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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 15554/2024

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2024 Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7401/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Comune di Agira; -intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Caltanissetta, n. 562 /20 20 , pubblicata il 7 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso al Tribunale di Enna depositato il 30 ottobre 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto fosse dichiarato il suo diritto al passaggio dalla posizione economica D2 alla posizione economica D3 con effetto dal 1° gennaio 2004 con ogni conseguenziale pronuncia.

Egli ha esposto di essere stato dipendente del Comune di Agira, con il profilo professionale di istruttore direttivo categoria D, posizione economica D2, con la quale era andato in pensione, di avere partecipato alla selezione per la progressione economicaorizzontale e di essersi collocato in posizione utile per ottenere la posizione economica D3.

Il Tribunale di Enna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 306/19, ha accolto il ricorso.

Il Comune di Agira ha proposto appello che la Corte d’appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 562/2020, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di Agira non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia ha origine dalla partecipazione di un pubblico dipendente ad una selezione per la progressione economica orizzontale all’interno della P.A. di appartenenza, procedura della quale viene in esame la nullità per mancanza di copertura finanziaria, dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione.

Alla luce della prospettazione delle parti e della motivazione della sentenza impugnata emergono alcune problematiche di estremo rilievo che giustificano la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

In particolare, in tale sede, dovranno essere esaminate le seguenti questioni: a) il rapporto fra la necessaria copertura finanziaria delle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego e le stesse procedure, in particolare la rilevanza su queste ultime dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, dovendosi valutare se siano elementi costitutivi e condizioni di validità delle dette procedure o se incidano a priorisull’esistenza del potere della P.A. di attivarle; b) le modalità con cui devono essere attestati la copertura finanziaria menzionata, l’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e il visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, e, in particolare, da quali documenti devono risultare; c) le condizioni cui sonosubordinati l’eccezione e il rilievo d’ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014; d) la distribuzione degli oneri di allegazione e prova della mancanza della copertura finanziaria, dell’impegno di spesa e del visto di regolarità citati anche alla luce del deposito di documenti sopravvenuti, nonché i termini e i limiti della rilevabilità, anche d’ufficio, di detta mancanza, alla luce dei profili a), b) ec).

P.Q.M. la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7401/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Comune di Agira; -intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Caltanissetta, n. 562 /20 20 , pubblicata il 7 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso al Tribunale di Enna depositato il 30 ottobre 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto fosse dichiarato il suo diritto al passaggio dalla posizione economica D2 alla posizione economica D3 con effetto dal 1° gennaio 2004 con ogni conseguenziale pronuncia. Egli ha esposto di essere stato dipendente del Comune di Agira, con il profilo professionale di istruttore direttivo categoria D, posizione economica D2, con la quale era andato in pensione, di avere partecipato alla selezione per la progressione economicaorizzontale e di essersi collocato in posizione utile per ottenere la posizione economica D3. Il Tribunale di Enna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 306/19, ha accolto il ricorso. Il Comune di Agira ha proposto appello che la Corte d’appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 562/2020, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di Agira non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia ha origine dalla partecipazione di un pubblico dipendente ad una selezione per la progressione economica orizzontale all’interno della P.A. di appartenenza, procedura della quale viene in esame la nullità per mancanza di copertura finanziaria, dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione. Alla luce della prospettazione delle parti e della motivazione della sentenza impugnata emergono alcune problematiche di estremo rilievo che giustificano la trattazione del ricorso in pubblica udienza. In particolare, in tale sede, dovranno essere esaminate le seguenti questioni: a) il rapporto fra la necessaria copertura finanziaria delle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego e le stesse procedure, in particolare la rilevanza su queste ultime dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, dovendosi valutare se siano elementi costitutivi e condizioni di validità delle dette procedure o se incidano a priorisull’esistenza del potere della P.A. di attivarle; b) le modalità con cui devono essere attestati la copertura finanziaria menzionata, l’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e il visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, e, in particolare, da quali documenti devono risultare; c) le condizioni cui sonosubordinati l’eccezione e il rilievo d’ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014; d) la distribuzione degli oneri di allegazione e prova della mancanza della copertura finanziaria, dell’impegno di spesa e del visto di regolarità citati anche alla luce del deposito di documenti sopravvenuti, nonché i termini e i limiti della rilevabilità, anche d’ufficio, di detta mancanza, alla luce dei profili a), b) ec). P.Q.M. la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica
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