CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2139/2022 pubblicatail 02/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15261/2023Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 10288/2026Data pubblicazione 20/04/20261. La Corte d’appello di Bari ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mancini nella controversia con INPS.2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità dellapretesa di restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazioneagricola dal 2002 al 2017 e la reiscrizione negli elenchi bracciantili, previoaccertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alledipendenze di [OSCURATO:PERSONA].3. Il Tribunale di Bari accolse l’eccezione di decadenza ex art.22 d.l.n.7/1970 sollevata dall’INPS.4. La Corte territoriale ha confermato la sentenza appellata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a un unico motivo al quale INPS resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo nn.3 e 5 cod.proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 32 della legge n.264/1949.2. La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale si sarebbelimitata a dare rilievo ad un fatto meramente formale, senza considerareche, dagli atti di causa, e per stessa ammissione dell’INPS, sarebbeemerso il diritto sostanziale della contribuente al sussidio negato, sullabase di tre rilievi asseritamente decisivi.3. La censura, complessivamente valutata, è inammissibile.4. Per un verso giova rilevare che nei gradi di merito non si è procedutoad alcun apprezzamento di fatto circa la effettiva sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nelperiodo oggetto di causa (dal 2002 al 2017); e ciò in considerazione delNumero registro generale 15261/2023Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 10288/2026Data pubblicazione 20/04/2026fatto che sia la Corte territoriale che il primo giudice si sono limitati adaccertare la sussistenza della decadenza sostanziale ex art.22 d.l.n.7/1970.5. Sono pertanto inammissibili le censure svolte dalla parte ricorrente conriferimento alla illegittima cancellazione dagli elenchi anagrafici deidipendenti in agricoltura, perché in parte qua non si confrontano con laratio decidendi della Corte territoriale, radicata sulla decadenza.6. Le medesime considerazioni valgono con riferimento agli effetti, nelprocedimento a quo, della sentenza n.2036/2020, peraltro non trascrittain modo adeguato dalla ricorrente.7. A tacer del fatto che di tale sentenza (non trascritta) la parte ricorrentenemmeno ha provato il passaggio in giudicato nelle debite forme(certificazione ex art.124 disp. att. cod. proc. civ.), resta il fatto che laCorte territoriale l’ha ritenuta irrilevante, perché in quel procedimento nonaveva partecipato l’odierna ricorrente.8. La parte ricorrente non ha attaccato, in modo specifico, la ratiodecidendi, limitandosi ad una generica censura di formalismo da partedella Corte territoriale, Ma l’art.2909 cod. civ. esclude, in radice, lapossibilità di attribuire efficacia diretta al giudicato pronunciato inter alios.9. Considerazioni simili valgono con riferimento agli effetti, nelprocedimento a quo, della sentenza n.3470/2021 pronunciata - questa sì -tra la odierna ricorrente e INPS. Anche questa sentenza non è statatrascritta in modo adeguato, e nemmeno ne è stato certificato il passaggioin giudicato. Inoltre, e soprattutto, si tratta di una sentenza in rito(cessazione della materia del contendere), riferita a un periodo diverso daquello dedotto in giudizio, e pertanto improduttiva di effetti nel giudizio aquo per le ragioni bene specificate dalla Corte territoriale.10. P.Q.M11. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidateNumero registro generale 15261/2023Numero sezionale 1807/2026Numero di raccolta generale 10288/2026Data pubblicazione 20/04/2026in euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.La PresidenteRossana Mancino