CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 29754/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLItkatg_av v i sa Aiip parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4316_23 Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso ordinanza la quale aveva respinto l'opposizione contro ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di confisca di un immobile disposta a norma dell'art. 322- ter cod. pen., e deducente, nel primo motivo, l'omessa motivazione in relazione all'asserita fittizietà della intestazione a suo nome del bene immobile oggetto di ablazione, nonché, nel secondo motivo, la violazione di legge in relazione all'irrogazione della confisca ex art. 240-bis cod. pen., è stato presentato senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; Considerato, infatti, che l'ordinanza impugnata è stata pronunciata in data 07.12.2022, e notificata all'imputato e al suo difensore in data 19.12.2022, con conseguente scadenza del termine per proporre impugnazione in data 05.01.2022, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e che, però, il ricorso per cassazione è stato depositato solo in data 16.01.2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente