CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34846/2019 del ruolo generale, proposto DA M ORONI A LESSANDRA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67H50 L117 J), residente in Firenze, alla Piazza del [OSCURATO:PERSONA] n. 19, difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. - RICORRENTE – CONTRO il M INISTERO DELL ’E CONOMIA E DELLE F INANZE (codice fiscale in persona del Ministro pro tempore- C [OSCURATO:PERSONA] T OSCANA (F IRENZE ), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATI - A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] - RESISTENTE – per la cassazione della sentenza n. 569/1/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 1° aprile 2019; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 747/6/2016 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso originario perché notificato tramite posta elettronica certificata, benchè non fosse ancora entrata in vigore la relativa disciplina; 1.1. nello specifico, il Giudice dell’appello considerava corretta tale decisione, tenuto conto che il ricorso originario era stato notificato in data 14 aprile 2015, mentre solo con l’introduzione dell’art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 era divenuta possibile tale modalità di notifica, ponendo in evidenza che nella regione Toscana il processo telematico era stato attivato in data 1° dicembre 2015; 1.2. la Commissione regionale aggiungeva, quale ulteriore motivo di inammissibilità, che l’appello non conteneva una specifica censura avverso la pronuncia impugnata, considerando non conferente il richiamo alla disciplina di cui all’art. 149-biscod. proc. civ.; 2. con ricorso notificato in data2 novembre 2019 , [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia; 3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Commissione tributaria regionale di Firenze a cui il ricorso veniva notificato sono restati intimati; 4. l’Agenzia delle Entrate ha depositato la nota del 25 gennaio 2020, con cui ha rappresentato di non essersi costituita nei termini mediante controricorso, riservandosi di partecipare all’udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] : 1. la ricorrente ha premesso che « la sentenza è errata, in pregiudiziale errore non solo per non aver valutato anche il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c. III cpc ma ancor prima nel far confusione con i sistemi telematici del processo telematico qui della giustizia Tributaria (Sigit) che inizia con l’iscrizione a ruolo e che può avere come mezzo (così in Italia) la Pec, dove poi si potranno fare - rectius si dovrebbero poter fare - (si veda art. 170 cpc “Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento” e Dlgvo 82/05) le notifiche con mezzi telematici (cfr. art. 3 bis L. 53/94 e art. 16 bis e 17 Dlgvo 546/92), con le notifiche a mezzo pec possibili ex articolo 149 bis c.p.c. richiamato dall'art. 1 c. II, dlgvo 546/92 quantomeno dal 2009»(v. pagine nn. 2 e 3 del ricorso); 2. l'istante ha, poi, articolato i «cd. motivi» (v. pagina n. 3 del ricorso) nel modo che segue: -«1) cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 3-4-5 cpc e art. 111 Cost c. VII […])», richiamando svariate norme, per eccepire l’incapacità processuale e la nullità della procura non autenticata rilasciata alla controparte, «poiché il direttore della segreteria della CTR Fi. si era illecitamente assunto la capacità di rappresentare l’ente seppur senza la comunque illecita procura del dott. [OSCURATO:PERSONA]»(v. pagina n. 3 del ricorso); -« 2) II cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 3 - 5 cpc e art. 111 Cost c. VII […])», invocando, anche in tal caso, varie disposizioni e lamentando, con riferimento alla notifica eseguita tramite posta elettronica certificata, che «non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione» (v. pagina n. 4 del ricorso); -«3) III cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 3 - 5 cpc e art. 111 Cost c. VII […])», assumendo sul punto che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha condannato l'istante alle spese di lite per l'ammontare di 150 €, a fronte di un valore della causa pari a 30 €, osservando, da un lato, che «[…] i soggetti illecitamente delegati con procura non sarebbero stati comunque soggetti “abilitati” ex art. 12 Dlgvo 546/92 […]» (v. pagina n. 4 del ricorso) e, sotto altro versante, che «[…] essendo abolite le tariffe non esistono più “i diritti e onorari”» (v. pagina n. 4 del ricorso), lamentando, infine, anche la mancata prova degli esborsi; - « 4) cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 4 e art. 111 Cost c. VII)», ponendo in rilievo la nullità della sentenza perché «non hanno messo i difensori di controparte poiché avrebbero dovuto metterli poiché qui non c'è stata CTU con relativa assistenza […]», segnalando che non erano stati indicati nell'atto notificato al destinatario i termini e le autorità a cui era possibile ricorrere e sottolineando la mancanza in calce alla sentenza della data di deposito, con sottoscrizione del cancelliere; 3. il ricorso si articola poi lungo trentanove pagine (sulle quarantaquattro pagine complessive), riportandosi agli atti del processo, ricostruendo le vicende del giudizio, per poi dilungarsi sulle «nullità delle notifiche di controparte», sull’«incostituzionalità del Dpr 115/02 anche nella sua interezza»(v. pagina 9 del ricorso), su «chi provvede alla notificazione» (v. pagina n. 12 del ricorso), sull’«analisi giuridica al fine di rappresentare alla Corte le differenze tra la telematica e la pec, in cui qt come in Italia e in Giappone è anche un mezzo della prima» (v. pagina n. 15 del ricorso), sulla disciplina di cui al d.P.R. 22 febbraio 2005, n. 68 (v. pagine nn. 16/25 del ricorso), ritrascrivendo interi passi del relativo preambolo e di varie disposizioni normative, illustrando ancora la «distinzione della pec dalla telematica»(v. pagina n. 25 del ricorso), richiamando previsioni varie di normative primaria e secondaria, per concludere nel senso della «revoca/nullità degli atti di controparte […]» eper la «[…] risoluzione degli atti tributari anche normativi, anche per l’inadempimento e per l’”eccessiva onerosità” delle prestazioni per le “spese pubbliche” del “sistema tributario” […]» (v. pagine nn. 42 e 43 del ricorso) […], «Con dichiarazioni anche della Corte Costituzionale di revoca per tutti gli atti di sua competenza per gli effetti era omnes di tutti gli atti rilevati nelle varie illegittimità compresa le “legge fondamentale” (pen. C. Cost.) nella denegata ipotesi non la riteniate già da tempo abrogata (v. pagina n. 43 del ricorso); 4. nel ricorso per cassazione risulta, inoltre, avanzata «Istanze, anche di disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 all. 3 -L. dichiarata fondamentale nel nostro ordinamento dal Dlgvo 179/09 -(cfr. anche art. 3 c. II L. 241/90) e di incostituzionalità art. 1 L. cost. 1/48 – art. 1 c. II – 2 - 24 c. I e II - 52 c. I – 54 - 134 - 137 Cost. e 23 c.c. ed anche sempre per presidente del tribunale ex art. 11 disp. att. c.c con richiesta di trasmissione ufficio anche da parte del pubblico ministero» ed all’uopo la contribuente ha allegato una memoria di trecentoquaranta pagine nella quale ha chiesto di sollevare la questione di «incostituzionalità dell’intera L. 8 marzo 1999 n. 50 […], legge delega nei preamboli di tutti e tre i T.U. DPR del 30 maggio 2002 sulle spese di Giustizia […]» (v. pagina n. 1 di detta memoria); 5. a fronte dell’illustrato contenuto della sentenza di appello, l’impugnazione risulta, dunque, essersi sviluppata attraverso le sue quarantaquattro pagine di ricorso e le trecentoquaranta della citata memoria (circostanza questa già emblematicamente distonica rispetto alla semplicità della decisione assunta dal Giudice regionale), quest’ultima –a tacer d’altro – non sintetizzabile nel suo contenuto essenziale ed il cui filo conduttore non sempre è dato cogliere, in ragione delle disquisizioni assai eterogenee, vaganti sulle più disparate disposizioni normative (tra le tante, della legge 8 marzo 1999, n. 50, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in tema di imposta di registro, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e di tante altre inconferenti disposizioni anche del codice civile), che non hanno una specifica attinenza con il tema deciso dal Giudice regionale; 6. soprattutto, l’esposizione del ricorso e della predetta memoria non rispondono ai requisiti di chiarezza, sinteticità e di precisa riferibilità alla decisione impugnata, come imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., nei termini chiariti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI/II, 14 maggio 2018, n. 11603 e Cass., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570) in ordine ai requisiti di specificità ed autosufficienza, normativamente richiesti per porre la Corte nelle condizioni di effettuare, con la dovuta concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa assegnato; 7. le contestazioni si caratterizzano, invece, per l’assenza di ogni sforzo di economia processuale, volto a puntare sulla critica diretta all’elementare ragione su cui si è basata la sentenza impugnata, così trascurando di considerare che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, «con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono […] non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge […] funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità (così Cass.,Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342); 8. il ricorso risulta, quindi, in gran parte, inammissibile, con ciò dovendosi ribadire, nell’analogia delle fattispecie, le valutazioni già espresse da questa Corte con la sentenza n. 35342 depositata il 30 novembre 2022, resa tra le stesse parti sul medesimo tema (cui sono seguite, sempre tra le stesse parti ed in relazione ad analogo contenzioso, Cass., Sez. T., 24 luglio 2023, n. 22085; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22382; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22406; Cass., Sez. T., 24 agosto 2023, n. 25254; Cass., Sez. T., 6 settembre 2023, n. 26012; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26093; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26109), ai cui più ampi contenuti si rinvia, solo segnalando al riguardo che: - il ricorrente deve, a pena di inammissibilità del ricorso, selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ., così da non rendere oscura - come invece accaduto nella specie - l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì -da una sanzione testuale di inammissibilità; - inammissibile è il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, qualora richieda un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione; 9. per quanto riguarda i «cd. motivi», va, in ogni caso, osservato che: 9.1. risultano infondata la censura relativa al difetto di capacità processuale dell’Ufficio giudiziario resistente, avuto riguardo al disposto dell’art. 11, comma 2, ultima parte, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancelleria o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato»), che consentiva al predetto direttore di stare direttamente in giudizio, mentre non è stata precisata la ragione della dedotta illiceità della procura (non potendo essere tale per la asserita mancata autentica), peraltro senza nemmeno riportare in ricorso, ai fini dell’autosufficienza del relativo motivo, il contenuto della stessa in modo da poterne decifrare la sua effettiva natura e rilevanza; 9.2. è inammissibile la doglianza di cui al «II cd. motivo», giacchè le dedotte «inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione» non hanno alcuna connessione con le ragioni della decisione, né possono ripercuotersi sulla stessa; 9.3. risulta infondato il «III cd. motivo»,relativo alla condanna alle spese di giudizio, dovendo ricordarsi che l’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha sempre normativamente previsto la ripetibilità di dette spese nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), solo alle modalità di determinazione dei compensi, il tutto come ampiamente chiarito da questa Corte con la pronuncia dell’11 ottobre 2021, n. 27634, ai cui contenuti si rimanda, appena aggiungendo che il Giudice regionale non ha liquidato spese vive; 9.4. è infondato il quarto «cd. motivo», in quanto la sentenza non doveva indicare i difensori dell’Ufficio, poiché non erano stati nominati, il che è conforme al disposto dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui «La sentenza deve contenere l’indicazione […] dei difensori se vi sono»), mentre il provvedimento impugnato reca la data di deposito e la sottoscrizione del segretario a margine della prima pagina, in linea con il disposto dell’art. 37, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 9.4.1. non è, poi, pertinente il riferimento all’art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini della dedotta nullità della sentenza, poiché la relativa disciplina riguarda il procedimento amministrativo e non la sentenza; 9.5. è da considerarsi, infine, infondato il motivo di impugnazione concernente il dedotto raggiungimento dello scopo della notifica eseguita tramite posta elettronica certificata, poiché questa Corte ha chiarito che nel processo tributario, in virtù del principio di specialità, la notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., conseguente alla costituzione dell'amministrazione intimata (cfr., Cass., Sez. T, 6 giugno 2023, n. 15776 ed i vari precedenti ivi citati); 10. consegue alle riflessioni che precedono il complessivo rigetto del ricorso; 11. non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero e della Commissione tributaria e sin’anche della non legittimata Agenzia delle Entrate; 12. nondimeno, va dato conto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma del comm