/5/2008; ilsecondo, il terzo e il quarto motivo - congiuntamente esaminabili perragioni di connessione - sono inammissibili; osservail C ollegio come lo studio ricorrente abbia prospettato i vizi in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudicea quo a sostegno della decisione assunta ; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un ‘ non motivo ’ , è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. c iv. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01) ; nella specie, la corte territoriale ha sottolineato come tutte le procedure eventualmente attivabili secondo la legge tributaria dalla Mirras.r.l. per il recupero del proprio credito Iva relativo all’anno 2002, Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avrebbero dovuto essere esperite dallo studio professionale odierno istante poiché, all’epoca, non risultava venuto meno il rapporto professionale tra le parti (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) e il doveredi diligenza incombente su tale studio imponeva di rimediare al proprioerrore attraverso l’esplorazione di tutte le possibili alternative inipotesi idonee a consentire il recupero di quanto perduto dalla società cliente; nelcaso in esame , in particolare, non risulta comprovato, da parte dello studio associato ricorrente, che il rapporto professionale fosse venuto meno prima della definitiva impossibilità, per la società contribuente, di proporre tutte le istanze, in sede amministrativa o giudiziaria, potenzialmente suscettibili di consentire il recupero del credito per il rimborso Iva perduto a causa dell'inadempimento del medesimostudio ricorrente ; lecensure illustrate attraverso la proposizione dei motivi in esame, dunque,là dove intendono contestare la sentenza impugnata per aver omesso di considerare l’esperibilità, ad opera di controparte, dell e proceduredi rimborso possibili , non confrontandosi con questo aspetto dellasentenza impugnata, dev ono ritenersi non ammissibil i in questa sedeper le specifiche ragioni in precedenza indicate ; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1362, 1363, 1366, 1367,1370 e 1375 c.c., dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 2 Cost., dell’art. 3,co. 5, lett. e), del d.l. nu. 138/2011, per avere la corte territoriale erroneamentedisatteso la domanda di manleva avanzata dallo studio associato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dell’erronea interpretazionedella polizza vigente dal 20/1/2003 al 20/1/2004 (già prodotta nel fascicolo di primo grado, sebbene non espressamente richiamata nell’indice, e fatta oggetto di valutazione da parte del Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudice di secondo grado), trascurando di rilevare come la clausola claimsmade contenuta in tale polizza (tale da escludere la rilevanza dellarichiesta di pagamento del terzo pervenuta nel maggio del 2008) fosse palesemente priva del requisito della meritevolezza degli interessi disposti secondo quanto previsto dall’art. 1322 c.c., e ciò, anche in ragione della mancata previsione di alcuna copertura assicurativa in relazione al periodo successivo alla cessazione di efficaciadella polizza; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 1322, 1341, 1343 e 2965 c.c., peravere la corte territoriale omesso di rilevare la nullità per illiceità dellacausa della polizza stipulata con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel periodotra il 20/1/2003 e il 20/1/2004, tenuto conto che, in forza di tale polizza, all’assicurato risultava imposto un termine di decadenza (corrispondente alla scadenza annuale della polizza) di difficile esercizio e del tutto indipendente dalla diligenza dello stesso assicurato; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dei motivi in esame,lo studio ricorrente ancora una volta si sia sottratto al confront o con la ratio decidendi posta dal giudice d’appello a fondamento del rigettodella domanda di manleva, segnatamente nella parte in cui la corte territoriale – dopo aver rilevato l’insussistenza della copertura assicurativadell’inadempimento dello studio associato sulla base della polizza avente efficacia dal 21/4/2008 al 21/4/2009 (atteso che l’inadempimentodello studio associato risaliva a un sinistro del 2003) – ha evidenziato la mancata tempestiva produzione in giudizio, da parte dello studio professionale ricorrente, della polizza efficace nel Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20/1/2004 (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata:“nell’atto di chiamata in causa della società assicuratrice l’appellante ha invocato la copertura assicurativa della polizza [del 2008] la quale è unica dall’indice del fascicolo di primo grado risulta prodotta. Orbene, sebbene la polizza [del 2008] rechi la dicitura ‘polizze sostituite [la polizza del 2003]’ non risulta da alcun atto che quest’ultimasia stata effettivamente prodotta ”) ; l’affermazione sostenuta dallo studio ricorrente , secondo cui la polizza del 2003 sarebbe stata prodotta perché allegata a quella successivadel 2008 “ regolarmente prodotta ” (cfr. pag. 30 del ricorso) risultadel tutto priva di riscontro documentale, mentre l’affermazione secondocui la polizza del 2003 sarebbe stata “ ampiamente richiamata nell’atto d’appello, e fatta oggetto di valutazione da parte del giudice disecondo grado ” (cfr. pag. 30 ult. cit.) è del tutto irrilevante a fronte dell’avvenuto rilievo della tardività di detta produzione da parte del giudiced’appello; in tal senso, l’eventuale invocazione, contenuta in ricorso, dell’inapplicabilità della preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. deve ritenersidel tutto fuori luogo, poiché il giudice d’appello non ha mai affermato (neppure implicitamente) che tale documento fosse indispensabile ai fini del giudizio e lo studio ricorrente ha trascurato totalmente,in questa sede, di dedurre un eventuale vizio di violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere il giudice d’appello trascurato l’acquisizione di un documento (in ipotesi) indispensabile ai fini della decisione; varràinfine sottolineare come il giudice d’appello abbia trattato nel meritoi contenuti della polizza del 2003 esclusivamente a ‘ tutto voler concedere’(“peraltro, anche l’eventuale produzione della polizza … non porterebbe a diversa statuizione con riguardo alla domanda di Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17833/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri manleva”: cfr. pag. 10 della sentenza d’appello), all’unico fine di rilevareanche nel merito l’infondatezza della domanda di manleva ; ferme tali premesse, l ’impossibilità di ritenere consentita la produzione in giudizio della polizza assicurativa del 2003 vale, conseguentemente,a impedire lo svolgimento di alcuna considerazione in ordine alla validità della stessa polizza per immeritevolezza degli interessio per illiceità della causa , in conformità, a quanto denunciato inquesta sede dallo studio ricorrente; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del lo studio ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate,