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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04550/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/4/2022 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronunzia di primo grado e in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 2) seconda parte legge fall., commesso nella sua qualità di amministratore della C.M.P. s.r.I., fallita nel corso del 2015.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.

Lamenta il ricorrente come l'omesso pagamento dei debiti erariali asseritamente integrante la fattispecie di operazioni dolose contestata abbia avuto ad oggetto soltanto quelli risultanti dalle cartelle esattoriali notificate alla fallita a partire dal marzo 2011 e non, come erroneamente ritenuto in sentenza, dal 2009.

Circostanza non irrilevante, posto che la società ha di fatto cessato la sua attività nel 2013.

Non di meno anche qualora l'inadempimento si sia protratto per quattro anni, illogicamente la Corte territoriale gli avrebbe attribuito il carattere della sistematicità, tenuto conto della lunga vita della società e della contingenza economica che ne ha causato il dissesto.

Altrettanto illogicamente i giudici del merito avrebbero ritenuto che l'imputato si sia deliberatamente reso inadempiente nella previsione del conseguente fallimento della società, non considerando come egli potesse fare affidamento sul fatto che il debito erariale era garantito dall'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili della fallita per un valore più che doppio del suo ammontare.

La sentenza impugnata non si sarebbe poi compiutamente confrontata con la motivazione di quella di primo grado, che aveva escluso la sussistenza del dolo del reato anche in ragione del fatto che l'imputato aveva cercato di evitare il fallimento chiedendo la rateizzazione del debito erariale, ottenendo dal fratello un prestito per il suo intero ammontare.

3. Il 25 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG e proposto motivo nuovo con il quale contesta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 223 legge fall. anziché dell'art. 224 della stessa legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Contrariamente a quanto eccepito con il ricorso, la Corte territoriale non ha travisato il dato relativo all'estensione nel tempo dell'inadempimento da parte dell'imputato degli obblighi fiscali e previdenziali.

Infatti il capo d'imputazione fa riferimento al momento in cui sono state notificate al Cavagnera le cartelle esattoriali; notifica che però presuppone il già avvenuto inadempimento di obblighi che il giudice dell'appello ha accertato risalire a partire del 2009, come del resto ammesso, almeno in parte, dallo stesso ricorrente e come implicito nel fatto che l'emissione delle cartelle consegue all'accertamento del mancato adempimento di obblighi già scaduti.

Ciò precisato, quelle articolate dal ricorrente sono mere censure in fatto, tese a proporre al giudice di legittimità una lettura alternativa delle risultanze processuali valorizzate dalla sentenza, al fine di sollecitare una rivalutazione del merito della decisione impugnata che gli è invece inibita.

Infatti la Corte territoriale ha motivatamente giustificato le conclusioni cui è approdata, formulando anche le necessarie considerazioni critiche sulla tenuta del ragionamento probatorio sviluppato nella sentenza assolutoria di primo grado.

In tal senso i giudici del merito hanno logicamente affermato il carattere sistematico dell'inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali in ragione dell'ampio intervallo temporale per cui si è protratto (e che dovrebbe considerarsi tale anche qualora volesse farsi esclusivo riferimento alla data di notifica delle cartelle esattoriali).

Non meno logicamente ne ha fatto conseguire la corrispondenza ad una precisa scelta operata dall'imputato, anche tenuto conto dell'incidenza percentuale raggiunta dal debito erariale sull'intero ammontare dei debiti gravanti sulla società.

Quanto all'ipoteca iscritta dall'Erario sui beni immobili di quest'ultima a garanzia del proprio credito, si tratta di circostanza tutt'altro che idonea ad avvalorare logicamente la tesi difensiva dell'imprevedibilità del fallimento da parte dell'imputato.

Ed infatti, come sottolineato in sentenza, l'iniziativa erariale - ampiamente prevedibile a fronte della sistematicità ed importanza dell'inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali - ha determinato la altrettanto prevedibile reazione del ceto bancario, che ha provveduto a congelare le linee di credito della fallita.

Inammissibile è infine l'obiezione per cui l'assenza del dolo dell'imputato sarebbe stata desumibile dal fatto che egli si sarebbe fatto prestare importanti risorse dal fratello per soddisfare i debiti erariali.

Non solo si tratta di rilievo inedito, rimanendo dunque del tutto coerente il silenzio della sentenza sulla circostanza, ma altresì generico, atteso che il ricorrente non precisa la fonte processuale che la comproverebbe, né specifica quale sarebbe stato l'effettivo utilizzo delle menzionate risorse, posto che pacificamente la società è fallita per il peso dei debiti fiscali e previdenziali evidentemente rimasti insoddisfatti.

In definitiva del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la consapevole concentrazione delle risorse nella disponibilità della società in favore dei creditori diversi dall'Erario fosse finalizzata a garantire nel breve la prosecuzione dell'attività nella consapevolezza di generare nel frattempo un importante aggravamento del dissesto in ragione dell'esponenziale incremento dell'esposizione nei confronti del creditore pubblico determinata dall'accumularsi degli interessi di mora e delle sanzioni.

Ed altrettanto corretta deve ritenersi, dunque, .pUgizztt;r la qualificazione giuridica attribuita dai giudici del merito al fatto, rimanendo infondato anche il motivo nuovo proposto dal ricorrente con la memoria del 25 novembre 2022.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/4/2022 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronunzia di primo grado e in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 2) seconda parte legge fall., commesso nella sua qualità di amministratore della C.M.P. s.r.I., fallita nel corso del 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Lamenta il ricorrente come l'omesso pagamento dei debiti erariali asseritamente integrante la fattispecie di operazioni dolose contestata abbia avuto ad oggetto soltanto quelli risultanti dalle cartelle esattoriali notificate alla fallita a partire dal marzo 2011 e non, come erroneamente ritenuto in sentenza, dal 2009. Circostanza non irrilevante, posto che la società ha di fatto cessato la sua attività nel 2013. Non di meno anche qualora l'inadempimento si sia protratto per quattro anni, illogicamente la Corte territoriale gli avrebbe attribuito il carattere della sistematicità, tenuto conto della lunga vita della società e della contingenza economica che ne ha causato il dissesto. Altrettanto illogicamente i giudici del merito avrebbero ritenuto che l'imputato si sia deliberatamente reso inadempiente nella previsione del conseguente fallimento della società, non considerando come egli potesse fare affidamento sul fatto che il debito erariale era garantito dall'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili della fallita per un valore più che doppio del suo ammontare. La sentenza impugnata non si sarebbe poi compiutamente confrontata con la motivazione di quella di primo grado, che aveva escluso la sussistenza del dolo del reato anche in ragione del fatto che l'imputato aveva cercato di evitare il fallimento chiedendo la rateizzazione del debito erariale, ottenendo dal fratello un prestito per il suo intero ammontare. 3. Il 25 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG e proposto motivo nuovo con il quale contesta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 223 legge fall. anziché dell'art. 224 della stessa legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Contrariamente a quanto eccepito con il ricorso, la Corte territoriale non ha travisato il dato relativo all'estensione nel tempo dell'inadempimento da parte dell'imputato degli obblighi fiscali e previdenziali. Infatti il capo d'imputazione fa riferimento al momento in cui sono state notificate al Cavagnera le cartelle esattoriali; notifica che però presuppone il già avvenuto inadempimento di obblighi che il giudice dell'appello ha accertato risalire a partire del 2009, come del resto ammesso, almeno in parte, dallo stesso ricorrente e come implicito nel fatto che l'emissione delle cartelle consegue all'accertamento del mancato adempimento di obblighi già scaduti. Ciò precisato, quelle articolate dal ricorrente sono mere censure in fatto, tese a proporre al giudice di legittimità una lettura alternativa delle risultanze processuali valorizzate dalla sentenza, al fine di sollecitare una rivalutazione del merito della decisione impugnata che gli è invece inibita. Infatti la Corte territoriale ha motivatamente giustificato le conclusioni cui è approdata, formulando anche le necessarie considerazioni critiche sulla tenuta del ragionamento probatorio sviluppato nella sentenza assolutoria di primo grado. In tal senso i giudici del merito hanno logicamente affermato il carattere sistematico dell'inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali in ragione dell'ampio intervallo temporale per cui si è protratto (e che dovrebbe considerarsi tale anche qualora volesse farsi esclusivo riferimento alla data di notifica delle cartelle esattoriali). Non meno logicamente ne ha fatto conseguire la corrispondenza ad una precisa scelta operata dall'imputato, anche tenuto conto dell'incidenza percentuale raggiunta dal debito erariale sull'intero ammontare dei debiti gravanti sulla società. Quanto all'ipoteca iscritta dall'Erario sui beni immobili di quest'ultima a garanzia del proprio credito, si tratta di circostanza tutt'altro che idonea ad avvalorare logicamente la tesi difensiva dell'imprevedibilità del fallimento da parte dell'imputato. Ed infatti, come sottolineato in sentenza, l'iniziativa erariale - ampiamente prevedibile a fronte della sistematicità ed importanza dell'inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali - ha determinato la altrettanto prevedibile reazione del ceto bancario, che ha provveduto a congelare le linee di credito della fallita. Inammissibile è infine l'obiezione per cui l'assenza del dolo dell'imputato sarebbe stata desumibile dal fatto che egli si sarebbe fatto prestare importanti risorse dal fratello per soddisfare i debiti erariali. Non solo si tratta di rilievo inedito, rimanendo dunque del tutto coerente il silenzio della sentenza sulla circostanza, ma altresì generico, atteso che il ricorrente non precisa la fonte processuale che la comproverebbe, né specifica quale sarebbe stato l'effettivo utilizzo delle menzionate risorse, posto che pacificamente la società è fallita per il peso dei debiti fiscali e previdenziali evidentemente rimasti insoddisfatti. In definitiva del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la consapevole concentrazione delle risorse nella disponibilità della società in favore dei creditori diversi dall'Erario fosse finalizzata a garantire nel breve la prosecuzione dell'attività nella consapevolezza di generare nel frattempo un importante aggravamento del dissesto in ragione dell'esponenziale incremento dell'esposizione nei confronti del creditore pubblico determinata dall'accumularsi degli interessi di mora e delle sanzioni. Ed altrettanto corretta deve ritenersi, dunque, .pUgizztt;r la qualificazione giuridica attribuita dai giudici del merito al fatto, rimanendo infondato anche il motivo nuovo proposto dal ricorrente con la memoria del 25 novembre 2022. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
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