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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2018

Cassazione n. 36014/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 2529 / 24 / 20 1 4 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 11giugno 20 1 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Tributi-[OSCURATO:PERSONA].6, comma 3, d.lgs. n.442 del 1997.Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento relativo a Irpef, IVA e IRAP per l’anno di imposta 2004, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto non dovute dal contribuente le sanzioni; in particolare, il Giudice di appello ribadiva che il contribuente non fosse punibile, ai sensi dell’art.6, comma 3, del d.lgs. n.462 del 1997, emergendo dagli atti del processo che la dichiarazione dei redditi non fosse stata presentata dal professionista incaricato nei cui confronti il contribuente aveva sporto denuncia all’autorità giudiziaria; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso risulta ritualmente e tempestivamente notificato, non ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art-380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio.

Considerato che: 1 con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ. la violazione di legge (art.6, terzo comma, del d.lgs. n.472 del 1997 e art. 1228 cod. civ.) nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che non fossero dovute le sanzioni dal contribuente sulla base dell’unica circostanza data dall’avvenuta presentazione di denuncia penale a carico del consulente di questi. 1.1.La censura è manifestamente fondata alla luce del costante orientamento di questa Corte sul tema.

Si è, invero, ripetutamente statuito (v., tra le altre di recente Cass, Sez. 5 , n. 19422 del 20/07/2018; Cass.n. 6930 del 2017; Cass. n. 24535 del 2017) che in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante, non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale. ; nel caso in esame, la C.T.R., nel ritenere sufficiente, al fine dell’applicazione dell’esimente, che il pagamento delle imposte non fosse stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, si è discostata da tali principi onde la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito affinché provveda al riesame adeguandosi; P.Q.M.

Accoglieil ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 2529 / 24 / 20 1 4 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 11giugno 20 1 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-[OSCURATO:PERSONA].6, comma 3, d.lgs. n.442 del 1997.Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento relativo a Irpef, IVA e IRAP per l’anno di imposta 2004, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto non dovute dal contribuente le sanzioni; in particolare, il Giudice di appello ribadiva che il contribuente non fosse punibile, ai sensi dell’art.6, comma 3, del d.lgs. n.462 del 1997, emergendo dagli atti del processo che la dichiarazione dei redditi non fosse stata presentata dal professionista incaricato nei cui confronti il contribuente aveva sporto denuncia all’autorità giudiziaria; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso risulta ritualmente e tempestivamente notificato, non ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art-380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio. Considerato che: 1 con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ. la violazione di legge (art.6, terzo comma, del d.lgs. n.472 del 1997 e art. 1228 cod. civ.) nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che non fossero dovute le sanzioni dal contribuente sulla base dell’unica circostanza data dall’avvenuta presentazione di denuncia penale a carico del consulente di questi. 1.1.La censura è manifestamente fondata alla luce del costante orientamento di questa Corte sul tema. Si è, invero, ripetutamente statuito (v., tra le altre di recente Cass, Sez. 5 , n. 19422 del 20/07/2018; Cass.n. 6930 del 2017; Cass. n. 24535 del 2017) che in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante, non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale. ; nel caso in esame, la C.T.R., nel ritenere sufficiente, al fine dell’applicazione dell’esimente, che il pagamento delle imposte non fosse stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, si è discostata da tali principi onde la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito affinché provveda al riesame adeguandosi; P.Q.M. Accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così
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