CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 23517/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata, in merito alla mancata attivazione del procedimento di oblazione ex artt. 162-bis cod. pen., 20 e segg. d.lgs. n. 758 del 1994, con rinvio al Tribunale di Messina; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio, affinché si pronunci sulla richiesta di oblazione e valuti la sussistenza della causa di estinzione del reato, con ogni consequenziale determinazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 4, 18, comma 1, lett. c); 36, comma 1, lett. a), b), c), d), 37, comma 1, 108, 109, 146, commi 1, 2, 3 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 28 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico ministero. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: l'ordinanza impugnata è incorsa in una palese violazione di legge nell'applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in luogo della causa di estinzione del reato, che doveva prevalere; la procedura di cui al d.lgs. n. 758 del 1994 costituisce una lex specialis che disciplina in modo compiuto le modalità di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro; tale normativa prevede che, a seguito dell'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e del pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue; a fronte della regolarizzazione del lavoratore, del versamento della sanzione principale di euro 1.800,00 e dell'adempimento di tutte le altre prescrizioni impartitegli, il GIP avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei reati contravvenzionali contestati; il solo mancato pagamento dell'ulteriore sanzione pecuniaria di euro 140,15 non legittima né giustifica un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, avendo egli provveduto all'adempimento di tutte le prescrizioni imposte; le due procedure sono autonome e il mancato pagamento di una sanzione pecuniaria non può inficiare l'effetto estintivo del reato, tanto più che non vi è prova in atti che egli abbia realmente ricevuto la notifica della contravvenzione elevata ex art. 4 legge n. 628 del 1961; tali doglianze sono state già espresse in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e sulle stesse Il GIP non ha formulato alcuna valutazione e/o motivazione; la tardiva esibizione dei documenti e l'omissione di fornire chiarimenti non ha pregiudicato l'effetto estintivo dell'adempimento, che è conseguenza dell'esecuzione completa delle prescrizioni impartite; su tale circostanza il giudice non ha ancora una volta espresso alcuna valutazione e non ha motivato. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: l'indagato all'atto della richiesta di archiviazione aveva chiesto di 2poter definire il giudizio mediante oblazione; tale richiesta costituisce attivazione formale dell'istanza e non una mera manifestazione di intenti; il GIP avrebbe dovuto pronunciarsi sull'ammissibilità dell'istanza, eventualmente trasmettendo gli atti al Pubblico ministero per le sue determinazioni; la declaratoria di estinzione del reato è più vantaggiosa per l'indagato rispetto all'archiviazione per particolare tenuità del fatto; il GIP ha omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione, anche con modalità e tempi diversi da quelli indicati dall'organo di vigilanza, sono valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis cod. pen. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: l'ordinanza impugnata ha rigettato le richieste di indagini suppletive formulate nell'atto di opposizione; le indagini erano decisive in quanto miravano a dimostrare il difetto di notifica del verbale con il quale era stata elevata la sanzione prevista dall'art. 4 legge n. 628 del 1961 di euro 140,05, il cui mancato versamento è stato l'unico ostacolo al perfezionamento della causa estintiva speciale prevista dal d.lgs. n. 81 del 2008 e dal d.lgs. n. 758 del 1994; l'accertamento dell'omessa o non regolare notifica avrebbe potuto comportare la remissione in termini per il pagamento, con conseguente estinzione del reato e una valutazione di infondatezza della notizia di reato; il GIP non ha motivato sul punto, ma ha espresso un mero convincimento apodittico, eludendo il nucleo centrale delle doglienze difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. I primi due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati. Ritiene, in primo luogo, il Collegio che la natura decisoria del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto e gli effetti pregiudizievoli che a esso possono essere correlati consentano la legittimazione dell'indagato a ricorrere avverso l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 6, n. 11263 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mazzarella, Rv. 289545 - 01; Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604 - 01). L'ordinanza impugnata risulta emessa ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. pen. senza che, a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, sia stata fissata la camera di consiglio. Come emerge da tale provvedimento, per quello che qui rileva, con verbale del 6 dicembre 2023 l'[OSCURATO:PERSONA] delLavoro — [OSCURATO:PERSONA] in Sicilia procedeva alla contestazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] delle violazioni di cui agli art. 18, comma 1, lett. c), 36, comma 1, lett. a), b), c), d), 37, comma 1, 108, 109, 146, commi 1, 2, 3 d.lgs. n. 81 del 2008. Tale verbale veniva notificato il 22 gennaio 2024, contestualmente a "Diffida di invio documentazione", con la quale l'ente accertatore chiedeva alla ditta [OSCURATO:PERSONA].sa di [OSCURATO:PERSONA] apposita documentazione, al fine di verificare la regolarità del personale. In data 6 febbraio 2024 veniva emesso verbale di prescrizione obbligatoria, con il quale veniva contestata l'ulteriore violazione dell'art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961 per non avere la ditta fornito notizie corrette e complete, ovvero per aver fornito notizie scientemente errate o incomplete agli ispettori del lavoro. Tale prescrizione veniva notificata il 20 febbraio 2024, con nuova richiesta di documentazione. Il successivo giorno 26, il [OSCURATO:PERSONA] provvedeva all'invio di quanto richiesto. In data 7 marzo 2024 l'ente emetteva verbale di ottemperanza alla prescrizione e ammetteva l'interessato al pagamento, in sede amministrativa, della somma di euro 140,05 per la violazione dell'art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961. Il verbale veniva notificato il 7 marzo 2024. In data 10 luglio 2024 veniva dato atto del mancato pagamento della predetta somma. Dal provvedimento di archiviazione emerge, inoltre, che il verbale di accertamento del 1° marzo 2024 prova che il [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato alla specifica prescrizione di assumere con regolare contratto di assunzione il lavoratore che in sede di ispezione ne risultava privo e che il [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa di euro 1.800,00. Con l'atto di opposizione, allegato in copia al ricorso, l'indagato ha, tra l'altro, rappresentato di avere adempiuto a quanto previsto nel verbale unico di accertamento e notificazione del 1° marzo 2024 e, segnatamente, di avere adempiuto alla prescrizione impostagli di trasmettere la documentazione richiesta, alla regolarizzazione del personale non ancora in regola e al pagamento della sanzione pecuniaria elevata e, pertanto, ha richiesto che si procedesse all'archiviazione del procedimento non ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ma "nella forma più ampia possibile" e, tra l'altro, ha formulato richiesta, subordinata, di oblazione ex art. 162-bis cod. pen. Nell'ordinanza impugnata, il GIP, dopo aver dettagliatamente richiamato i fatti oggetto del procedimento, ha esaminato, ritenendole infondate, le argomentazioni formulate dall'opponente in merito alla notificazione del verbale di prescrizione obbligatoria del 6 febbraio 2024, ha ritenuto irrilevanti le investigazioni suppletive proposte e ha ordinato l'archiviazione del procedimento ex art. 131-bis cod. pen. 4Da quanto precede emerge, in primo luogo, che il GIP non ha motivato se vi fossero i presupposti per procedere all'archiviazione con formula più favorevole all'opponente rispetto a quella di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla contestazione in ordine alla quale sono stati accertati l'ottemperanza alla prescrizione di regolarizzare il lavoratore e il pagamento della somma di euro 1.800,00. Il GIP, in particolare, non ha motivato se si fosse verificata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.gs 124 del 2004. Inoltre, il GIP, con riferimento all'ulteriore violazione dell'art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961, pur dando atto nell'ordinanza impugnata che era stata formulata (nel caso in cui fosse stata accertata la regolare notifica del verbale che ammetteva il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 140,05) richiesta di oblazione ex art. 162-bis cod. pen., non ha motivato neppure su tale richiesta. L'omessa motivazione che inficia l'ordinanza di archiviazione si è tradotta nel vizio di violazione di legge posto che all'eventuale accoglimento delle richieste formulate con l'atto di opposizione sarebbe conseguita l'estinzione dei reati contravvenzionali, da ritenersi più favorevole rispetto all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 27982 del 02/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281711 - 01; Sez. 6, n. 44627 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277215 - 01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 - 01). Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Messina per le necessarie valutazioni del caso. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il GIP ha fornito adeguata motivazione in merito all'irrilevanza delle investigazioni suppletive richieste dal ricorrente, sicché non ricorrendo il caso di carenza di motivazione, che rende il provvedimento di archiviazione impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, Rv. 204133 - 01), le censure proposte sono inammissibili. P P.Q.M