CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 39465/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 2 luglio 2019 d& Tribunale di Monza e riconosciute all'imputato le attenuanti generiche in equivalenza alla contestata recidiva, ha rideterminato in anni uno mesi tre di reclusione ed euro dodicimila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale in ordine alla penale responsabilità, assumendo che non vi era prova circa il riconoscimento dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste che già conosceva personalmente il prevenuto. In primo luogo vi era distanza tra il teste e il soggetto osservato, tra l'altro impegnato presumibilmente a vendere biglietti di accesso all'autodromo di Monza e quindi attorniato di per sé da altre persone, cui erano appunto offerti in vendita tagliandi di ingresso all'impianto sportivo. In ragione di ciò, sussistevano elementi per ritenere che il riconoscimento avrebbe potuto essere falsato dal numero di persone nei pressi del soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. E' invero nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deil fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). In specie, la Corte territoriale ha dato conto delle dichiarazioni del teste (invero particolarmente qualificato trattandosi di appartenente alle Forze dell'ordine, abituato per esigenze e pratica d'ufficio alla verifica e alla ricognizione delle persone, e nell'occasione impegnato proprio in servizio anti- bagarinaggio), che aveva con sicurezza riconosciuto l'imputato nei pressi dell'autodromo di Monza il 7 settembre 2014, nonostante il disposto e vigente divieto di accesso ad impianti sportivi, come da provvedimento del 21 novembre 2012 del Questore di Milano. Al riguardo, vero è che l'individuazione della persona responsabile del reato può essere acquisita anche mediante l'assunzione di una testimonianza, perché la ricognizione formale di cui all'art. 213 cod. proc. pen. non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova, l'unico strumento probatorio idoneo al fine (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338). Laddove, in ogni caso, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza (cfr. Sez. 2, n. 16204 del 11/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228777). Trattasi pertanto di un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041). 3.2. Ciò posto, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi, atteso che è stato appunto dato atto della puntuale deposizione del militare operante e della ribadita affidabilità dello stesse teste, che ben conosceva l'imputato, non era affetto da alcun disturbo invalidante tale da intaccargli il visus, e si trovava sul luogo proprio per contrastare fenomeni di vendita anomala di biglietti. Né, istituzionalmente, era portatore di interessi personali tali da revocarne l'attendibilità. In definitiva, pertanto, il ricorrente si è limitato a proporre un'alternativa interpretazione del materiale istruttorio, invero preclusa in sede di legittimità. 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in R