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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44604/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazioni di legge penale e processuale in ordine alla ritenta plurima evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata oltre che declinata in fatto, avendo la Corte di appello smentito che i seriali ritardi nel rientro in abitazione fossero di pochi minuti, così confutando la tesi dell'imputato che aveva inteso riduttivamente apprezzare tali condotte; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta là dove ha rimarcato la complessiva gravità dei fatti contestati e la loro preclusiva serialità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazioni di legge penale e processuale in ordine alla ritenta plurima evasione è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata oltre che declinata in fatto, avendo la Corte di appello smentito che i seriali ritardi nel rientro in abitazione fossero di pochi minuti, così confutando la tesi dell'imputato che aveva inteso riduttivamente apprezzare tali condotte; rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione formulata in sede di gravame a cui la Corte territoriale ha fornito corretta risposta là dove ha rimarcato la complessiva gravità dei fatti contestati e la loro preclusiva serialità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10
Sentenza Cassazione n. 44604/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris