CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19988/2021 Numero sezionale 5144/2022 Numero di raccolta generale 19682/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 2455/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2455 del 2. 2. 2021 del Giudice di pace di Roma, che aveva rigettato la sua opposizione a cartelle di pagamento; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso è inammissibile, atteso che avverso le sentenze del giudice di pace è esperibile esclusivamente l’appello, ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ., e non il ricorso per cassazione, a mente dell’art. 360, comma 1, stesso codice, mentre non ha rilievo che la sentenza sia stata emessa, per errore denunziato con il mezzo di impugnazione, secondo equità, atteso che anche in tal caso è applicabile il rimedio dell’appello ( Cass. 10063 del 2010; Cass. 13019 del 2007 ); in particolare sono soggette ad appello anche le sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, a seguito all'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006; il richiamo fatto nel ricorso alla possibilità di ricorrere per saltum in cassazione è privo di pregio, in difetto della allegazione di un accordo delle parti sul punto, la cui sussistenza risulta negata peraltro dalla controricorrente >>. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19988/2021 Numero sezionale 5144/2022 Numero di raccolta generale 19682/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza del ricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .