CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 34102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il motivo relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il reati di evasione, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4). La Corte d'appello ha spiegato in maniera congrua è immune da vizi logici le ragioni per le quali doveva ritenersi non credibile la versione dei fatti fornita dall'imputato in relazione all'evasione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mente doveva ritenersi certa la identificazione dell'imputato effettuata dall'operante, che ben lo conosceva, in occasione della seconda evasione. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere e ensore p Presidente