Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 43789/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOitatt)--a~~1-1-e-part-ii. ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Con atto a sua firma, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino, avendo l'attuale ricorrente rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ha rideterminato ex art. 599 bis cod. proc. pen. la pena a lui inflitta per i reati di cui all'imputazione.

Il ricorrente deduce vizi di motivazione in punto di riduzione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente - e non da avvocato cassazionista - e riguardante sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi di appello.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6/5/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOitatt)--a~~1-1-e-part-ii. ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con atto a sua firma, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino, avendo l'attuale ricorrente rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ha rideterminato ex art. 599 bis cod. proc. pen. la pena a lui inflitta per i reati di cui all'imputazione. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in punto di riduzione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente - e non da avvocato cassazionista - e riguardante sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi di appello. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43789/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris