CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,4 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 12 novembre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio del [OSCURATO:PERSONA], ed ha per il resto confermato, la condanna emessa a carico degli stessi dal Tribunale di Asti il 23 maggio 2019 in relazione a reati di furto aggravato di metalli presso la [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] dipendeva, risalenti al periodo tra il gennaio e il febbraio 2008. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi: con il primo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla consapevolezza della posizione del [OSCURATO:PERSONA] quale dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], riguardo alla quale il contenuto delle intercettazioni non è, secondo il ricorrente, del tutto univoco; con il secondo motivo il deducente lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod.pen., sempre in riferimento alla qualità del [OSCURATO:PERSONA] e alla consapevolezza di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta anch'esso di due motivi di doglianza. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'aggravante del numero di persone, dovendosi ritenere in base alle prove raccolte che il [OSCURATO:PERSONA] agì da solo nelle vicende di cui ai capi e HH, e a quella del mezzo fraudolento, non essendo vero che il [OSCURATO:PERSONA] fece entrare in azienda i presunti complici. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e altri oggetto di sentenza in data 24 luglio 2008, che la Corte di merito ha escluso unicamente per ragioni cronologiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e al primo motivo del ricorso del De sarro, vi si ripropone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal t giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Quanto al secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], la Corte illustra puntualmente le ragioni in base alle quali vi è la prova della consapevolezza del ricorrente circa la qualità del [OSCURATO:PERSONA]; del resto è noto che l'aggravante de qua è estendibile ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa la qualità del soggetto che abusa delle relazioni con la persona offesa, non rientrando la stessa tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 20053 del 29/01/2016, Landi e altro, Rv. 266840). Quanto al secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580); nella specie, oltretutto, proprio il criterio della prossimità cronologica è stato ritenuto insussistente dalla Corte di merito, mentre incombeva all'imputato allegare elementi idonei a configurare la sussistenza di un originario, medesimo disegno criminoso. Ne consegue che la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso rende irrilevante il maturare della prescrizione in data successiva alla sentenza d'appello (Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere