CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 04741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24996-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 279/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 11/04/2019 R.G.N. 302/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24996/2019 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] euro 54.933,26 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di attività di badante nelle ore notturne per il periodo marzo 2010 –febbraio 2012 a favore della madre del Laus, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale - art. 391 c.p.c., comma 1, cit. - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza. Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. 11211/2004,1913/2008, 14138/2015). Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal difensore del ricorrente munito di procura speciale. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in R