CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sepe Quarta,-ricorrente-controR.[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] spa in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 755/2024 depositatail 05/02/2024.Numero registro generale 5955/2024Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 8642/2026Data pubblicazione 07/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma, in accoglimentodel reclamo proposto da [OSCURATO:SOCIETA], revocava la sentenza emessa dalTribunale della stessa città che aveva dichiarato l’apertura della proceduradi liquidazione giudiziale nei confronti della società reclamante, su istanzadi [OSCURATO:SOCIETA]1.1 Rilevava la Corte distrettuale l’invalidità della notifica al debitore delricorso e del decreto di fissazione dell’udienza effettuata con le formedell’art. 40 comma 8 CCII., presso la casa comunale, dopo che anche iltentativo presso la propria sede legale aveva dato esito negativo,nonostante che l’indirizzo p.e.c. della società debitrice fosse attivo efunzionante come confermato dal suo successivo impiego ad opera delcuratore che aveva, con tale mezzo, anticipato l’inoltro dellacomunicazione raccomandata del 1.7.2023.1.2 La Corte, dopo aver precisato che al deposito dell’atto presso la casacomunale, ai sensi dell’art. 40 , comma 8 CCII, poteva essere fattoricorso unicamente quando le diverse modalità risultassero, in concreto,impraticabili, affermava che la violazione della sequenza prevista dall’art.40 CCII per portare il debitore a conoscenza del ricorso per la liquidazionegiudiziale, in assenza di ipotesi sanatoria per il raggiungimento delloscopo, determinava la nullità della notificazione e, conseguentemente,della sentenza reclamata.2 La Procedura di liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza, sulla base di due motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha svoltodifese con controricorso.Numero registro generale 5955/2024Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 8642/2026Data pubblicazione 07/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40,comma 6, 7 e 8, CCII, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c.: la ricorrente sostiene che la Corte ha errato nelritenere invalida la notifica presso la casa comunale per non essere statapreceduta da un valido tentativo di notifica telematica presso l’indirizzo diposta elettronica certificata, in quanto dalla documentazione prodottarisultava che la cancelleria esperì senza esito tale modalità dipartecipazione dell’atto.1.1 Evidenzia che la circostanza dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA] secondo cuil’indirizzo p.e.c. della società era attivo per essere stata usato il29/6/2023 dal curatore per anticipare l’inoltro della raccomandatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da un lato, non era di per sé idonea a provare che l’utenzafosse attiva tra il 18/4/2023 (tentativo di notifica da parte dellacancelleria) ed il 26/4/2023 (data del deposito nella casa comunale) e,dall’altro, si spiegava col fatto che il domicilio digitale –[OSCURATO:EMAIL] - fu attivato d’ufficio ex art. 37l.n.120/2020 dalla Camera di Commercio di Roma solo il successivo2/5/2023.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 51CCII, e dell’art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.per non avere la Corte, una volta ravvisato il vizio di invalidità dellanotifica, ove mai esistente (e non lo era), rimesso la causa davanti alprimo giudice invece che revocare la sentenza del giudice di primo grado.3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 53 CCII,in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.; nullità della sentenza inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., per avere la sentenza, con lastatuizione di revoca della liquidazione giudiziale, omesso di disporre degliobblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimonialeNumero registro generale 5955/2024Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 8642/2026Data pubblicazione 07/04/2026e finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanzadel curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato.4 Il primo motivo è fondato.4.1 L’art. 40, ai commi 6 e 8, CCII prevede che « In caso di domandaproposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e divigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto diconvocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo delservizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronicacertificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovverodall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmessocon modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata delricorrente ……. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esitopositivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura delricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107,primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per isoggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza.Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, siesegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risultaiscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti noniscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del depositostesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domiciliodigitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avvisoin busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e perraccomandata con avviso di ricevimento».4.1 Ciò premesso, risulta dalla documentazione, e segnatamente dalmessaggio telematico della cancelleria, a suo tempo depositata dalreclamato ed allegata al controricorso, che gli incombenti di cui all’art. 40comma 6 siano stati espletati con l’infruttuosa notifica in data 18/4/2023Numero registro generale 5955/2024Numero sezionale 890/2026Numero di raccolta generale 8642/2026Data pubblicazione 07/04/2026da parte della cancelleria del ricorso e del decreto di convocazione deldebitore e fissazione dell’udienza di audizione all’indirizzo posta elettronica- giovannimuzi@ordine avvovati roma.org.- reperito dagli indirizzigenerali dei registri elettronici.4.2 La circostanza, evidenziata dalla Corte, secondo cui la p.e.c. dellasocietà era attiva per essere stata usata il 29/6/2023 dal Curatore peranticipare l’inoltro della raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non è decisiva inquanto, in primo luogo, non esclude che l’utenza non fosse funzionantequando è stato esperito il tentativo di notifica da parte della cancelleriaed in secondo luogo perché le successive informative del curatore sonostate recapitate all’indirizzo digitale [OSCURATO:EMAIL].it-4.3 Era, quindi, onere del debitore allegare e provare che al momento deltentativo di notifica dell’atto da parte della cancelleria la societàdisponesse di una domiciliazione digitale attiva.4.4 Ha quindi errato la Corte distrettuale nel ritenere invalida la notificadell’atto per «violazione della sequenza prevista dall’art. 40 CCII».5 Gli altri motivi restano assorbiti.6 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinviodella causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassal’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causadavanti alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cuidemanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24/02/2026.Il Presidente