CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. n. 6242/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Belsiana n. 7 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Erba -ricorrente principale - contro Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata -controricorrente - avverso la sentenza n. 521/2020 della Corte d’ appello d i Lecce , depositata il 30 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Lecce, in sede di rinvio disposto daquesta S.C. con ordinanza n. 18561 del 2019, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Agenzia delle Entrate inquadrato nella terza area funzionale del c.c.n.l., in tal modo rigettando la domanda intesa all’accertamento del demansionamento subito per effetto della cessazione dell’incarico temporaneo di “capo team ” ricoperto precedentemente al trasferimento presso l’ufficio di Lecce e poi di Maglie ed al conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti; 2. per quel che qui rileva, questa Corte aveva così sintetizzato i fatti di causa nella propria ordinanza: « 1. il Tribunale di Lecce, con sentenza del 4 marzo 2011, rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Agenzia delle Entrate di cui era dipendente inquadrato nella terzaArea funzionale del CCNL applicabile, ritenendo che sia le mansioni alle quali era stato adibito il Panarese presso l’Ufficio di Lecce 2 (dal 20 luglio 2006 al 19 novembre 2006) che quelle alle quali era stato adibito lo stesso lavoratore presso l’[OSCURATO:PERSONA] (dal 20 novembre 2006 all'il febbraio 2008) rientrassero in quelle proprie del profilo di appartenenza, non essendo decisiva la circostanza che il ricorrente, prima del suo trasferimento, svolgesse l’incarico di natura temporanea di [OSCURATO:PERSONA]; 2. con sentenza pubblicata il 25 marzo 2014 la Corte di Appello distrettuale, in accoglimento dell’appello proposto dal lavoratore, ha accertato che “[OSCURATO:PERSONA] è stato demansionato nel periodo dal luglio 2006 a febbraio 2008”, condannando l’Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni quantificati in euro 38.000,00 a titolo di danni non patrimoniali, ed euro 4.100,00, a titolo di danno patrimoniale; 3. la Corte ha affermato che “lo ius variandi del datore di lavoro pubblico di norma può esercitarsi solo nell’ambito di mansioni aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente che ne salvaguardino il livello professionale e gli consentano di utilizzare il patrimonio di esperienze acquisite nella pregressa fase del rapporto di lavoro, almeno che non sussistano oggettive esigenze della pubblica amministrazione che giustifichino, a monte, il mutamento di mansioni, e quindi la conseguente perdita di professionalità, e che tale mutamento avvenga all’esito di una procedura di comparazione con altri dipendenti nella medesima posizione”; sulla scorta di tale assunto, la Corte, “dal raffronto tra le attività espletate dal Panarese prima del suo trasferimento e quelle espletate dopo lo stesso ed anche dopo il rientro nella sede originaria”, è giunta ad un giudizio di dequalificazione, liquidando danni patrimoniali e non patrimoniali in favore del dipendente; per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate con 2 motivi, cui resiste il Panarese con controricorso, illustrato da memoria; […] con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2013, 2043, 2087, 2697 c.c., 52 d. lgs. n. 165 del 2001, 17, co. 5, CCNL [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo prevede che “ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area”»; 2.1. tantopremesso, nella predetta ordinanza questa S.C. aveva così motivato l’accoglimento del secondo motivo ed il rinvio alla Corte d’appello: «si rileva prioritariamente che la fonte regolatrice dell’ipotesi di cambiamento di mansioni di un dipendente pubblico non è l’art. 2103 c.c., bensì l’art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità recependo un concetto di equivalenza “formale”, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita e non sindacabile dal giudice; si eccepisce che il Panarese avrebbe sempre svolto “mansioni consone alla qualifica rivestita” e si deduce che “il legittimo esercizio dello jus variandi (per cui tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili), così come contrattualmente e legislativamente previsto, comporta che l’assegnazione di mansioni equivalenti, siano esse attinenti all’area servizio o all’area controllo, siano essi afferenti a processi di missione dell’Agenzia e/o di supporto dell’attività dell’ente, costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”; da ultimo si critica la sentenza impugnata per aver liquidato danni patrimoniali e non patrimoniali in difetto di allegazioni idonee; il motivo, che il Collegio reputa ammissibile in quanto dall’illustrazione di esso si evince adeguatamente l’errore di diritto denunciato, è fondato, atteso che l’assunto da cui muove la Corte territoriale e riportato nello storico della lite si pone in frontale contrasto con la lettera della legge così come interpretata da un costante orientamento dei giudici di legittimità con cui la sentenza impugnata, nonostante sia risalente e consolidato, non si confronta, in base al quale: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, -nella formulazione anteriore alla novella di cui all’art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.”(Cass. n. 7106 del 2014; tra le altre: Cass. n. 17396 del 2011; Cass. n. 18283 del 2010; Cass. n. 11405 del 2010; Cass. n. 8740 del 2008; ancora di recente v. Cass. n. 18817 del 2018);si è anche precisato che “In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.2103 cod. civ. e dell’art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico”(Cass. n. 6367 del 2015); l’accoglimento del motivo - non certo precluso dalle argomentazioni spese in memoria dalla difesa del Panarese che fanno riferimento ad una presunta ritorsività degli atti datoriali subiti che non costituisce invece ragione della decisione impugnata - il quale pone ancora sub iudice l’inadempimento dell’Agenzia travolge ogni statuizione della sentenza della Corte di Appello sul risarcimento dei danni, assorbendo ogni questione sul punto; conclusivamente, rigettato il primo motivo di ricorso, deve essere accolto il secondo nei sensi innanzi espressi, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si atterrà a quanto statuito, scrutinando la fattispecie concreta alla luce ai principi innanzi richiamati e regolando anche le spese.»; 3. a fronte di tal e motivazione , la Corte d’appello ha respinto il gravame in riassunzione proposto dal Panarese assumendo chel’unico motivo di rinviodovesse essere individuato nello stabilire se la revoca dell’incarico di capo team e i vari trasferimenti fossero stati motivati esclusivamente da ragioni di carattere ritorsivo da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti del Panarese. Tanto premesso, la Corte territoriale ha escluso che sul punto potesse invocarsi l’autorità del provvedimento adottato ex art. 700 cod. proc. civ., siccome dedotto dal lavoratore, ha affermato che la revoca della mansione di capo team non comportava una dequalifi cazione ed ha ritenuto indimostrato , anche in base all’istruttoria svolta, che le mansioni successivamente svolte dal Panarese non fossero tipiche del suo livello di inquadramento ovvero che avessero comportato il sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa. Ciò posto- si legge nella sentenza impugnata - l’eventuale accoglimento dell’appello rimaneva condizionato soltanto dalla dimostrazione della natura ritorsiva delle scelte operate dall’Agenzia delle entrate; viceversa, ad avviso della Corte di merito, in base alle risultanze processuali l’amministrazione era intervenuta per risolvere disfunzioni venutesi a creare per effetto di conflittualità insorta fra il Panarese ed i colleghi e potenziali situazioni di incompatibilità, sicché la riorganizzazione da parte datoriale appariva non solo consentita ma doverosa per il corretto funzionamento dell’ufficio; pertanto, l’Agenzia delle entrate aveva adottato provvedimenti rientranti nella propria autonomia organizzativa, destinando il Panarese ad incarichi rientranti nel suo livello di inquadramento, anche se considerati dall’interessato meno importanti e dequalificanti, essendo anche emerso che l’Agenzia aveva offerto al lavoratore altri incarichi remunerati, quali quelli di Componente della [OSCURATO:PERSONA] provinciale dell’[OSCURATO:PERSONA] e l’incarico di tutorper i tirocinanti stagisti, incarichi tuttavia rifiutati dal Panarese; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Panarese articolando otto motivi , cui resiste l’A genzia delle entrate con controricorso; 5. il ricorrente ha depositato memoria e la difesa erariale ha depositato nota spese.Considerato che: 1. con il primo motivo il Panarese denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 383, 384, 394 cod. proc. civ. e art. 1460 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., deducendo la nullità della sentenza impugnata per essersi sottratta al giudizio rimesso a seguito di rinvio, che imponeva la verifica della sussistenza dell’inadempimento dell’Agenzia delle entrate, mentre la Corte di merito ha incentrato la verifica unicamente sul motivo ritorsivo; 2. il motivo è infondato, posto che la Corte territoriale, pur assumendo erroneamente che l’oggetto del giudizio di rinvio fosse quello di stabilire se le vicende lavorative del Panarese fossero motivat e esclusivamente da ragioni di carattere ritorsivo da parte dell’Agenzia delle entrate, non ha comunque omesso di compiere la valutazione che le era stata effettivamente rimessa da questa Corte, vale a dire la riconsiderazione dell’inadempimento, nei termini già divisati a carico dell’Agenzia delle entratenella sentenza cassata, alla luce dei principi di diritto siccome sopra riportati; 2.1. in effetti, dalla motivazione addotta nell’ordinanza di rinvio emerge che nella sentenza cassata era stato ravvisato i l demansionamento per violazione della specifica professionalità del lavoratore e tale statuizione – unitamente a quella conseguente sul risarcimento del danno accordato al lavoratore –era stata oggetto di specifica censura da parte dell’amministrazione, riconosciuta fondata in virtù del principio di equivalenza “formale” delle mansioni, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita e non sindacabile dal giudice; anche con riferimento alla revoca della posizione di capo team, nell’ordinanza di rinvio si annota espressamente che il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, sicché la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 2.2. ne consegue che il perimetro del giudizio di rinvio è circoscritto alla rivalutazione del lamentato demansionamento in relazione al mutamento di mansioni ed alla revoca dell’incarico di capo team in base ai cennati principi, mentre rimane fuori dall’orizzonte decisorio – benché già oggetto della memoria del Pa narese – la presunta ritorsività degli atti datoriali subiti che, come espressamente sottolineato nell’ordinanza di questa S.C., «non costituisce invece ragione della decisione impugnata». In questo senso, l’ordinanza di rinvio ha inteso sottolineare che proprio perché la sentenza cassata aveva accolto la domanda del Panarese solo in relazione al lamentato demansionamento per dequalificazione professionale, senza alcun riferimento alla presunta ritorsività, l’accoglimento del motivo proposto sul punto dall’amministrazione non poteva essere precluso dai rilievi svolti in proposito dal Panarese, risultando invece assorbita ogni questione sul risarcimento del danno perché ancora sub iudice l’accertamento sul presupposto, vale a dire il dedotto inadempimento. E’ evidente, pertanto, che la questione dell’intento ritorsivo- che, ove provato, con onere a carico del lavoratore, avrebbe reso illecito il comportamento datoriale pur a fronte della equivalenza formale delle mansioni (arg. ex Cass. Sez. L 08/01/2015, n. 56)– è da considerare preclusa, perché non era stata posta dalla Corte territoriale a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda del Panarese, né risulta che quest’ultimo abbia proposto impugnazione sul punto, di cui il lavoratore era onerato per far valere il diverso profilo di illiceità della condotta dell’amministrazione, anche aifini risarcitori, e non incorrere nel divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio restitutorio (in tal senso, di recente Cass. Sez. 3, 16/11/2020 , n. 25877); 2.3. così corretta, per quanto di ragione, l’interpretazione del dictum di questa Corte ed il conseguente ambito del giudizio di rinvio (sul punto, Cass. Sez. L, 05/03/2019, n. 6344), occorre rilevare che – secondo quanto già sopra anticipato - nel la sentenza og getto dell’odierno giudizio l’inadempimento a carico dell’Amministrazione è stato espressamente riconsiderato ed escluso proprio in base ai principi espressi da questa Corte («uno dei principali motivi di censura dell’appellante è quello di aver perso la mansione di capo team, ma l’esercizio di tale mansione non comporta di per sé un ruolo sovraordinato rispetto agli altri componenti del team, essendo stata tale figura istituita dal contratto collettivo esclusivamente per assolvere compiti di coordinamento del gruppo con il capo area e, comunque, ha natura temporanea, per cui la cessazione dell’incarico è connaturata all’incarico stessa e non comporta una dequalificazione. Né risulta dimostrato che le mansioni successiva mente ricoperte dal Panarese non fossero tipiche del suo livello di inquadramento, in quanto lo stesso riteneva adeguata solo la mansione di capo team prima ricoperta; peraltro l’appellante ammetteva che la revoca della posizione organizzativa può non costituire demansionamento, ma affermava che vi possa essere dequalificazione anche quando la destinazione adiverse mansioni “comporti il sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa”.Sul punto non risulta dimostrata la sostanziale inattività del Panarese, ma solo che le nuove mansioni fossero sgradite all’appellante.») ed in base alle risultanze istruttorie («Infatti anche dalle prove testimoniale non si evince la suddetta dequalificazione. I testi hanno confermato il cambio di mansioni ma, ad eccezione di alcune dichiarazioni di natura generica (teste Rizzo A lbina – “ non furono più assegnate mansioni di coordinamento e di elevato contenuto professionale”), dalle prove si evince solo che il Pa narese non svolgeva più determinate mansioni (teste [OSCURATO:PERSONA]– “u na volta tornato presso l’Ufficio di Maglienon ha più rivestito le mansioni di capo team”…”non coordinava più nessun gruppo di collaboratori del team legale”…”il Dott. P anarese non poteva visionare, controfirmare le pratiche inerenti il visto di esecutorietà dei ruoli, delle dilazioni e sospensioni di pagamento delle cartelle…” … “non intratteneva rapporti telefonici dei funzionari del Concessionario della riscossione”), ma non vi sono elementi per poter confermare le affermazioni sullo stato di emarginazione di dequalificazione lamentato.»). In definitiva, pur dovendosi correggere l’assunto della Corte territoriale in ordine all’ambito del giudizio di rinvio, la stessa non si è sottratta al compito di procedere alla rivalutazione dell’inadempimento a carico dell’Agenzia, con conseguente infondatezza della censura di omesso esame sul punto; 3. con il secondo motivo il Panarese denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti con riferimento al motivo ritorsivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché travisamento delle prove in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per i fatti contenuti nelle deposizioni testimoniali in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., omettendo in particolare la valutazione dei fatti contenuti nel documento relativo all’ordinanza del Tribunale di Lecce del 15/02/2007 in merito alla prova del motivo ritorsivo;4. il motivo, anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità riconducibile alla prospettata equiparazione di un provvedimento giudiziale ad un documento, di cui si denuncia l’omesso esame, è comunque inammissibile perché la censura –incentrata sulla asserita ritorsività degli atti datoriali subiti – attiene ad una questione ormai preclusa nel giudizio di rinvio, che, secondo quando già ampiamente osservato in ordine al primo motivo, doveva essere circoscritto alla verifica del lamentato demansionamento, nei termini pure sopra delineati, e non si estendeva nuovamente al motivo ritorsivo, che non era stato posto a fondamento della sentenza cassata per effetto dell’impugnazione proposta dalla sola amministrazione; ne consegue che la censura di omesso esameè di per sé inammissibile per difetto del requisito di decisività; 5. con il terzo motivo il Panarese denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,con riferimento alla questione relativa all’incompatibilità ambientale nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 324, 329, comma 2, cod. proc. civ., artt. 2103, 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver valutato fatti mai provati dall’Agenzia delle entrate, che riguardavano l’asserita incompatibilità ambientale, sulla quale invece si era formato il giudicato internoper mancata impugnazione da parte della difesa erariale; 6. anche il motivo in esame non si sottrae alla valutazione di inammissibilità, posto che la questione dell’incompatibilità ambientale è stata affrontata dalla Corte di merito nell’ambito della valutazione circa la sussistenza o meno del motivo ritorsivo, che, per quanto già detto, non rientrava nell’ambito del giudizio di rinvio; 7. con il quarto motivo il Panarese denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che le mansioni attribuite al Panarese successivamente alla revoca dell’incarico rientravano fra quelle contrattualmente previste per il livello di inquadramento, senza procedere all’esame “trifasico”per valutare la lamentata dequalificazione; 8. la censura è infondata, posto che nella specie non è ravvisabile la dedotta violazione di legge per il mancato rispetto del cd. criterio trifasico, avendo la Corte di merito svolto correttamente l’indagine e la valutazione circa il lamentato demansionamento secondo i principi di diritto enunciati da questa S.C. nell’ordinanza di rinvio, secondo quanto già compiutamente osservato in ordine al primo motivo; 9. con il quinto motivo il Panarese denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1345, 2087 2103 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di valutare l’esclusività del motivo ritorsivo, vale a dire se sussistessero altre ragioni idonee a giustificare il trasferimento; 10. anche tale motivo, incentrato sul motivo ritorsivo, risulta inammissibile per difetto di rilevanza rispetto all’oggetto del giudizio di rinvio, siccome sopra delimitato; 11. con il sesto motivo il Panarese denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., o, in subordine, denuncia il vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omess o ogni pronuncia sul l’eccezione relativa all’incompatibilità ambientale, ormai preclusa per non essere stata coltivatadalla difesa dell’amministrazione; 12. anche il sesto motivo, vertente sull’incompatibilità ambientale, comunque riconducibile al motivo ritorsivo, per quanto già osservato in riferimento al terzo motivo, non si sottrae alla pronuncia di inammissibilità, trattandosi di questione ormai non più rimessa al giudice del rinvio; 13. con il settimo motivo il Panarese denuncia un vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, con riferimento al conferimento dell’incarico di tutor e di componente dell’albo degli autotrasportatori, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare sia che l’incarico di tutordegli stagisti era successivo ai fatti denunciati sia che il predetto incarico - peraltro privo di retribuzione - era stato accettato e non rifiutato dal ricorrente, così come l’incarico di rappresentante in seno alla commissione consultiva dell’albo degli autotrasportatori; 14. il motivo si prospetta come inammissibile per difetto di decisività, posto che l’argomento relativo al conferimento degli incarichi in questione è stato addotto dalla Corte di merito ad ulteriore riprova dell’infondatezza della presunta condotta ritorsiva da parte dell’Agenzia delle entrate, sicché i fatti non rientrano comunque nel corretto orizzonte decisorio del giudizio di rinvio, siccome sopra delimitato; 15. con l’ottavo motivo il Panarese denuncia la nullità della sentenza per nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., atteso che la sentenza impugnata risultata deliberata in data 22 settembre 2020, un giorno prima della data di udienza di discussione fra le parti; 16. il motivo è infondato, posto che non è ravvisabile nella specieun motivo di nullità della sentenza, bensì un errore materiale che non inficia la validità dell’atto(Cass. Sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8942, in senso conforme Cass. Sez. 5, 20/09/2017, n. 21806),risultando irrilevanti, anche alla luce delle superiori considerazioni, gli ulteriori argomenti sviluppati nel motivo; 17. ne consegue, pertanto, il complessivo rigetto del ricorso; 18. l’operata perimetrazione dell’oggetto delgiudizio di rinvio, rispetto al complessivo contenuto della sentenza impugnata, induc e alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità; 19. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002