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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34054/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Elia, in ragione del divieto previsto dall'art. 58 -ter Ord. pen., in quanto con provvedimento del 4 settembre 2019 era stato revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA]Elia il 3 luglio 2019.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Elia, tramite il difensore, lamentando violazione di legge.

Espone che la revoca della misura alternativa, citata nel provvedimento impugnato, era stata adottata non già per la violazione delle prescrizioni relative a tale misura, ma per il sopraggiungere della misura della custodia cautelare per fatti commessi prima del provvedimento di ammissione, sicché non ricorreva alcuna delle ipotesi ostative alla nuova concessione di cui all'art. 58-ter Ord. pen., essendo semplicemente intervenuta l'esecuzione di una misura cautelare che poteva condurre solo alla verifica della sua compatibilità con la misura alternativa.

Rileva inoltre che la lettura del divieto di cui all'art. 58-ter Ord. pen. non può comportare automatismi preclusivi dell'accesso a meritevoli percorsi rieducativi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. L'art. 58-quater Ord. pen. prevede, al comma 1, che «N'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale».

Il comma 2 del medesimo articolo estende tale disciplina al «condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11 [quanto all'affidamento in prova], dell'art. 47-ter, comma 6 [quanto alla detenzione domiciliare], o dell'art. 51, primo comma [quanto alla semilibertà]».

Il successivo comma 3 stabilisce che «[i]l divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».

Dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 risulta, dunque, che il condannato al quale siano stati revocati l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà/ ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 2, non può ottenere alcuno dei benefici o delle misure alternative indicati nel comma 1 (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale nei casi di cui all'art. 47 Ord. pen., detenzione domiciliare e semilibertà) prima che siano trascorsi tre anni dalla revoca della misura alternativa in precedenza disposta.

Tale preclusione impedisce al giudice di valutare la meritevolezza del condannato rispetto al beneficio, o alla nuova misura alternativa alla quale aspiri.La Corte costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla sua legittimità, con riguardo ai profili della ragionevolezza e della compatibilità con la funzione rieducativa della pena, con sentenza n. 173 del 2021 ha ritenuto non fondata la questione, ricordando, anzitutto, quanto già osservato nella propria ordinanza n. 87 del 2004 a proposito della non automaticità della preclusione, derivando essa pur sempre da una precedente valutazione caso per caso delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa in origine concessa.

I Giudici delle leggi hanno nel prosieguo rilevato che la previsione della preclusione triennale oggetto delle censure, pur indubbiamente severa e opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria, costituisce un'insindacabile espressione della discrezionalità legislativa, risultando il relativo divieto associabile a finalità di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura e fondato sul precedente puntuale riscontro giurisdizionale di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima.

Del resto, secondo l'attuale formulazione dell'art. 51 -ter, comma 1, Ord. pen., il tribunale di sorveglianza a fronte della commissione di comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura alternativa ha la possibilità di modulare diverse risposte: la prosecuzione della misura nonostante la condotta inosservante da parte del condannato; la sua sostituzione con altra misura; l'adozione infine della revoca, riservata ai casi più gravi che dimostrino la necessità di una regressione del percorso rieducativo e di un almeno temporaneo ripristino del regime di detenzione, in particolare in funzione di contenimento di un concreto rischio di recidiva per come evidenziatosi in capo al condannato.

Nell'esercitare tale discrezionalità, il tribunale potrà tenere anche conto delle conseguenze particolarmente gravose associate alla revoca, e segnatamente della preclusione - nell'arco di un intero triennio - relativa alla concessione di ogni altra misura alternativa o beneficio penitenziario, diversi dalla liberazione anticipata.

La preclusione discende, dunque, da una valutazione caso per caso da parte del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni o di mere condizioni soggettive legate al reato, ma del percorso concretamente compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, considerando specifiche condotte in violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, che ne hanno determinato un giudizio di non meritevolezza rispetto alla possibilità, già concessa una prima volta, di eseguire la pena irrogata in regime extramurario.

3. Diversamente da quanto rilevato nel provvedimento impugnato, dagli atti allegati risulta che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a D'Elia con ordinanza del 3 luglio 2019, venne revocata con effetti ex nunc con ordinanza depositata il 9 settembre 2019 non già per comportamenti posti in essere dal condannato durante l'esecuzione della misura risultati incompatibili con la sua prosecuzione, bensì in ragione di una nuova valutazione degli originari presupposti, derivante dalla sopraggiunta conoscenza di certi reati commessi ancor prima della concessione (in particolare fino al novembre 2018).

Tale decisione risulta conforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394), ma non può integrare il tipo di revoca dell'affidamento in prova al servizio ex art. 47, comma 11, Ord. pen. dovuta alla violazione delle prescrizioni per come richiamata dal comma 2 dell'art. 54-quater Ord. pen., avente la ratio e la sfera operativa individuate dalla Corte costituzionale nella succitata sentenza.

Infatti, nessuna violazione in precedenza è rimasta apprezzata come ostativa alla prosecuzione della misura e dunque alla sua nuova concessione nel triennio, ma sono stati semplicemente rivalutati i presupposti iniziali afferenti all'originaria concessione, secondo un percorso consentito dal giudicato "debole", allo stato degli atti conosciuti, operante in materia di decisioni sull'esecuzione della pena.

4. Da quanto sopra discende che il corretto inquadramento giuridico delle doglianze mosse nel ricorso, conduce a rilevarne la fondatezza, non potendo la precedente revoca, per fatti antecedenti all'originaria ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, produrre gli effetti preclusivi di cui all'art. 54-quater Ord. pen. che sono stati posti a fondamento della dichiarazione di inammissibilità della nuova richiesta di ammissione alla medesima misura alternativa.

5. Per tali ragioni, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Elia, in ragione del divieto previsto dall'art. 58 -ter Ord. pen., in quanto con provvedimento del 4 settembre 2019 era stato revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA]Elia il 3 luglio 2019. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Elia, tramite il difensore, lamentando violazione di legge. Espone che la revoca della misura alternativa, citata nel provvedimento impugnato, era stata adottata non già per la violazione delle prescrizioni relative a tale misura, ma per il sopraggiungere della misura della custodia cautelare per fatti commessi prima del provvedimento di ammissione, sicché non ricorreva alcuna delle ipotesi ostative alla nuova concessione di cui all'art. 58-ter Ord. pen., essendo semplicemente intervenuta l'esecuzione di una misura cautelare che poteva condurre solo alla verifica della sua compatibilità con la misura alternativa. Rileva inoltre che la lettura del divieto di cui all'art. 58-ter Ord. pen. non può comportare automatismi preclusivi dell'accesso a meritevoli percorsi rieducativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'art. 58-quater Ord. pen. prevede, al comma 1, che «N'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale». Il comma 2 del medesimo articolo estende tale disciplina al «condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11 [quanto all'affidamento in prova], dell'art. 47-ter, comma 6 [quanto alla detenzione domiciliare], o dell'art. 51, primo comma [quanto alla semilibertà]». Il successivo comma 3 stabilisce che «[i]l divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2». Dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 risulta, dunque, che il condannato al quale siano stati revocati l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà/ ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 2, non può ottenere alcuno dei benefici o delle misure alternative indicati nel comma 1 (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale nei casi di cui all'art. 47 Ord. pen., detenzione domiciliare e semilibertà) prima che siano trascorsi tre anni dalla revoca della misura alternativa in precedenza disposta. Tale preclusione impedisce al giudice di valutare la meritevolezza del condannato rispetto al beneficio, o alla nuova misura alternativa alla quale aspiri.La Corte costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla sua legittimità, con riguardo ai profili della ragionevolezza e della compatibilità con la funzione rieducativa della pena, con sentenza n. 173 del 2021 ha ritenuto non fondata la questione, ricordando, anzitutto, quanto già osservato nella propria ordinanza n. 87 del 2004 a proposito della non automaticità della preclusione, derivando essa pur sempre da una precedente valutazione caso per caso delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa in origine concessa. I Giudici delle leggi hanno nel prosieguo rilevato che la previsione della preclusione triennale oggetto delle censure, pur indubbiamente severa e opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria, costituisce un'insindacabile espressione della discrezionalità legislativa, risultando il relativo divieto associabile a finalità di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura e fondato sul precedente puntuale riscontro giurisdizionale di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima. Del resto, secondo l'attuale formulazione dell'art. 51 -ter, comma 1, Ord. pen., il tribunale di sorveglianza a fronte della commissione di comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura alternativa ha la possibilità di modulare diverse risposte: la prosecuzione della misura nonostante la condotta inosservante da parte del condannato; la sua sostituzione con altra misura; l'adozione infine della revoca, riservata ai casi più gravi che dimostrino la necessità di una regressione del percorso rieducativo e di un almeno temporaneo ripristino del regime di detenzione, in particolare in funzione di contenimento di un concreto rischio di recidiva per come evidenziatosi in capo al condannato. Nell'esercitare tale discrezionalità, il tribunale potrà tenere anche conto delle conseguenze particolarmente gravose associate alla revoca, e segnatamente della preclusione - nell'arco di un intero triennio - relativa alla concessione di ogni altra misura alternativa o beneficio penitenziario, diversi dalla liberazione anticipata. La preclusione discende, dunque, da una valutazione caso per caso da parte del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni o di mere condizioni soggettive legate al reato, ma del percorso concretamente compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, considerando specifiche condotte in violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, che ne hanno determinato un giudizio di non meritevolezza rispetto alla possibilità, già concessa una prima volta, di eseguire la pena irrogata in regime extramurario. 3. Diversamente da quanto rilevato nel provvedimento impugnato, dagli atti allegati risulta che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, già concessa a D'Elia con ordinanza del 3 luglio 2019, venne revocata con effetti ex nunc con ordinanza depositata il 9 settembre 2019 non già per comportamenti posti in essere dal condannato durante l'esecuzione della misura risultati incompatibili con la sua prosecuzione, bensì in ragione di una nuova valutazione degli originari presupposti, derivante dalla sopraggiunta conoscenza di certi reati commessi ancor prima della concessione (in particolare fino al novembre 2018). Tale decisione risulta conforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello, Rv. 276394), ma non può integrare il tipo di revoca dell'affidamento in prova al servizio ex art. 47, comma 11, Ord. pen. dovuta alla violazione delle prescrizioni per come richiamata dal comma 2 dell'art. 54-quater Ord. pen., avente la ratio e la sfera operativa individuate dalla Corte costituzionale nella succitata sentenza. Infatti, nessuna violazione in precedenza è rimasta apprezzata come ostativa alla prosecuzione della misura e dunque alla sua nuova concessione nel triennio, ma sono stati semplicemente rivalutati i presupposti iniziali afferenti all'originaria concessione, secondo un percorso consentito dal giudicato "debole", allo stato degli atti conosciuti, operante in materia di decisioni sull'esecuzione della pena. 4. Da quanto sopra discende che il corretto inquadramento giuridico delle doglianze mosse nel ricorso, conduce a rilevarne la fondatezza, non potendo la precedente revoca, per fatti antecedenti all'originaria ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, produrre gli effetti preclusivi di cui all'art. 54-quater Ord. pen. che sono stati posti a fondamento della dichiarazione di inammissibilità della nuova richiesta di ammissione alla medesima misura alternativa. 5. Per tali ragioni, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Salerno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio
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