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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32939/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria difensiva del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale d Teramo che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cessione continuata di sostanza stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] in Martinsicuro in epoca antecedente al 26 gennaio 2021 e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

L'affermazione di responsabilità era fondata sugli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione nella quale l'imputato, unitamente ad altri soggetti di nazionalità tunisina, procedevano al confezionamento e alla cessione di stupefacenti di diversa tipologia, nonché dall'esame della utenza telefonica di cui si assumeva la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] da cui emergevano i contatti con i clienti e dalle sommarie informazioni rese da POLITO Riccardo in relazione ai contatti con l'imputato e alla frequenza degli acquisti di stupefacente da questi effettuati per circa tre quattro mesi presso la suddetta abitazione.

Nel confermare il giudizio di responsabilità del prevenuto, a fronte di impugna- zione concernente soltanto il trattamento sanzionatorio, il giudice distrettuale dava atto che erano stati presentati motivi aggiunti mediante memoria difensiva tardi- vamente depositata, di talchè gli stessi non potevano essere esaminati.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli art.191, 62 e 63 cod.proc.pen. per essere stata utilizzata ai fini della decisione una prova illegitti- mamente acquisita, in quanto la riconducibilità dell'utenza telefonica all'imputato, come emergeva dal verbale di perquisizione, era stata desunta dalle dichiarazioni assunte dallo stesso imputato in violazione delle regole di cui agli art.62 e 63 cod.proc.pen. 2.2 Con una seconda articolazione assume violazione di legge, anche proces- suale, in quanto l'accertamento urgente sulla utenza telefonica relativa alla estra- polazione dei dati e dei messaggi whatsapp ivi contenuti era intervenuta in viola- zione delle disposizioni di cui agli artt.354, 356 cod.proc.pen. e 114 disp.att. cod.proc.pen., negando all'indagato il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale in quanto l'accertamento sullo stupefacente in sequestro era intervenuto in viola- zione degli artt. 360 e 178 cod.proc.pen. in relazione al rispetto delle forme per l'esecuzione di accertamenti tecnici non ripetibili e cioè in assenza degli avvisi alla parte e al suo difensore dell'ora e del luogo dell'accertamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 thema decidendum introdotto nei motivi nuovi proposti nel giudizio di appello afferisce alla asserita deducibilità delle relative questioni processuali in qualunque stato e grado del procedimento e pertanto anche nel presente giudizio di legittimità, trattandosi di nullità o di inutilizzabilità patologiche rilevabili di ufficio e assolutamente insanabili.

2. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata in quanto in con- trasto con la costante giurisprudenza di legittimità sul punto e le relative deduzioni devono essere dichiarate inammissibili.

3. In relazione alla estrapolazione dei dati dalla utenza telefonica in uso al [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che sia stato l'indagato a riferire alla PG di essere titolare della utenza telefonica non integra nella specie alcuna ipotesi di inutilizzabilità patolo- gica che violi il divieto di cui all'art.191 comma 2 cod.proc.pen. in presenza di prove illegittimamente acquisite, atteso che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inu- tilizzabilità esclusivamente al dibattimento (sez.5, n.32015 del 15/03/2018, Car- lucci, Rv.273642; sez.3, n.20466 del 3/04/2019, S., Rv.275752; sez.1, n.15197 del 8/11/2019, Fornaro, Rv.279125).

Va inoltre considerato come la riconducibilità della utenza telefonica al [OSCURATO:PERSONA], alla stregua di quanto indicato nella sentenza di primo grado, venne accertata sulla base di una serie di elementi indiziari rap- presentati dal fatto che il telefono e lo stupefacente si trovavano all'interno della stanza in uso al [OSCURATO:PERSONA] unitamente al portafoglio di questi e che dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che si riforniva da un tunisino presso l'abita- zione in cui venne operato l'arresto del prevenuto, il contatto con la utenza tele- fonica rinvenuta nell'appartamento era salvato sotto il nome Ali che era appunto il nome del prevenuto e aveva altresì fornito la descrizione dell'imputato, di talchè le eventuali ammissioni rese dall'indagato alle forze dell'ordine in sede di perqui- sizione domiciliari, non risultavano affatto decisive per risalire alla disponibilità in capo al prevenuto dall'utenza predetta. 3.1 Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con cui si assume la inutilizzabilità degli accertamenti urgenti eseguiti dalla PG, ai sensi degli artt.354 e 356 cod.proc.pen., sull'utenza telefonica del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del mancato assolvimento dell'obbligo dell'avviso di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen.

Trattasi invero di vizio che determina una ipotesi di nullità a regime intermedio la quale andava dedotta, a pena di decadenza, ai sensi degli artt. 180 e 182 comma 2 cod.proc.pen. non oltre la data della pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di violazione intervenuta nel corso delle indagini prelimi- nari, la quale risulta altresì sanata a seguito della richiesta di definizione del pro- cedimento con il rito abbreviato (sez.4, n.44962 del 4/11/2021, Rossi, Rv.282245; n.40550 del 3/11/2021, Martini, Rv.282062).

4. Il terzo motivo di ricorso risulta del tutto privo di autosufficienza nella parte in cui assume la mancata notifica al difensore dell'indagato dell'avviso dell'accer- tamento tecnico irripetibile sulla sostanza stupefacente in sequestro.

In ogni caso anche tale deduzione risulta tardivamente proposta nei motivi (aggiunti) di ap- pello, tenuto conto che si verte nuovamente in ipotesi di nullità a regime interme- dio, che avrebbe dovuta essere eccepita entro la pronuncia della sentenza di primo grado, ma che risulta comunque sanata a seguito dell'opzione esercitata dall'im- putato di procedere con le forme del rito abbreviato (sez.1, n.28459 del 23/04/2013, Rannella, Rv.

Rv.256106; n.12400 del 5/02/2021, C., Rv.280980).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Letta la memoria difensiva del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale d Teramo che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cessione continuata di sostanza stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA] in Martinsicuro in epoca antecedente al 26 gennaio 2021 e lo aveva condannato alla pena di giustizia. L'affermazione di responsabilità era fondata sugli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione nella quale l'imputato, unitamente ad altri soggetti di nazionalità tunisina, procedevano al confezionamento e alla cessione di stupefacenti di diversa tipologia, nonché dall'esame della utenza telefonica di cui si assumeva la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] da cui emergevano i contatti con i clienti e dalle sommarie informazioni rese da POLITO Riccardo in relazione ai contatti con l'imputato e alla frequenza degli acquisti di stupefacente da questi effettuati per circa tre quattro mesi presso la suddetta abitazione. Nel confermare il giudizio di responsabilità del prevenuto, a fronte di impugna- zione concernente soltanto il trattamento sanzionatorio, il giudice distrettuale dava atto che erano stati presentati motivi aggiunti mediante memoria difensiva tardi- vamente depositata, di talchè gli stessi non potevano essere esaminati. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli art.191, 62 e 63 cod.proc.pen. per essere stata utilizzata ai fini della decisione una prova illegitti- mamente acquisita, in quanto la riconducibilità dell'utenza telefonica all'imputato, come emergeva dal verbale di perquisizione, era stata desunta dalle dichiarazioni assunte dallo stesso imputato in violazione delle regole di cui agli art.62 e 63 cod.proc.pen. 2.2 Con una seconda articolazione assume violazione di legge, anche proces- suale, in quanto l'accertamento urgente sulla utenza telefonica relativa alla estra- polazione dei dati e dei messaggi whatsapp ivi contenuti era intervenuta in viola- zione delle disposizioni di cui agli artt.354, 356 cod.proc.pen. e 114 disp.att. cod.proc.pen., negando all'indagato il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale in quanto l'accertamento sullo stupefacente in sequestro era intervenuto in viola- zione degli artt. 360 e 178 cod.proc.pen. in relazione al rispetto delle forme per l'esecuzione di accertamenti tecnici non ripetibili e cioè in assenza degli avvisi alla parte e al suo difensore dell'ora e del luogo dell'accertamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 thema decidendum introdotto nei motivi nuovi proposti nel giudizio di appello afferisce alla asserita deducibilità delle relative questioni processuali in qualunque stato e grado del procedimento e pertanto anche nel presente giudizio di legittimità, trattandosi di nullità o di inutilizzabilità patologiche rilevabili di ufficio e assolutamente insanabili. 2. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata in quanto in con- trasto con la costante giurisprudenza di legittimità sul punto e le relative deduzioni devono essere dichiarate inammissibili. 3. In relazione alla estrapolazione dei dati dalla utenza telefonica in uso al [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che sia stato l'indagato a riferire alla PG di essere titolare della utenza telefonica non integra nella specie alcuna ipotesi di inutilizzabilità patolo- gica che violi il divieto di cui all'art.191 comma 2 cod.proc.pen. in presenza di prove illegittimamente acquisite, atteso che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inu- tilizzabilità esclusivamente al dibattimento (sez.5, n.32015 del 15/03/2018, Car- lucci, Rv.273642; sez.3, n.20466 del 3/04/2019, S., Rv.275752; sez.1, n.15197 del 8/11/2019, Fornaro, Rv.279125). Va inoltre considerato come la riconducibilità della utenza telefonica al [OSCURATO:PERSONA], alla stregua di quanto indicato nella sentenza di primo grado, venne accertata sulla base di una serie di elementi indiziari rap- presentati dal fatto che il telefono e lo stupefacente si trovavano all'interno della stanza in uso al [OSCURATO:PERSONA] unitamente al portafoglio di questi e che dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che si riforniva da un tunisino presso l'abita- zione in cui venne operato l'arresto del prevenuto, il contatto con la utenza tele- fonica rinvenuta nell'appartamento era salvato sotto il nome Ali che era appunto il nome del prevenuto e aveva altresì fornito la descrizione dell'imputato, di talchè le eventuali ammissioni rese dall'indagato alle forze dell'ordine in sede di perqui- sizione domiciliari, non risultavano affatto decisive per risalire alla disponibilità in capo al prevenuto dall'utenza predetta. 3.1 Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con cui si assume la inutilizzabilità degli accertamenti urgenti eseguiti dalla PG, ai sensi degli artt.354 e 356 cod.proc.pen., sull'utenza telefonica del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del mancato assolvimento dell'obbligo dell'avviso di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen. Trattasi invero di vizio che determina una ipotesi di nullità a regime intermedio la quale andava dedotta, a pena di decadenza, ai sensi degli artt. 180 e 182 comma 2 cod.proc.pen. non oltre la data della pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di violazione intervenuta nel corso delle indagini prelimi- nari, la quale risulta altresì sanata a seguito della richiesta di definizione del pro- cedimento con il rito abbreviato (sez.4, n.44962 del 4/11/2021, Rossi, Rv.282245; n.40550 del 3/11/2021, Martini, Rv.282062). 4. Il terzo motivo di ricorso risulta del tutto privo di autosufficienza nella parte in cui assume la mancata notifica al difensore dell'indagato dell'avviso dell'accer- tamento tecnico irripetibile sulla sostanza stupefacente in sequestro. In ogni caso anche tale deduzione risulta tardivamente proposta nei motivi (aggiunti) di ap- pello, tenuto conto che si verte nuovamente in ipotesi di nullità a regime interme- dio, che avrebbe dovuta essere eccepita entro la pronuncia della sentenza di primo grado, ma che risulta comunque sanata a seguito dell'opzione esercitata dall'im- putato di procedere con le forme del rito abbreviato (sez.1, n.28459 del 23/04/2013, Rannella, Rv. Rv.256106; n.12400 del 5/02/2021, C., Rv.280980). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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