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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17555/2022

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NZA sul ricorso 17393/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 n. 31, presso lo studio dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che laData pubblicazione 31/05/2022 rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; -resistente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione; - intimati - avverso la sentenza n. 2164/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO; 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. ……………..

Rilevato che: -la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2164/2017, depositata il 22/5/2017, - in controversia promossa dalla società consortile [OSCURATO:SOCIETA], costituita tra le imprese [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, imprese già associatesi in ATI ed aggiudicatarie, dalla [OSCURATO:SOCIETA], dell’appalto relativo ai lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada A 4 ([OSCURATO:PERSONA]), nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA], società con la quale era stato stipulato, da parte della ATI, un contratto di fornitura e posa in opera di strutture metalliche, per sentire accertare la legittimità del recesso dal contratto di subappalto o la risoluzione dello stesso contratto per inadempienza della Omba, con condanna al risarcimento dei danni della convenuta, la quale proponeva a sua volta domanda riconvenzionale, per la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento, e chiamava in causa le imprese consorziate nella [OSCURATO:SOCIETA]., – 1° tronco – 3° lotto da progr.Km 48+500 a progr.

Km 67+ 600 - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva accertato il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a percepire dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di penale e risarcimento del danno, la somma di € 133.000,00 e quello della convenuta Omba a percepire dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalle terze chiamate la somma di € 1.274.158,25, oltre IVA, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere appaltate, con condanna, operata la compensazione per i reciproci rapporti di dare-avere, della [OSCURATO:SOCIETA] e delle terze chiamate, in solido, al pagamento alla convenuta Omba, dell’importo di € 1.141.158,25, oltre IVA e interessi legali, nonché aveva dichiarato l’illegittimità dell’escussione della fideiussione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 -in particolare, i giudici d’appello, respinte tutte le altre domande, hanno dichiarato, in accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e degli appelli incidentali della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le società [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano responsabili delle obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarando per l’effetto che Omba era tenuta a restituire a [OSCURATO:PERSONA] quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata; -avverso la suddetta pronuncia, la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 3-4- 10/7/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, in unico motivo, notificato il 12/9/2017), [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso) e del [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l. in liquidazione (che non svolgono difese); -la ricorrente principale lamenta: a) con il primo motivo, ex art.360 n.4 c.p.c., sia la nullità della sentenza e del procedimento sia la violazione e falsa applicazione dell’art.334 c.p.c. e del combinato disposto della stessa norma e degli artt.343, 347, primo comma, c.p.c. e 166 e 167 c.p.c., nonché l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione alla mancata declaratoria di decadenza della società Mambrini dalla proposizione di appello incidentale tardivo per mancato rispetto dei termini di cui all’art.343 c.p.c. ; b) con il secondo motivo, sia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13 l.109/1994 ed al disposto dell’art. 96 DPR 554/1999, nonché dell’art.7 d.lgs. 190/2012, sia l’omessa motivazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato la solidarietà passiva delle imprese aggiudicatrici dell’appalto (Cavalleri, mandataria, e Mambrini e [OSCURATO:PERSONA], mandanti, costituitesi nella società consortile [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 r.l.) per obbligazioni nei confronti di fornitori e subappaltatori; c) con il terzo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1175 e 1375 c.c., in relazione all’affermata legittimità del recesso esercitato dalla [OSCURATO:SOCIETA] sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, sia la nullità della sentenza, ex art.360 n.4 c.p.c., per omessa motivazione, con riferimento all’esclusione della violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] degli obblighi di correttezza e buona fede; d) con il quarto motivo, sia la nullità della sentenza e del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art.132, comma 2 n. 4, c.p.c., in ordine al rigetto della domanda di rimborso dell’importo oggetto dell’obbligazione di garanzia, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1939, 1362 c.c. e 2969 c.c. e 115 c.p.c., sempre in relazione al diritto di Omba ad ottenere la restituzione dell’importo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con l’escussione della garanzia a prima richiesta rilasciata a favore di Omba da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Novara; -la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso incidentale, «condizionato all’accoglimento del ricorso» della Omba, lamentando la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24,43,23,51,52, 93 e 96 RD n. 267/1942, nonché la nullità del procedimento ex art.360 n. 4 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione sollevata dalla Mambrini di improcedibilità della domanda della Omba (di accertamento e condanna al pagamento di somma di denaro) stante l’intervenuto fallimento, prima, della Società consortile a r.l. [OSCURATO:SOCIETA] e, poi, dell’impresa Cavalleri; Ritenuto che: -in data 12/4/2022, si è costituto in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] impianti & [OSCURATO:SOCIETA], dando atto della pendenza di trattative per una soluzione bonaria della controversia e, successivamente, in data 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 19/4/2022, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] notificava atto di rinuncia al ricorso Data pubblicazione 31/05/2022 alle società controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che accettavano la rinuncia, anche in punto spese giudiziali, come da certificazioni PEC allegate; -ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; -non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l'accettazione della rinunzia da parte delle controricorrenti; -neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022.

Il Presidente 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 17393/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 n. 31, presso lo studio dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che laData pubblicazione 31/05/2022 rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; -resistente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione; - intimati - avverso la sentenza n. 2164/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO; 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. …………….. Rilevato che: -la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2164/2017, depositata il 22/5/2017, - in controversia promossa dalla società consortile [OSCURATO:SOCIETA], costituita tra le imprese [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, imprese già associatesi in ATI ed aggiudicatarie, dalla [OSCURATO:SOCIETA], dell’appalto relativo ai lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada A 4 ([OSCURATO:PERSONA]), nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:SOCIETA], società con la quale era stato stipulato, da parte della ATI, un contratto di fornitura e posa in opera di strutture metalliche, per sentire accertare la legittimità del recesso dal contratto di subappalto o la risoluzione dello stesso contratto per inadempienza della Omba, con condanna al risarcimento dei danni della convenuta, la quale proponeva a sua volta domanda riconvenzionale, per la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento, e chiamava in causa le imprese consorziate nella [OSCURATO:SOCIETA]., – 1° tronco – 3° lotto da progr.Km 48+500 a progr. Km 67+ 600 - ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva accertato il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a percepire dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di penale e risarcimento del danno, la somma di € 133.000,00 e quello della convenuta Omba a percepire dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalle terze chiamate la somma di € 1.274.158,25, oltre IVA, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere appaltate, con condanna, operata la compensazione per i reciproci rapporti di dare-avere, della [OSCURATO:SOCIETA] e delle terze chiamate, in solido, al pagamento alla convenuta Omba, dell’importo di € 1.141.158,25, oltre IVA e interessi legali, nonché aveva dichiarato l’illegittimità dell’escussione della fideiussione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 -in particolare, i giudici d’appello, respinte tutte le altre domande, hanno dichiarato, in accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e degli appelli incidentali della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le società [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano responsabili delle obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarando per l’effetto che Omba era tenuta a restituire a [OSCURATO:PERSONA] quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata; -avverso la suddetta pronuncia, la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 3-4- 10/7/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, in unico motivo, notificato il 12/9/2017), [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso) e del [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] S.c.a r.l. in liquidazione (che non svolgono difese); -la ricorrente principale lamenta: a) con il primo motivo, ex art.360 n.4 c.p.c., sia la nullità della sentenza e del procedimento sia la violazione e falsa applicazione dell’art.334 c.p.c. e del combinato disposto della stessa norma e degli artt.343, 347, primo comma, c.p.c. e 166 e 167 c.p.c., nonché l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione alla mancata declaratoria di decadenza della società Mambrini dalla proposizione di appello incidentale tardivo per mancato rispetto dei termini di cui all’art.343 c.p.c. ; b) con il secondo motivo, sia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.13 l.109/1994 ed al disposto dell’art. 96 DPR 554/1999, nonché dell’art.7 d.lgs. 190/2012, sia l’omessa motivazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato la solidarietà passiva delle imprese aggiudicatrici dell’appalto (Cavalleri, mandataria, e Mambrini e [OSCURATO:PERSONA], mandanti, costituitesi nella società consortile [OSCURATO:SOCIETA] s.c. a 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 r.l.) per obbligazioni nei confronti di fornitori e subappaltatori; c) con il terzo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1175 e 1375 c.c., in relazione all’affermata legittimità del recesso esercitato dalla [OSCURATO:SOCIETA] sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, sia la nullità della sentenza, ex art.360 n.4 c.p.c., per omessa motivazione, con riferimento all’esclusione della violazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] degli obblighi di correttezza e buona fede; d) con il quarto motivo, sia la nullità della sentenza e del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art.132, comma 2 n. 4, c.p.c., in ordine al rigetto della domanda di rimborso dell’importo oggetto dell’obbligazione di garanzia, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1939, 1362 c.c. e 2969 c.c. e 115 c.p.c., sempre in relazione al diritto di Omba ad ottenere la restituzione dell’importo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con l’escussione della garanzia a prima richiesta rilasciata a favore di Omba da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Novara; -la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso incidentale, «condizionato all’accoglimento del ricorso» della Omba, lamentando la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 24,43,23,51,52, 93 e 96 RD n. 267/1942, nonché la nullità del procedimento ex art.360 n. 4 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione sollevata dalla Mambrini di improcedibilità della domanda della Omba (di accertamento e condanna al pagamento di somma di denaro) stante l’intervenuto fallimento, prima, della Società consortile a r.l. [OSCURATO:SOCIETA] e, poi, dell’impresa Cavalleri; Ritenuto che: -in data 12/4/2022, si è costituto in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] impianti & [OSCURATO:SOCIETA], dando atto della pendenza di trattative per una soluzione bonaria della controversia e, successivamente, in data 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17393/2017 Numero sezionale 1803/2022 Numero di raccolta generale 17555/2022 19/4/2022, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] notificava atto di rinuncia al ricorso Data pubblicazione 31/05/2022 alle società controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che accettavano la rinuncia, anche in punto spese giudiziali, come da certificazioni PEC allegate; -ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; -non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l'accettazione della rinunzia da parte delle controricorrenti; -neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Il Presidente 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o
Sentenza Cassazione n. 17555/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris