CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12 luglio 2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, e per l'inammissibilità degli altri ricorsi; lette le richieste dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, per quanto rileva in questa Sede, ha così statuito: -quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la recidiva e concesso le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in anni quattro di reclusione ed euro 19.000 di multa; -quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al traffico di «droghe leggere» e rideterminato la pena in anni dieci e mesi sei di reclusione; quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e dichiarato non doversi procedere in ordine al traffico di «droghe leggere», rideterminando la pena in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa; -quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l'aggravante di cui al citato art. 80, riconosciuto il vincolo di continuazione esterna con i fatti oggetto della condanna emessa il 2/7/2008 dalla Corte di appello di Catania, e rideterminato la pena in complessivi anni tredici e mesi sei di reclusione. 2. Propongono separati ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 fondata, secondo il ricorrente, su mere supposizioni desunte dalle intercettazioni da cui, tuttavia, non emerge alcun contributo, anche sul piano psicologico, funzionale all'associazione ed alla sua operatività, dovendosi considerare le condotte relative ai singoli episodi in tema di traffico di sostanze stupefacenti quale espressione di episodiche relazioni commerciali illecite. Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che ritiene non sufficienti, a tal fine, i rapporti di parentela con taluni sodali o la consumazione dei reati fine.2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nel presente e in altro procedimento. La sentenza impugnata, infatti, nel rigettare l'eccezione, si è limitata a richiamare per relationem le argomentazioni già espresse sia dal Tribunale del riesame che dal Giudice di primo grado, dinanzi ai quali era stata dedotta la medesima doglianza. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla questione relativa alla attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo deduce la mancanza ed illogicità della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.3 [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, deduce la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che il Mazzeo aveva svoto il ruolo di autista per uno dei capi promotori, Giovani, Mormina, al quale era legato da un vincolo di amicizia; che aveva svolto detto ruolo per un periodo limitato (da ottobre 2005 a febbraio 2006) durante il quale sono stati accertati solo alcuni progetti di acquisto di sostanze stupefacenti non andati a buon fine. 2.4 [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in quanto la Corte territoriale non ha "esaurientemente" motivato in ordine alla sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce, in particolare, che sono rimasti non risolti i seguenti temi: a) genericità dell'imputazione; b) identità del fornitore; c) assenza di riscontri probatori. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.11 motivo dedotto è generico e meramente reiterativo del motivo dedotto in appello. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio non da mere congetture, ma dalle risultanze delle intercettazioni, da cui sono emersi i suo assidui contatti con gli associati nonché il suo contributo alla realizzazione delle finalità del sodalizio, realizzatosi, in particolare, attraverso frequenti viaggi per il rifornimento di droga ed il reperimento del denaro necessario al suo acquisto. In particolare, sono state reputate altamente sintomatiche le seguenti conversazioni: -quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo sollecitava il secondo "a collaborare con il cugino [OSCURATO:PERSONA] che aveva intrapreso una fiorente attività di traffico di cocaina nel territorio di Pozzallo"; -quella del 30/1/2006 in cui [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, si lamentava del comportamento scorretto del ricorrente sia nella ripartizione del ricavato, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva finanziati per l'acquisto della droga, sia nella gestione del traffico della droga, essendosi approvvigionato da tale "Tony" e non avendo rispettato gli accordi di ripartizione degli utili. Nella medesima conversazione, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] manifestava l'intenzione di incaricare il ricorrente di procacciare «la Cosa» in Spagna e raccontava al padre di una trasferta in Olanda con il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di cocaina, poi trasportata in Italia da un corriere straniero, lamentandosi del comportamento del ricorrente che aveva effettuato una ripartizione non equa della sostanza stupefacente; -conversazione del 7/12/2005 in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano di un debito del ricorrente il cui inadempimento avrebbe reso difficoltoso il mantenimento di [OSCURATO:PERSONA] in carcere; -conversazione del 29/12/2005 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in cui i tre discutevano dell'acquisto di sostanze stupefacenti di tipo leggero con il finanziamento del ricorrente. La sentenza impugnata ha, inoltre, considerato le dichiarazioni spontanee rese da 3upic Adnan, corriere bosniaco tratto in arresto per il possesso di gr. 370 di cocaina, che ha riferito di essere stato incaricato dal ricorrente, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto in fotografia, di trasportare la sostanza in Sicilia e di avere effettuato altro trasporto per loro conto di gr. 280 di cocaina. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3.11 primo motivo di ricorso è generico e privo della necessaria specificità, limitandosi a reiterare, in termine estremamente vaghi, la medesima eccezione di inutilizzabilità, già sollevata, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, sia nel giudizio di primo grado che nell'incidente cautelare, senza, tuttavia, illustrare la ragione della eccezione, a quali specifiche intercettazioni faccia riferimento e la rilevanza e decisività della questione, ove accolta. Va, al riguardo, ribadito che è inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga dell'inutilizzabilità della "gran parte" delle intercettazioni senza l'indicazione specifica delle ragioni per cui gli atti inficiano o compromettano in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (Sez. 6, n. 18725 dei 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252644). 4.11 secondo motivo di ricorso è parimenti generico ed affetto da un vizio di contraddizione interna laddove, da un lato, lamenta la mancanza assoluta di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e, dall'altro, riporta un brano della motivazione in cui la questione viene affrontata, lamentando, peraltro in termini aspecifici, l'omessa considerazione delle deduzioni difensive. Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che dall'esame delle due sentenze di merito, le cui motivazioni possono considerarsi quali parti di un unico complesso argomentativo, trattandosi di una "doppia conforme", risulta che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e coerente con l'ermeneusi di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), i Giudici di merito hanno proceduto ad un adeguato vaglio della credibilità di Scorciapino e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, in considerazione della loro specificità, del loro contenuto auto ed etero accusatorio e dei riscontri individualizzanti, rinvenuti, quanto al coinvolgimento di Virzì, nelle conversazioni intercettate sull'utenza in uso a quest'ultimo da cui sono emerse numerose operazioni di compravendita di droga con Ferrante, con Scorciapino e con Cosentino. 5.Anche il terzo motivo di ricorso è generico e di contenuto meramente confutativo, limitandosi il ricorrente ad insistere sulla rilevanza della sua condizione di "quasi" incensuratezza e sul suo comportamento processuale ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Va, al riguardo, ribadito che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265826), quali, ad esempio, i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), la gravità del reato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), la condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354) o l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). Orbene, venendo alla fattispecie in esame, la sentenza impugnata, con giudizio immune da vizi logici e, pertanto insindacabile in questa Sede, ha posto a fondamento del giudizio di diniego l'offensività della condotta ascritta e l'insussistenza di elementi di segno positivo. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 6.11 motivo è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Rileva, infatti, il Collegio che la motivazione della sentenza di primo grado conteneva un punto specifico relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla mancanza di elementi di segni positivo. Il ricorrente, pur impugnando con l'atto di appello tale punto della decisione, si è limitato ad esprimere un mero dissenso, insistendo sulla richiesta di concessione del beneficio, senza tuttavia assolvere all'onere di specificità del motivo che, dunque, era di per sé originariamente inammissibile. In tal caso, dunque, il mancato esame del motivo da parte della Corte di appello non può comportare l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (cfr. Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980). Da ciò consegue, pertanto, l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745). Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 7.In disparte ogni considerazione sulla tecnica di redazione del ricorso, rileva il Collegio che il motivo è generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente, limitandosi a presentare delle generiche osservazioni di dissenso, peraltro con un atto scritto a penna, ha affermato la responsabilità dell'imputato (Si veda, pagina 24 della sentenza), ponendo, in particolare, l'accento sul contenuto delle conversazione ambientale intercettata nell'autovettura in uso a Mazzeo in merito alla cessione posta in essere dal ricorrente. 8. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese