Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 01145/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25703/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] detto CAMOIN , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Sant'[OSCURATO:PERSONA] n.96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Stazione S. Pietro 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvoc ato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ANIMA EDIZIONIs.r. l. -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2061/2019 depositata il9.5.2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 22.3.2012 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in arte [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il pagamento dei compensi nella misura di € 21.500,00 per le prestazioni di traduzione dal francese all’italiano di due testi di «tarologia» (lettura dei tarocchi), «Le tarot de [OSCURATO:PERSONA] – Magdelein e » (effettuata integralmente) e «Les code secrets du Tarot» (effettuata per una parte rilevante).

A sua volta, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per ottenere le misure cautelari della descrizione, del sequestro e dell’inibitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché delle società [OSCURATO:PERSONA] – Fabbrica carte da gioco (di seguito, semplicemente [OSCURATO:PERSONA]) e Anima, lamentando che il proprio ex allievo e collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avesse pubblicato un libro «Il codice dei tarocchi», edito da Anima, che riproduceva molti contenuti tratti dal suo sito personale «www.camoin.com» e aveva poi anche realizzato in collaborazione con l’editore [OSCURATO:PERSONA] – Fabbrica carte da gioco un mazzo di tarocchi che imitava pedissequamente i disegni dei tarocchi nella versione [OSCURATO:PERSONA], inserendo nella confezione un libretto esplicativo che realizzava un ulteriore plagio.

Con ordinanza cautelare del 12.7.2013 il Tribunale di Milano ha accolto in parte il ricorso, inibendo al [OSCURATO:PERSONA] e all’editrice Anima l’ulteriore edizione del libro «Il codice dei tarocchi» in una versione che contenesse le porzioni ritenute frutto di plagio dell’opera di [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente il Tribunale ha parzialmente accolto il reclamo cautelare del sig. [OSCURATO:PERSONA], estendendo l’inibitoria anche all’edizione digitale dell’opera del sig.[OSCURATO:PERSONA] nonché al mazzo di tarocchi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ritenuto illecito concorrenziale ai sensi dell’art.2598 n.3 cod.civ.

Durante il giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato un secondo procedimento cautelare in corso di causa, lamentando la prosecuzione dell’attività oggetto di inibitoria, nonché un ulteriore illecito, costituito dall’uso delle immagini delle carte Camoin – Jodorowski sulla copertina e all’interno del libro, nonché nel sito «tarocchi.net».

Il Tribunale ha respinto il ricorso con provvedimento successivamente confermato in sede di reclamo.

Un terzo procedimento cautelare è stato intrapreso in corso di causa, questa volta da [OSCURATO:PERSONA], lamentando una serie di iniziative persecutorie basate o incompleta strumentalizzazione dei provvedimenti cautelari ottenuti dalla controparte, ed è sfociato nel rigetto della domanda del sig.[OSCURATO:PERSONA].

Dopo una proposta transattiva del sig.[OSCURATO:PERSONA] rifiutata dal sig.[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale con sentenza del 24.10.2016 ha accertato un credito di € 12.000,00 del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di traduzione effettuata a suo favore; ha accertato un plagio parziale consumato dal [OSCURATO:PERSONA] con la pubblicazione del libro «Il codice dei tarocchi» (con riferimento alle parti precisate nel doc. 43b del [OSCURATO:PERSONA]); ha accertato un ulteriore plagio del [OSCURATO:PERSONA] commesso con la pubblicazione sul suo sito dell’articolo «Cosa sono i tarocchi»; ha accertato ancora la commissione di atti di concorrenza sleale ex art.2598 n.3 da parte del [OSCURATO:PERSONA], utilizzando e riprendendo in modo pedissequo le raffigurazioni dei tarocchi Camoin-Jodorowski; ha emesso le correlative pronunce inibitorie, assistite da penali e ordini di ritiro dal commercio; ha disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza; ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a pagare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 12.000.00 a titolo risarcitorio; ha disposto la compensazione fra i reciproci crediti; ha respinto tutte le ulteriori domande delle parti; ha compensato le spese di lite. 2.Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui hanno resistito gli appellati [OSCURATO:PERSONA], Anima e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Milano con sentenza del 9.5.2019 ha respinto il gravame con il carico delle spese di lite.

La Corte di appello ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente provato dal [OSCURATO:PERSONA] che l’attività di traduzione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettuata gratuitamente nel quadro di una collaborazione a titolo di apprendistato volontario e che essa dovesse essere configurata come prestazione di opera intellettuale exart. 2230 cod.civ.; ha ritenuto del tutto generica la critica svolta da parte appellante alla decisione di primo grado circa il carattere parziale, e non integrale, del plagio posto in essere con il libro «Il codice dei tarocchi»; ha ritenuto corretta la qualificazione come attività di «restauro» del lavoro del [OSCURATO:PERSONA], quanto al mazzo di carte, escludendo peraltro la contraddittorietà fra il diniego di protezione autorale e il riconoscimento dell’illecito concorrenziale per scorrettezza professionale; ha confermato l’insussistenza di una concorrenza sleale confusoria con riferimento all’imitazione servile del mazzo di carte; ha escluso il raggiungimento della prova del plagio dei corsi di tarologia offerti dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli offerti dall’attore, improntati al c.d. metodo Camoin. 3.

Avverso la predetta sentenza, notificata in data 31.5.2019, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], svolgendo nove motivi.

Con atto notificato il 4.10.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Anima e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituite, restando intimate.

Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2230 e 2233 cod.civ.

4.1. La Corte territoriale –osserva il ricorrente – ha ritenuto che le parti avessero raggiunto un accordo giuridicamente rilevante e che esso dovesse essere qualificato contratto di prestazione d’opera intellettuale al quale, in difetto di previsione espressa di un corrispettivo, era applicabile l’art.2233 cod.civ.

L’errore di diritto, secondo il ricorrente, si annidava nell’attribuzione, sempre e comunque, al prestatore d’opera intellettuale del diritto a un corrispettivo.

Non era vero invece che il predetto contratto fosse necessariamente oneroso e la rilevanza giuridica del rapporto non portava con sé l’automatica conseguenza della ineluttabile applicazione dell’art.2233 cod.civ., essendo perfettamente concepibile un contratto di prestazione d’opera intellettuale gratuito.

4.2. Effettivamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Sez. 2, n. 23893 del 23.11.2016; Sez. 2, n. 16966 del 17.8.2005; Sez. 2, n. 7741 del 20.7.1999).

L’onerosità del relativo contratto, che ne costituisce elemento normale, come risulta dall'art. 2233 cod. civ., non ne integra, cioè, un elemento essenziale, e non può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso.

4.3. Ciò premesso, la Corte di appello (pag.19, terzo capoverso) ha osservato che il sig.[OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto (ancor prima che provato) elementi sufficienti a provare la sussistenza di una manifestazione di volontà bilaterale positivamente volta ad escludere la rilevanza giuridica con riferimento all’obbligo di pagamento dell’accordo raggiunto con il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il che equivale a dire che il ricorrente non aveva né dedotto, né provato, un accordo fra le parti per la gratuità della prestazione, come ulteriormente spiegato dalla Corte di appello, subito dopo, con riferimento ai rapporti di discenza e collaborazione inter partes e all’assenza di orari e termini prestabiliti per le consegne, ritenute parimenti elementi inidonei a provare la gratuità.

4.4. Il motivo va quindi ritenuto inammissibile perché si è in presenza di un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, basato sulla regola dell’onere della prova e sul difetto di prova da parte dell’onerato, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. del c.d.

«minimo costituzionale».

Non esiste alcuna violazione di legge poiché la Corte non ha mai sostenuto che non è consentito stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale gratuito, ma ha affermato invece che quello stipulato fra le parti, e che neppure il ricorrente nega essere un contratto di prestazione d’opera intellettuale, non lo era.

5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per l’omessa pronuncia del giudice di appello su di una questione devolutagli con il primo articolato motivo di appello. 5.1.Il ricorrente lamenta in tal modo l’omessa pronuncia sulla sua richiesta, parimenti avanzata in seno al primo motivo di appello, volta a far dichiarare l’estinzione del diritto al compenso per la successiva condotta di plagio dell’opera tradotta dal [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Il motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta omessa pronuncia, dolendosi quindi implicitamente di una violazione dell’art.112 cod.proc.civ., con riferimento al mancato esame di una parte del motivo di appello, che costituisce una mera argomentazione svolta in seno al motivo per evidenziare la paradossalità della debenza del compenso all’autore della prestazione che aveva poi commesso il plagio.

Si tralascia di sottolineare l’incongruenza logica e temporale della censura, visto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcun illecito nel tradurre l’opera e, solo successivamente, l’aveva copiata parzialmente con una attività del tutto distinta.

È infatti dirimente il rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Sez. 3, n. 2151 del 29.1.2021).

Infatti il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio e per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti.

Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Sez. 6- L, n. 5730 del 3.3.2020; Sez. 1, n. 24155 del13.10.2017).

Inoltre il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25.6.2020;Sez. 5, n. 7662 del 2.4.2020).

6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360 , n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per l’erronea dichiarazione di inammissibilità del suo secondo motivo di appello per vizio di motivazione exart.342 cod.proc.civ.

6.1. Con il secondo motivo di appello il ricorrente ricorda di aver a suo tempo censurato la decisione di primo grado per aver essa ritenuto soltanto parziale il plagio ascritto al sig.[OSCURATO:PERSONA], e non già integrale, con riferimento alle sole parti letteralmente riprodotte nel libro «Il codice dei tarocchi».

6.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità commisti a profili di infondatezza.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quelgiudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017; Sez.

L, n. 11738 del 8.6.2016; Sez.

L, n. 23420 del 10.11.2011; Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006; Sez.

U, n. 28332 del 5.11.2019; Sez.

U, n. 156 del 9.1.2020).

In particolare, il ricorrente che in sede di legittimità impugna la decisione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame da lui proposto per difetto di specificità deve necessariamente trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di Cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello.

Infatti la Corte di Cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez.

L, n. 20924 del 5.8.2019).

E ciò ben si spiega perché, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in questi casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 1.12.2020).

Nella specie, il terzo motivo in esame non dà conto con chiarezza e autosufficienza su che basi, specificamente argomentate, il sig.[OSCURATO:PERSONA] lamentasse il plagio anche nelle parti non copiate del libro della controparte.

6.3. A pagina 23 della sentenza im pugnata, poi, la Corte territoriale pone in evidenza come, a fronte della puntuale indicazione da parte del Tribunale dei paragrafi e brani copiati, l’appellante si fosse limitato a una doglianza generica, senza spiegare cioè perché il plagio dovrebbe estendersi, anche oltre le cinquanta pagine effettivamente copiate, all’intero libro, escludendo che tale conclusione potesse essere giustificata dal solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto a sue mani i manoscritti che si assumevano copiati.

Né dalla lettura del terzo motivo si comprende su quali diverse basi la Corte di appello avrebbe dovuto accertare la violazione delle parti di libro diverse da quelle individuate dal Tribunale di primo grado.

7. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.4 l.d.a. con riferimento all’esclusione della tutela conferita all’opera di rielaborazione delle simbologie dei tarocchi di Marsiglia.

7.1. Il motivo è diretto contro l’esclusione della tutela autorale come opera dell’ingegno della rielaborazione del c.d. mazzo «Camoin -Jodorowsky» e lamenta che in violazione dell’art.4 l.d.a. la Corte di appello avesse escluso il carattere creativo della rielaborazione, che invece non poteva essere escluso pur in presenza di un apporto creativo minimo di originalità e individualità.

7.2. Il ricorrente si richiama in tal modo a quell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, in tema di diritto d'autore, ilconcetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Sez. 1, n. 25173 del 28.11.2011;Sez. 1, n. 21172 del 13.10.2011;Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005).

7.3. Anche in questo caso il ricorrente prospetta un vizio di violazione di legge (con riferimento all’art.4 l.d.a.) per dolersi in realtà dell’accertamento compiuto dai giudici del merito, oltretutto in modo conforme, con gli effetti di cui all’art.348 ter cod.proc.civ. di esclusione del ricorso per vizio motivazionale, e per sollecitare indebitamente una diversa valutazione del caso concreto.

La Corte milanese non ha affatto affermato che un apporto creativo minimo non configurava un’opera dell’ingegno suscettibile di protezione, ma ha motivatamente escluso che la rielaborazione del mazzo di tarocchi «Camoin -Jodorowsky» presentasse anche solo quel minimo apporto creativo.

A tal fine la Corte di appello ha valutato, punto per punto, gli asseriti elementi di novità e confutandoli alla luce della loro presenza in altri mazzi di carte (pag.27) e ha escluso, quanto alle invero marginali novità non riscontrabili in altri mazzi di carte (pag.27-28), che fossero state adeguatamente spiegate la rilevanza dell’apporto creativo, la compiutezza espressiva dei dettagli e la loro incidenza sulla simbologia.

Lungi dal pretendere una particolare consistenza dell’apporto creativo, la Corte di appello ha ritenuto che non ce ne fosse alcuno.

8. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2598, n.1, cod.civ. con riferimento all’esclusione dell’illecito concorrenziale per imitazione servile del mazzo Camoin -Jodorowski.

8.1. Il ricorrente chiarisce (pag.21 del ricorso) di aver impugnato tale capo di decisione al solo fine di evitare la formazione di un giudicato interno perché la statuizione della Corte di appello si basava sulla stessa ratio che l’aveva condotta ad escludere la tutela autorale al mazzo Camoin -Jodorowski.

8.2. Il motivo è inammissibile, innanzitutto, per difetto di interesse, dal momento che non si vede quale utilità giuridica rappresenti per il sig.[OSCURATO:PERSONA] vedersi riconoscere la tutela concorrenziale ai sensi dell’art.2598 n.1 (atti confusori) piuttosto che ex art.2598, n.3, cod.civ. (atti contrari alla correttezza professionale).

L’inammissibilità del quarto motivo porta comunque con sé la inammissibilità consequenziale anche del quinto motivo.

9. Il sesto e il settimo motivo debbono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e interdipendenza.

9.1. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.345 cod.proc.civ.

Il ricorrente ricorda di aver impugnato con il quinto motivo di appello la decisione di primo grado con riferimento alla violazione del diritto d’autore e all’illecito concorrenziale configurabili nell’abusivo utilizzo e divulgazione non autorizzata del metodo Camoin di insegnamento della tarologia e dell’interpretazione dei tarocchi.

Aggiunge il ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile ex art.345 cod.proc.civ. sia la produzione della tabella esplicativa contenuta a pagina 30 dell’atto di citazione in appello, quale documento nuovo, sia le argomentazioni svolte per la prima volta in appello volte a illustrare il contenuto del documento n.34 e a relativizzare le differenze.

A tal proposito il sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la mera illustrazione dei contenuti di un documento non può ricadere nel divieto di prove nuove, che gli elementi probatori erano rimasti sempre gli stessi e solo meglio e più efficacemente illustrati ed esposti, ed infine che non vi era stata alcuna immutazione degli elementi identificativi della domanda giudiziale.

9.2. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.183 e 112 cod.proc.civ.

La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità per tardività della produzione del doc.59, prodotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] solo con la terza memoria ex art.183, comma 6, cod.proc.civ., destinata solamente alla prova contraria, il che impediva il confronto fra le lezioni il Buzzelli con il metodo Camoin che appunto il doc.59 era rivolto a illustrare.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tale rilievo da parte della Corte di appello era avvenuto ex officio e illegittimamente perché l’attore - appellato Buzzelli non aveva eccepito alcunché né dinanzi al Tribunale, né con la comparsa di risposta in appello.

9.3. Quanto al sesto motivo, la Corte di appello, dopo aver censurato come inammissibili sia la produzione della tabella di raffronto, sia le nuove argomentazioni sviluppate con l’atto di appello, nel §

5.2. a pagina 34 della sentenza impugnata ha addotto una ulteriore ratio decidendi, assumendo che dal prodotto documento n.34 non era possibile desumere il contenuto del corso e il metodo Camoin (complesso di regole per l’interpretazione dei tarocchi e per insegnarne le chiavi di lettura) con il conseguente impedimento all’esecuzione del raffronto con le lezioni registrate del sig.[OSCURATO:PERSONA], oggetto di prova documentale, obiettivo che non poteva essere raggiunto neppure con il prodotto doc.59, che effettivamente si riferiva al metodo Camoin, ma che era stato versato in atti tardivamente solo con la terza memoria ex art.183 cod.proc.civ. destinata alle sole indicazioni di prova contraria.

Questa ulteriore ratio decidendi è stata censurata con il successivo motivo n.7, il cui esame va quindi anteposto alsesto motivo.

9.4. Il motivo è infondato.

Il ricorrente non contesta di aver dedotto la prova diretta con la terza memoria e si duole solamente della tardività del rilievo.

In primo luogo, non è vero che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva eccepito alcunché perché la contestazione specifica della tardività era avvenuta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove il difensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la tardività delle produzioni documentali da 49 a 61, ex adverso effettuate perché volte a fornire prova diretta e non contraria, come unicamente consentito con la memoria ex art.183, comma 6, n.3, cod.proc.civ., come indicato in controricorso, pag.22, in modo puntuale e specifico.

In secondo luogo, l’appellato [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna necessità di impugnare sul punto la sentenza di primo grado che non aveva pronunciato in proposito, lasciando pendere irrisolta la riserva a suo tempo formulata nella fase istruttoria, visto che la questione della tardiva produzione era rimasta assorbita e la domanda di plagio del metodo Camoin era stata comunque respinta.

In terzo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 cod.proc.civ., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 cod.proc.civ. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci. (Sez. 3, n. 16800 del 26.6.2018; Sez.2, n. 17121 del 13.8.2020). 9.5.Il rigetto del settimo motivo porta con sé l’inammissibilità del sesto perché rivolto nei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fonda anche su di altra ragione, distinta e autonoma, di per sé idonea a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, censurata ma non confutata con l’ottavo motivo.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11.5.2018; Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017; Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017; Sez. 6- 5, n. 9752 del 18.4.2017).

10. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia il mancato accertamento dell’illecito concorrenziale per effetto dell’abusivo utilizzo e della indebita ripresa dell’offerta formativa del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA].

10.1. La Corte di appello aveva escluso la tutelabilità in chiave concorrenziale ex art.2598 n.3 cod.civ. e la configurabilità di atti contrari alla correttezza professionale per effetto dell’abusivo utilizzo e della indebita ripresa dell’offerta formativa del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] per due distinte ragioni: a) il difetto di prova dell’identità dell’offerta formativa; b) il difetto di originalità e individualità del metodo Camoin.

Il ricorrente si lamenta che la Corte territoriale abbia negato la tutela concorrenziale del metodo, contraddicendosi con i principi applicati in tema di plagio, laddove aveva riconosciuto che ben potesse ravvisarsi l’illecito concorrenziale scorretto nel caso di riproduzione di un’opera che non fosse meritevole, per difetto di un adeguato tasso di creatività, della tutela autorale, con riferimento all’indebito vantaggio competitivo assicurato dalla pedissequa riproduzione in termini di risparmio di tempo e di lavoro.

La sussistenza dell’illecito concorrenziale non avrebbe potuto quindi essere pregiudizialmente esclusa per il solo fatto della non tutelabilità con il diritto d’autore delle lezioni e dell’offerta formativa Camoin. 10.2.

Il motivo soffre di inammissibilità derivata per la ritenuta inammissibilità dei motivi sesto e settimo, diretti contro la prima delle due rationes decidendi sopra ricordate [quella sub a)], di per sé capace di sorreggere la decisione indipendentemente dalla sorte della censura rivolta contro la ratio b).

11. Con il nono motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per l’erronea dichiarazione di inammissibilità del settimo motivo ex art.342 cod.proc.civ.

11.1. Il ricorrente si duole della dichiarata inammissibilità del settimo motivo di appello con cui aveva censurato la liquidazione del danno derivante dalle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (e cioè: plagio parziale del libro «Il codice dei tarocchi», concorrenza sleale con riferimento al mazzo di carte Camoin-Jodorowski, plagio dell’articolo «Cosa sono i tarocchi») nella somma onnicomprensiva rivalutata all’attualità di € 12.000,00.

Secondo il ricorrente, il motivo non poteva essere dichiarato inammissibile perché nell’atto di appello la inidoneità della liquidazione era stata criticata con il rinvio alle conclusioni svolte nella comparsa conclusionale alle pagine 77 e seguenti, ignorate dal Tribunale, formula questa che consentiva di individuare il capo impugnato e le ragioni di critica alla decisione, assunta non tenendo in considerazione le circostanze decisive segnate in quello scritto.

11.2. La giurisprudenza ben conosce il tema del rinvio effettuato dall’appellante per relationem agli atti difensivi di primo grado, in linea generale, o più selettivamente e specificamente, ad uno scritto particolare, come la comparsa conclusionale di primo grado.

Tale operazione di rinvio è inidonea a soddisfare il requisito della specificità prescritto dall’art.342 cod.proc.civ. poiché l’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 cod.proc.civ., non è assolto con il semplice richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; inoltre un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem , al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l’inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l’altra parte sarebbe posta nell’incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire (Sez. 1, n.12140 del 23.5.2006; Sez.3, n. 13756 del 20.9.2002; Sez.1, n.21816 del 11.10.2006; Sez.1, n.1248 del 18.1.2013).

La sanzione di inammissibilità scaturisce per la normale inidoneità ontologica che affligge un atto cronologicamente precedente (la comparsa conclusionale di primo grado) a veicolare la critica ad un atto successivo ancora ignoto (la sentenza di primo grado): è ben difficile che si possa criticare, specificamente tanto più, un atto prima che questo sia stato posto in essere.

Inoltre il ricorrente non riferisce nel motivo di ricorso per cassazione il contenuto delle argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado ed oggetto del rinvio, non consentendo quindi neppure a questa Corte di verificare se e in qual misura quelle argomentazioni, nonostante la loro anteriore collocazione temporale, potessero costituire una critica anticipata pertinente ed esauriente alla decisione di primo grado.

11.3. Il ricorrente lamenta ancora con il nono motivo che la Corte abbia giudicatoinammissibile il motivo anche laddove censurava in modo specifico la mancata considerazione ai fini della liquidazione del danno della pubblicazione e commercializzazione del libro plagiato parzialmente anche in versione digitale in quattro lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo) e non solo della prima edizione a stampa.

11.4. Il motivo è inammissibile perché non affronta e non confuta la specifica ratio della decisione impugnata che, a pagina 43, capoverso, ha ritenuto inammissibile la sub-censura contenuta nel settimo motivo, relativa alle edizioni digitali, anche perché l’appellante non aveva indicato né la misura del danno, né i documenti sulla base dei quali il danno risultava provato.

12. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25703/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] detto CAMOIN , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Sant'[OSCURATO:PERSONA] n.96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Stazione S. Pietro 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvoc ato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ANIMA EDIZIONIs.r. l. -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2061/2019 depositata il9.5.2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 22.3.2012 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in arte [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il pagamento dei compensi nella misura di € 21.500,00 per le prestazioni di traduzione dal francese all’italiano di due testi di «tarologia» (lettura dei tarocchi), «Le tarot de [OSCURATO:PERSONA] – Magdelein e » (effettuata integralmente) e «Les code secrets du Tarot» (effettuata per una parte rilevante). A sua volta, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per ottenere le misure cautelari della descrizione, del sequestro e dell’inibitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché delle società [OSCURATO:PERSONA] – Fabbrica carte da gioco (di seguito, semplicemente [OSCURATO:PERSONA]) e Anima, lamentando che il proprio ex allievo e collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avesse pubblicato un libro «Il codice dei tarocchi», edito da Anima, che riproduceva molti contenuti tratti dal suo sito personale «www.camoin.com» e aveva poi anche realizzato in collaborazione con l’editore [OSCURATO:PERSONA] – Fabbrica carte da gioco un mazzo di tarocchi che imitava pedissequamente i disegni dei tarocchi nella versione [OSCURATO:PERSONA], inserendo nella confezione un libretto esplicativo che realizzava un ulteriore plagio. Con ordinanza cautelare del 12.7.2013 il Tribunale di Milano ha accolto in parte il ricorso, inibendo al [OSCURATO:PERSONA] e all’editrice Anima l’ulteriore edizione del libro «Il codice dei tarocchi» in una versione che contenesse le porzioni ritenute frutto di plagio dell’opera di [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente il Tribunale ha parzialmente accolto il reclamo cautelare del sig. [OSCURATO:PERSONA], estendendo l’inibitoria anche all’edizione digitale dell’opera del sig.[OSCURATO:PERSONA] nonché al mazzo di tarocchi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ritenuto illecito concorrenziale ai sensi dell’art.2598 n.3 cod.civ. Durante il giudizio di merito [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato un secondo procedimento cautelare in corso di causa, lamentando la prosecuzione dell’attività oggetto di inibitoria, nonché un ulteriore illecito, costituito dall’uso delle immagini delle carte Camoin – Jodorowski sulla copertina e all’interno del libro, nonché nel sito «tarocchi.net». Il Tribunale ha respinto il ricorso con provvedimento successivamente confermato in sede di reclamo. Un terzo procedimento cautelare è stato intrapreso in corso di causa, questa volta da [OSCURATO:PERSONA], lamentando una serie di iniziative persecutorie basate o incompleta strumentalizzazione dei provvedimenti cautelari ottenuti dalla controparte, ed è sfociato nel rigetto della domanda del sig.[OSCURATO:PERSONA]. Dopo una proposta transattiva del sig.[OSCURATO:PERSONA] rifiutata dal sig.[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale con sentenza del 24.10.2016 ha accertato un credito di € 12.000,00 del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di traduzione effettuata a suo favore; ha accertato un plagio parziale consumato dal [OSCURATO:PERSONA] con la pubblicazione del libro «Il codice dei tarocchi» (con riferimento alle parti precisate nel doc. 43b del [OSCURATO:PERSONA]); ha accertato un ulteriore plagio del [OSCURATO:PERSONA] commesso con la pubblicazione sul suo sito dell’articolo «Cosa sono i tarocchi»; ha accertato ancora la commissione di atti di concorrenza sleale ex art.2598 n.3 da parte del [OSCURATO:PERSONA], utilizzando e riprendendo in modo pedissequo le raffigurazioni dei tarocchi Camoin-Jodorowski; ha emesso le correlative pronunce inibitorie, assistite da penali e ordini di ritiro dal commercio; ha disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza; ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] a pagare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 12.000.00 a titolo risarcitorio; ha disposto la compensazione fra i reciproci crediti; ha respinto tutte le ulteriori domande delle parti; ha compensato le spese di lite. 2.Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui hanno resistito gli appellati [OSCURATO:PERSONA], Anima e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Milano con sentenza del 9.5.2019 ha respinto il gravame con il carico delle spese di lite. La Corte di appello ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente provato dal [OSCURATO:PERSONA] che l’attività di traduzione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettuata gratuitamente nel quadro di una collaborazione a titolo di apprendistato volontario e che essa dovesse essere configurata come prestazione di opera intellettuale exart. 2230 cod.civ.; ha ritenuto del tutto generica la critica svolta da parte appellante alla decisione di primo grado circa il carattere parziale, e non integrale, del plagio posto in essere con il libro «Il codice dei tarocchi»; ha ritenuto corretta la qualificazione come attività di «restauro» del lavoro del [OSCURATO:PERSONA], quanto al mazzo di carte, escludendo peraltro la contraddittorietà fra il diniego di protezione autorale e il riconoscimento dell’illecito concorrenziale per scorrettezza professionale; ha confermato l’insussistenza di una concorrenza sleale confusoria con riferimento all’imitazione servile del mazzo di carte; ha escluso il raggiungimento della prova del plagio dei corsi di tarologia offerti dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli offerti dall’attore, improntati al c.d. metodo Camoin. 3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 31.5.2019, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], svolgendo nove motivi. Con atto notificato il 4.10.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Anima e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituite, restando intimate. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2230 e 2233 cod.civ. 4.1. La Corte territoriale –osserva il ricorrente – ha ritenuto che le parti avessero raggiunto un accordo giuridicamente rilevante e che esso dovesse essere qualificato contratto di prestazione d’opera intellettuale al quale, in difetto di previsione espressa di un corrispettivo, era applicabile l’art.2233 cod.civ. L’errore di diritto, secondo il ricorrente, si annidava nell’attribuzione, sempre e comunque, al prestatore d’opera intellettuale del diritto a un corrispettivo. Non era vero invece che il predetto contratto fosse necessariamente oneroso e la rilevanza giuridica del rapporto non portava con sé l’automatica conseguenza della ineluttabile applicazione dell’art.2233 cod.civ., essendo perfettamente concepibile un contratto di prestazione d’opera intellettuale gratuito. 4.2. Effettivamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Sez. 2, n. 23893 del 23.11.2016; Sez. 2, n. 16966 del 17.8.2005; Sez. 2, n. 7741 del 20.7.1999). L’onerosità del relativo contratto, che ne costituisce elemento normale, come risulta dall'art. 2233 cod. civ., non ne integra, cioè, un elemento essenziale, e non può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso. 4.3. Ciò premesso, la Corte di appello (pag.19, terzo capoverso) ha osservato che il sig.[OSCURATO:PERSONA] non aveva dedotto (ancor prima che provato) elementi sufficienti a provare la sussistenza di una manifestazione di volontà bilaterale positivamente volta ad escludere la rilevanza giuridica con riferimento all’obbligo di pagamento dell’accordo raggiunto con il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il che equivale a dire che il ricorrente non aveva né dedotto, né provato, un accordo fra le parti per la gratuità della prestazione, come ulteriormente spiegato dalla Corte di appello, subito dopo, con riferimento ai rapporti di discenza e collaborazione inter partes e all’assenza di orari e termini prestabiliti per le consegne, ritenute parimenti elementi inidonei a provare la gratuità. 4.4. Il motivo va quindi ritenuto inammissibile perché si è in presenza di un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, basato sulla regola dell’onere della prova e sul difetto di prova da parte dell’onerato, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. del c.d. «minimo costituzionale». Non esiste alcuna violazione di legge poiché la Corte non ha mai sostenuto che non è consentito stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale gratuito, ma ha affermato invece che quello stipulato fra le parti, e che neppure il ricorrente nega essere un contratto di prestazione d’opera intellettuale, non lo era. 5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per l’omessa pronuncia del giudice di appello su di una questione devolutagli con il primo articolato motivo di appello. 5.1.Il ricorrente lamenta in tal modo l’omessa pronuncia sulla sua richiesta, parimenti avanzata in seno al primo motivo di appello, volta a far dichiarare l’estinzione del diritto al compenso per la successiva condotta di plagio dell’opera tradotta dal [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente lamenta omessa pronuncia, dolendosi quindi implicitamente di una violazione dell’art.112 cod.proc.civ., con riferimento al mancato esame di una parte del motivo di appello, che costituisce una mera argomentazione svolta in seno al motivo per evidenziare la paradossalità della debenza del compenso all’autore della prestazione che aveva poi commesso il plagio. Si tralascia di sottolineare l’incongruenza logica e temporale della censura, visto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcun illecito nel tradurre l’opera e, solo successivamente, l’aveva copiata parzialmente con una attività del tutto distinta. È infatti dirimente il rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Sez. 3, n. 2151 del 29.1.2021). Infatti il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio e per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Sez. 6- L, n. 5730 del 3.3.2020; Sez. 1, n. 24155 del13.10.2017). Inoltre il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25.6.2020;Sez. 5, n. 7662 del 2.4.2020). 6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360 , n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per l’erronea dichiarazione di inammissibilità del suo secondo motivo di appello per vizio di motivazione exart.342 cod.proc.civ. 6.1. Con il secondo motivo di appello il ricorrente ricorda di aver a suo tempo censurato la decisione di primo grado per aver essa ritenuto soltanto parziale il plagio ascritto al sig.[OSCURATO:PERSONA], e non già integrale, con riferimento alle sole parti letteralmente riprodotte nel libro «Il codice dei tarocchi». 6.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità commisti a profili di infondatezza. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quelgiudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017; Sez. L, n. 11738 del 8.6.2016; Sez. L, n. 23420 del 10.11.2011; Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006; Sez. U, n. 28332 del 5.11.2019; Sez. U, n. 156 del 9.1.2020). In particolare, il ricorrente che in sede di legittimità impugna la decisione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame da lui proposto per difetto di specificità deve necessariamente trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di Cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello. Infatti la Corte di Cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez. L, n. 20924 del 5.8.2019). E ciò ben si spiega perché, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in questi casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 1.12.2020). Nella specie, il terzo motivo in esame non dà conto con chiarezza e autosufficienza su che basi, specificamente argomentate, il sig.[OSCURATO:PERSONA] lamentasse il plagio anche nelle parti non copiate del libro della controparte. 6.3. A pagina 23 della sentenza im pugnata, poi, la Corte territoriale pone in evidenza come, a fronte della puntuale indicazione da parte del Tribunale dei paragrafi e brani copiati, l’appellante si fosse limitato a una doglianza generica, senza spiegare cioè perché il plagio dovrebbe estendersi, anche oltre le cinquanta pagine effettivamente copiate, all’intero libro, escludendo che tale conclusione potesse essere giustificata dal solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto a sue mani i manoscritti che si assumevano copiati. Né dalla lettura del terzo motivo si comprende su quali diverse basi la Corte di appello avrebbe dovuto accertare la violazione delle parti di libro diverse da quelle individuate dal Tribunale di primo grado. 7. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.4 l.d.a. con riferimento all’esclusione della tutela conferita all’opera di rielaborazione delle simbologie dei tarocchi di Marsiglia. 7.1. Il motivo è diretto contro l’esclusione della tutela autorale come opera dell’ingegno della rielaborazione del c.d. mazzo «Camoin -Jodorowsky» e lamenta che in violazione dell’art.4 l.d.a. la Corte di appello avesse escluso il carattere creativo della rielaborazione, che invece non poteva essere escluso pur in presenza di un apporto creativo minimo di originalità e individualità. 7.2. Il ricorrente si richiama in tal modo a quell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, in tema di diritto d'autore, ilconcetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Sez. 1, n. 25173 del 28.11.2011;Sez. 1, n. 21172 del 13.10.2011;Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005). 7.3. Anche in questo caso il ricorrente prospetta un vizio di violazione di legge (con riferimento all’art.4 l.d.a.) per dolersi in realtà dell’accertamento compiuto dai giudici del merito, oltretutto in modo conforme, con gli effetti di cui all’art.348 ter cod.proc.civ. di esclusione del ricorso per vizio motivazionale, e per sollecitare indebitamente una diversa valutazione del caso concreto. La Corte milanese non ha affatto affermato che un apporto creativo minimo non configurava un’opera dell’ingegno suscettibile di protezione, ma ha motivatamente escluso che la rielaborazione del mazzo di tarocchi «Camoin -Jodorowsky» presentasse anche solo quel minimo apporto creativo. A tal fine la Corte di appello ha valutato, punto per punto, gli asseriti elementi di novità e confutandoli alla luce della loro presenza in altri mazzi di carte (pag.27) e ha escluso, quanto alle invero marginali novità non riscontrabili in altri mazzi di carte (pag.27-28), che fossero state adeguatamente spiegate la rilevanza dell’apporto creativo, la compiutezza espressiva dei dettagli e la loro incidenza sulla simbologia. Lungi dal pretendere una particolare consistenza dell’apporto creativo, la Corte di appello ha ritenuto che non ce ne fosse alcuno. 8. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2598, n.1, cod.civ. con riferimento all’esclusione dell’illecito concorrenziale per imitazione servile del mazzo Camoin -Jodorowski. 8.1. Il ricorrente chiarisce (pag.21 del ricorso) di aver impugnato tale capo di decisione al solo fine di evitare la formazione di un giudicato interno perché la statuizione della Corte di appello si basava sulla stessa ratio che l’aveva condotta ad escludere la tutela autorale al mazzo Camoin -Jodorowski. 8.2. Il motivo è inammissibile, innanzitutto, per difetto di interesse, dal momento che non si vede quale utilità giuridica rappresenti per il sig.[OSCURATO:PERSONA] vedersi riconoscere la tutela concorrenziale ai sensi dell’art.2598 n.1 (atti confusori) piuttosto che ex art.2598, n.3, cod.civ. (atti contrari alla correttezza professionale). L’inammissibilità del quarto motivo porta comunque con sé la inammissibilità consequenziale anche del quinto motivo. 9. Il sesto e il settimo motivo debbono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e interdipendenza. 9.1. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.345 cod.proc.civ. Il ricorrente ricorda di aver impugnato con il quinto motivo di appello la decisione di primo grado con riferimento alla violazione del diritto d’autore e all’illecito concorrenziale configurabili nell’abusivo utilizzo e divulgazione non autorizzata del metodo Camoin di insegnamento della tarologia e dell’interpretazione dei tarocchi. Aggiunge il ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile ex art.345 cod.proc.civ. sia la produzione della tabella esplicativa contenuta a pagina 30 dell’atto di citazione in appello, quale documento nuovo, sia le argomentazioni svolte per la prima volta in appello volte a illustrare il contenuto del documento n.34 e a relativizzare le differenze. A tal proposito il sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la mera illustrazione dei contenuti di un documento non può ricadere nel divieto di prove nuove, che gli elementi probatori erano rimasti sempre gli stessi e solo meglio e più efficacemente illustrati ed esposti, ed infine che non vi era stata alcuna immutazione degli elementi identificativi della domanda giudiziale. 9.2. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.183 e 112 cod.proc.civ. La Corte di appello ha rilevato l’inammissibilità per tardività della produzione del doc.59, prodotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] solo con la terza memoria ex art.183, comma 6, cod.proc.civ., destinata solamente alla prova contraria, il che impediva il confronto fra le lezioni il Buzzelli con il metodo Camoin che appunto il doc.59 era rivolto a illustrare. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tale rilievo da parte della Corte di appello era avvenuto ex officio e illegittimamente perché l’attore - appellato Buzzelli non aveva eccepito alcunché né dinanzi al Tribunale, né con la comparsa di risposta in appello. 9.3. Quanto al sesto motivo, la Corte di appello, dopo aver censurato come inammissibili sia la produzione della tabella di raffronto, sia le nuove argomentazioni sviluppate con l’atto di appello, nel § 5.2. a pagina 34 della sentenza impugnata ha addotto una ulteriore ratio decidendi, assumendo che dal prodotto documento n.34 non era possibile desumere il contenuto del corso e il metodo Camoin (complesso di regole per l’interpretazione dei tarocchi e per insegnarne le chiavi di lettura) con il conseguente impedimento all’esecuzione del raffronto con le lezioni registrate del sig.[OSCURATO:PERSONA], oggetto di prova documentale, obiettivo che non poteva essere raggiunto neppure con il prodotto doc.59, che effettivamente si riferiva al metodo Camoin, ma che era stato versato in atti tardivamente solo con la terza memoria ex art.183 cod.proc.civ. destinata alle sole indicazioni di prova contraria. Questa ulteriore ratio decidendi è stata censurata con il successivo motivo n.7, il cui esame va quindi anteposto alsesto motivo. 9.4. Il motivo è infondato. Il ricorrente non contesta di aver dedotto la prova diretta con la terza memoria e si duole solamente della tardività del rilievo. In primo luogo, non è vero che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva eccepito alcunché perché la contestazione specifica della tardività era avvenuta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove il difensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la tardività delle produzioni documentali da 49 a 61, ex adverso effettuate perché volte a fornire prova diretta e non contraria, come unicamente consentito con la memoria ex art.183, comma 6, n.3, cod.proc.civ., come indicato in controricorso, pag.22, in modo puntuale e specifico. In secondo luogo, l’appellato [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna necessità di impugnare sul punto la sentenza di primo grado che non aveva pronunciato in proposito, lasciando pendere irrisolta la riserva a suo tempo formulata nella fase istruttoria, visto che la questione della tardiva produzione era rimasta assorbita e la domanda di plagio del metodo Camoin era stata comunque respinta. In terzo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 cod.proc.civ., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 cod.proc.civ. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci. (Sez. 3, n. 16800 del 26.6.2018; Sez.2, n. 17121 del 13.8.2020). 9.5.Il rigetto del settimo motivo porta con sé l’inammissibilità del sesto perché rivolto nei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fonda anche su di altra ragione, distinta e autonoma, di per sé idonea a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, censurata ma non confutata con l’ottavo motivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11.5.2018; Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017; Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017; Sez. 6- 5, n. 9752 del 18.4.2017). 10. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia il mancato accertamento dell’illecito concorrenziale per effetto dell’abusivo utilizzo e della indebita ripresa dell’offerta formativa del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. La Corte di appello aveva escluso la tutelabilità in chiave concorrenziale ex art.2598 n.3 cod.civ. e la configurabilità di atti contrari alla correttezza professionale per effetto dell’abusivo utilizzo e della indebita ripresa dell’offerta formativa del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] per due distinte ragioni: a) il difetto di prova dell’identità dell’offerta formativa; b) il difetto di originalità e individualità del metodo Camoin. Il ricorrente si lamenta che la Corte territoriale abbia negato la tutela concorrenziale del metodo, contraddicendosi con i principi applicati in tema di plagio, laddove aveva riconosciuto che ben potesse ravvisarsi l’illecito concorrenziale scorretto nel caso di riproduzione di un’opera che non fosse meritevole, per difetto di un adeguato tasso di creatività, della tutela autorale, con riferimento all’indebito vantaggio competitivo assicurato dalla pedissequa riproduzione in termini di risparmio di tempo e di lavoro. La sussistenza dell’illecito concorrenziale non avrebbe potuto quindi essere pregiudizialmente esclusa per il solo fatto della non tutelabilità con il diritto d’autore delle lezioni e dell’offerta formativa Camoin. 10.2. Il motivo soffre di inammissibilità derivata per la ritenuta inammissibilità dei motivi sesto e settimo, diretti contro la prima delle due rationes decidendi sopra ricordate [quella sub a)], di per sé capace di sorreggere la decisione indipendentemente dalla sorte della censura rivolta contro la ratio b). 11. Con il nono motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza per l’erronea dichiarazione di inammissibilità del settimo motivo ex art.342 cod.proc.civ. 11.1. Il ricorrente si duole della dichiarata inammissibilità del settimo motivo di appello con cui aveva censurato la liquidazione del danno derivante dalle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] (e cioè: plagio parziale del libro «Il codice dei tarocchi», concorrenza sleale con riferimento al mazzo di carte Camoin-Jodorowski, plagio dell’articolo «Cosa sono i tarocchi») nella somma onnicomprensiva rivalutata all’attualità di € 12.000,00. Secondo il ricorrente, il motivo non poteva essere dichiarato inammissibile perché nell’atto di appello la inidoneità della liquidazione era stata criticata con il rinvio alle conclusioni svolte nella comparsa conclusionale alle pagine 77 e seguenti, ignorate dal Tribunale, formula questa che consentiva di individuare il capo impugnato e le ragioni di critica alla decisione, assunta non tenendo in considerazione le circostanze decisive segnate in quello scritto. 11.2. La giurisprudenza ben conosce il tema del rinvio effettuato dall’appellante per relationem agli atti difensivi di primo grado, in linea generale, o più selettivamente e specificamente, ad uno scritto particolare, come la comparsa conclusionale di primo grado. Tale operazione di rinvio è inidonea a soddisfare il requisito della specificità prescritto dall’art.342 cod.proc.civ. poiché l’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 cod.proc.civ., non è assolto con il semplice richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; inoltre un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem , al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l’inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l’altra parte sarebbe posta nell’incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire (Sez. 1, n.12140 del 23.5.2006; Sez.3, n. 13756 del 20.9.2002; Sez.1, n.21816 del 11.10.2006; Sez.1, n.1248 del 18.1.2013). La sanzione di inammissibilità scaturisce per la normale inidoneità ontologica che affligge un atto cronologicamente precedente (la comparsa conclusionale di primo grado) a veicolare la critica ad un atto successivo ancora ignoto (la sentenza di primo grado): è ben difficile che si possa criticare, specificamente tanto più, un atto prima che questo sia stato posto in essere. Inoltre il ricorrente non riferisce nel motivo di ricorso per cassazione il contenuto delle argomentazioni contenute nella comparsa conclusionale di primo grado ed oggetto del rinvio, non consentendo quindi neppure a questa Corte di verificare se e in qual misura quelle argomentazioni, nonostante la loro anteriore collocazione temporale, potessero costituire una critica anticipata pertinente ed esauriente alla decisione di primo grado. 11.3. Il ricorrente lamenta ancora con il nono motivo che la Corte abbia giudicatoinammissibile il motivo anche laddove censurava in modo specifico la mancata considerazione ai fini della liquidazione del danno della pubblicazione e commercializzazione del libro plagiato parzialmente anche in versione digitale in quattro lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo) e non solo della prima edizione a stampa. 11.4. Il motivo è inammissibile perché non affronta e non confuta la specifica ratio della decisione impugnata che, a pagina 43, capoverso, ha ritenuto inammissibile la sub-censura contenuta nel settimo motivo, relativa alle edizioni digitali, anche perché l’appellante non aveva indicato né la misura del danno, né i documenti sulla base dei quali il danno risultava provato. 12. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 01145/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris