CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 47316/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello dì Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589, commi 1, 2 e 4, perché per imprudenza e negligenza, nonché in violazione delle norme del codice della strada (art 140, 141, 142, 148 e 149 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), percorrendo alla guida dell'autovettura Audi 4 l'autostrada Al, con direzione [OSCURATO:PERSONA], collideva con il veicolo [OSCURATO:PERSONA], che lo procedeva nella medesima corsia di marcia, cagionando la morte di un passeggero di quest'ultima vettura. 1.2. Nella ricostruzione dei Giudici di merito, la causa dell'incidente è stata individuata nell'eccessiva velocità dell'Audi (calcolata 155 km/h), laddove il limite era di 130 km/h e nella distrazione del conducente, dovuta ad un presumibile colpo di sonno, atteso l'orario notturno. 2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso i difensori dell'imputato che sollevano due motivi: 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione degli artt. 495 e 603 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per escutere [OSCURATO:PERSONA], il soggetto che sostengono fosse alla guida dell'Audi, atteso che i Giudici di merito non hanno fornito alcun elemento oggettivo per pervenire alla conclusione secondo la quale a condurre il veicolo era l'odierno imputato; 2.2. Violazione dell'art. 157 cod. pen. per essersi il reato prescritto già alla data della pronuncia di secondo grado, risalendo il fatto al 01/11/2009. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuta in cancelleria il 04/10/2024. Con ordinanza dettata a verbale, la Corte ha motivato il rigetto sul rilievo "che la certificazione medica allegata all'istanza attesta unicamente la necessità di riposo e non già l'impossibilità di partecipare all'udienza odierna. Infine assume rilievo che non sia data prova della comunicazione dell'istanza di rinvio dell'udienza al ricorrente risultante agli arresti 3. Tanto premesso e venendo all'esame del ricorso. Il primo motivo è reiterativo nonché generico, atteso che costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Sul punto, la sentenza impugnata ha ricordato che, in primo grado, la difesa aveva rinunciato all'esame dei propri testi, tra i quali figurava [OSCURATO:PERSONA]; che mai era stata contestata, nel corso delle indagini preliminari e in giudizio, la circostanza che il Leo fosse il conducente dell'alito. Ha altresì rammentato come l'imputato avesse sottoscritto il verbale di sequestro del veicolo e, successivamente, fosse stato individuato come avente diritto alla restituzione del mezzo, avvenuta il 24/03/2010, senza che egli avesse sollevato alcuna obiezione. Quanto, in particolare, all'invocata rinnovazione istruttoria di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., giova rammentare che, nel giudizio di appello, essa è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattinnentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666). Nel caso di specie, proprio in considerazione del fatto che il dato probatorio dell'imputato alla guida dell'Audi era risultato pacifico, la Corte di merito ha ritenuto di disporre di tutti gli elementi per poter decidere, concludendo nel senso che l'invocata rinnovazione dibattimentale allo scopo di esaminare il Palma sul punto non era necessaria. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Vanno invero considerati i periodi di sospensione, come si evincono dalla sentenza di primo grado (dalla quale risultano, quanto meno, rinvii per adesione all'astensione proclamata dalla penale e per richiesta concorde delle parti). Il reato è stato commesso in data 01/11/2009, il termine massimo di prescrizione è quindi di 17 anni e mesi 6 (al netto di eventuali periodi di sospensione), considerato che la pena massima prevista ratione temporis era pari ad anni sette di reclusione e che, a norma dell'art. 157, connma 6, cod. proc. pen., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui all'art. 589, comma 2, cod.pen. Ne deriva che, al momento della pronuncia di appello, il termine prescrizionale non era decorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in dat