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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 03757/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato parzialmente la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico, concentrandosi sulla soglia di pena edittale massima che consente l'applicazione della norma, tema assolutamente estraneo alla valutazione della Corte di appello, che indica quali fattori ostativi i precedenti penali e le condotte di reato successive al fatto per cui si procede, fattori indicativi di abitualità al crimine oltre che di una personalità negativa dell'imputato, tale da escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (si veda pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato parzialmente la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico, concentrandosi sulla soglia di pena edittale massima che consente l'applicazione della norma, tema assolutamente estraneo alla valutazione della Corte di appello, che indica quali fattori ostativi i precedenti penali e le condotte di reato successive al fatto per cui si procede, fattori indicativi di abitualità al crimine oltre che di una personalità negativa dell'imputato, tale da escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (si veda pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 03757/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris