CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché prospettano deduzioni prive delle ragioni di diritto a sostegno (il primo motivo sulla genericità del capo di imputazione che, in realtà, indica l'accusa da cui doveva difendersi l'imputato nel caso concreto, ovvero essere uscito dall'abitazione in orario non consentito il 29 settembre 2016, non essendovi base normativa a sostegno della pretesa formulata in ricorso che in imputazione sia indicata anche l'ora del fatto o "gli orari consentiti" dal provvedimento autorizzativo) o sono privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (il secondo motivo sulla inammissibilità per tarditivà, in quanto presentata solo con le conclusioni del giudizio di appello, della deduzione sulla mancanza di pericolosità attuale dell'imputato al momento di sottoposizione alla misura) o sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto (il terzo motivo sulle condizioni fisiche in cui versava l'agente a momento del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am Così deciso il 13 luglio