CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 21348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24062/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro FALLIMENTO I.CO.R. 80 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di ROMA n. 23 5 6/20 22 depositatoi l 13/09/2022 ; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che chiede il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Dagli atti di causa risulta che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver ottenuto, in forza di domanda tempestiva del 26.01.2018 , l’ammissione al passivo del Fallimento I.CO.R 80 S.r.l. in Liquidazione per l’importo di € 73.747,20 con il pr ivilegi o ex art. 2751-bis n. 2 c.c. – a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese ai fini dell’ammissione della società in bonis alla procedura di concordato preventivo non andato a buon fine – con successiva PEC del 1 8. 0 5.2018 ha rinunci ato alla domanda e all’ammissione al passivo, per poi presentare in data 22.5.2018 domanda tardiva per lo stesso credito, con richiesta di collocazione in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma2, l. fall. 1.1. – I l Giudice delegato, all’esito di tre adunanze , in data 25.09.2018 ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive, però senza disporne la modifica in relazione alla suddetta rinuncia,e senza che lo stato passivo così formato venisse reso,sul punto, oggetto di opposizione o impugnazione . 1.2. – Successivamente, i n sede di esame delle domande tardive, il Giudice delegato, dato atto c he a seguito della rinuncia alla domanda tempestiva « il credito , peraltro ammesso come richiesto, non possa più trovare utile collocazione nello stato passivo che dovrà perciò essere in tal senso modificato», ha rigettato la domanda come richiesto dal curatore (essendo stato ritenuto frutto di refuso il provvedimento: «Dispone l'ammissione del credito in chirografo. Riepilogo numerico: Escluso».) 1.3. – Con il decreto indicato in epigrafe, il tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo delle domande tardive proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], osservando che il relativo credito : i) non può essere ammesso in prededuzione, come richiesto in via principale, «perché avente ad oggetto il medesimo credito già ammesso in privilegio in sede di insinuazione tempestiva»; ii) non può essere ammesso nemmeno con il privilegio ex art. 2751-bis n.2 c.c., come chiesto in subordine, trattandosi di domanda identica, quanto a petitum e causa petendi,a quella tempestiva già proposta e ammessa ma poi r inunciata « in data successiva all’ammissione (...)con conseguente modifica dello stato passivo già approvato » . 2. –Avverso detta decisione l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha p ropo sto ricorso per cassazione in tre motivi, cui il Fallimento intimato ha resist ito con controricorso. Leparti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.– Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 93 comma 1 e 96 commi 3, 4 e 5, l.fall. nonché́ dell’art. 310 c.p.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto inammissibile la domanda tardiva “perché avente ad oggetto il medesimo credito già ammesso in privilegio in sede di insinuazione tempestiva”, quando in realtà la domanda tempestiva era stata r inunciata prima dell’esecutività del relativo stato passivo, e dunque ritualmente, secondo la giurisprudenza richiamata dallo stesso tribunale (Cass.8264/2016), con conseguente ammissibilità della domanda tardiva. 2.2. – Il secondo mezzo lamenta la violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. poiché il tribunale, se non si fosse arrestato alla erronea declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva, l’avrebbe dovuta ammettere riconosce ndo nel merito anche l’invocata prededuzione, stante la funzionalità delle prestazioni rese all’apertura del concordato preventivo, arrestatosi in fase esecutiva solo a seguito dell’istanza di risoluzione avanzata da un creditore. 2.3. – Il terzo motivo denunzia , in subordine, la violazione degli artt. 93 comma 1 e 96 commi 3, 4 e 5, l.fall. , 310 c.p.c. nonché 2751-bis n. 2 c.c., p er avere il tribunale erroneamente respinto anche la domanda subordinata di ammissione del credito senza prededuzione ma in via privilegiata, per le stesse ragioni dedotte nel primo motivo, stante la natura procedimentale della rinunzia, inidonea ad incidere sul diritto di credito, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 814/2016). 3. –I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, non possono trovare accoglimento, anche se la motivazione del tribunale va corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c. 3.1. – Difatti, l’ostacolo all’accoglimento della domanda tardiva per cui è causa risiede non già , come erroneamente ritenuto dal tribunale, nel difetto di novità , per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda tempestiva – pacificamente rinunciata prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo di pertinenza – bensì ne gli effetti d e l giudicato endofallimentare formatosi sulla stessa domanda tempestiva. 3.2. – Detti effetti vanno letti a lla luce del più recente orientamento che ha superato il precedente, invocato dalla ricorrente,in base al quale la rinuncia all'insinuazione al passivo, in quanto atto di natura procedimentale – come tale inidoneo a incidere sul diritto di credito in termini sostanziali – consentirebbe sempre la riproposizione della domanda rinunciata, alla stregua del principio generale ritraibile dall'art. 310c.p.c. (Cass. 814/2016) . Si è detto , infatti , che quel principio non è coerente con la fisionomia del procedimento di accertamento del passivo (Cass.4632/2023), nel quale la situazione sostanziale che viene in rilievo è il cd. diritto al concorso, e cioè il diritto di credito nella sua attitudine concorsuale, dunque un diritto sostanziale precisamente individuato nella sua proiezione tempo rale , che si esaurisce nell’ambito del concorso, destinato a essere realizzato all'interno appunto della procedura fallimentare attraverso la partecipazione ai riparti (Cass. 11808/2022). 4. – Più in particolare, q uesta Corte ha chiar i to che, nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda, anche tardiva, di insinuazione , pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda tempestiva, ove f ormulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito(Cass. 4632/2023). Ciò in quanto il giudicato, essendo volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente, e dallo stesso giudice , una seconda decisione (in questi termini, già Cass. 2179/1952). 4.1. – Al riguardo si è detto che l’ammissione tempestiva e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi del medesimo accertamento giurisdizionale, il cui perimetro è individuato dalla domanda originaria che, in base all’art. 94 l.fall., produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento, ivi compreso l’effetto processuale di delimitazione della materia giustiziabile. Di conseguenza, il decreto di esecutività dello stato passivo contemplato dall’art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, dando vita appunto al cd. giudicato endofallimentare (Cass. 3830/2001, 19940/2006). Giudicato che opera anche in relazione all’esistenza di un titolo di prelazione - o d ella qualità in prededu zione - indicato solo con la domanda tardiva, in quanto deducibile e non dedotto in via tempestiva, poiché l'opzione riflessa nella domanda di insinuazione in via chirograf aria - o meramente privilegiata - preclude la possibilità di una successiva domanda che preveda il riconoscimento della prelazione - o prededuzione - (Cass.25640/2017, 23723/2019, 4632/2023, 17477/2024). 4.2. – Ebbene, il giudicato endofallimentare così formatosi non può essere neutralizzato dalla successiva rinuncia alla domanda tempestiva (e così agli effetti del provvedimento che quella domanda ha valutato), dal momento che la parte può senz’altro rinunziare, in via definitiva, in tutto o in parte agli effetti del giudicato, ma non già al fine di ottenere una nuovadecisione da parte dello stesso giudice; detto altrimenti, la parte può disporre della situazione sostanziale, ma non anche dell'oggetto del processo, il quale è definito dal giudicato, che colpisce tutto ciò che vi rientri (Cass. 33021/2022). 4.3. – P er queste stesse ragioni è stato invece ritenuto ammissibile il ritiro della domanda tempestiva prima della definitiva pronuncia del giudice delegato, anche ai fini della richiesta in via tardiva della prelazione (o prededuzione) originariamente non richiesta (Cass. 4632/2023; cfr. Cass. 15702/2011, 19930/2017). 5.– Nel caso in esame è pacifico che il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive – recante l’ammissione del credito per cui è causa in via privilegiata , nonostante la rinuncia alla domanda prima dell’esecutività dello stato passivo medesimo – non è stato opposto dall’odierna ricorrente, né impugnato dal curatore fallimentare, con conseguente formazione, sul punto, del giudicato endofallimentare, come tale ostativo all’ammissibilità della successiva domanda tardiva. In altri termini, il diritto di credito in questione è stato conformato, nella sua porzione concorsuale, nei termini dell’ammissione della domanda tempestiva , ormai stabilizzatasi, nonostante l’intervenuta (ma non recepita)rinuncia. 6. –Al rigetto del ricorso , ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. 7. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso con correzione della motivazione, nei sensi di cui in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu