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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12530/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 191/01/25 depositata il 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 191/01/25 del 28/07/2025 la Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito MB), avverso lasentenza n. 190/02/24 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diPerugia (di seguito CGT1), che aveva rigettato il ricorso del contribuentenei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’annoNumero registro generale 21654/2025Numero sezionale 3649/2026Numero di raccolta generale 12530/2026Data pubblicazione 04/05/2026d’imposta 2019 e concernente il reddito di partecipazione del socio (ilricorso proposto con riferimento al medesimo anno d’imposta dallasocietà, incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pende davanti aquesta stessa Corte con R.G. n. 21654 del 2025).1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erafondato sulla inapplicabilità alla massoterapia dell’esenzione IVA previstadall’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(decreto IVA).2.

L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA, dell’art. 99del r.d. 12 luglio 1934, n. 1285, dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. 17maggio 2002, dell’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001, dell’art. 4, comma 1,della l. n. 42 del 1999, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1 della l. 30dicembre 2018, n. 145, per avere la CGT2 erroneamente affermato chel’iscrizione dei tre massofisioterapisti che hanno prestato servizio per MBnell’elenco speciale ad esaurimento di cui al d.m. 9 agosto 2019, attuativodell’art. 1, comma 537, della l. n. 145 del 2018, legittimerebbe la società,ai fini fiscali, a godere dell’esenzione IVA prevista per le professionisanitarie dall’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA.1.1.

L’esame del predetto motivo implica la soluzione della questionepregiudiziale, inedita, involgente l’estinzione di MB a seguitodell’incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell’applicazionedell’art. 28, comma 4, della d.lgs. n. 175 del 2014 anche nella presentefattispecie, nonché dell’eventuale esistenza di un litisconsorzio necessariotra MB e i suoi soci, ovvero, quanto meno, tra i soci della stessa societàNumero registro generale 21654/2025Numero sezionale 3649/2026Numero di raccolta generale 12530/2026Data pubblicazione 04/05/2026estinta, già oggetto di ordinanza interlocutoria con rinvio in pubblicaudienza (cfr. Cass. n. 5081 del 05/12/2025).1.2.

Il motivo involge, altresì, la questione oggetto di rinviopregiudiziale del 05/02/2026 sollevata, ai sensi dell’art. 267 del TFUE,dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; inparticolare, è stato posto il quesito se sia conforme ai principi di dirittodell’Unione europea il disconoscimento del diritto alla esenzione IVA inrelazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo speciale adesaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999.1.3.

Ne consegue l’opportunità di differire la decisione della presentecontroversia in pubblica udienza e, comunque, all’esito della decisione delTribunale della UE (in causa T-171/26), davanti al quale la causa èincardinata.2.

In conclusione, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per l’eventualetrattazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 191/01/25 depositata il 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 191/01/25 del 28/07/2025 la Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito MB), avverso lasentenza n. 190/02/24 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diPerugia (di seguito CGT1), che aveva rigettato il ricorso del contribuentenei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’annoNumero registro generale 21654/2025Numero sezionale 3649/2026Numero di raccolta generale 12530/2026Data pubblicazione 04/05/2026d’imposta 2019 e concernente il reddito di partecipazione del socio (ilricorso proposto con riferimento al medesimo anno d’imposta dallasocietà, incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pende davanti aquesta stessa Corte con R.G. n. 21654 del 2025).1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erafondato sulla inapplicabilità alla massoterapia dell’esenzione IVA previstadall’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(decreto IVA).2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA, dell’art. 99del r.d. 12 luglio 1934, n. 1285, dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.m. 17maggio 2002, dell’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001, dell’art. 4, comma 1,della l. n. 42 del 1999, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1 della l. 30dicembre 2018, n. 145, per avere la CGT2 erroneamente affermato chel’iscrizione dei tre massofisioterapisti che hanno prestato servizio per MBnell’elenco speciale ad esaurimento di cui al d.m. 9 agosto 2019, attuativodell’art. 1, comma 537, della l. n. 145 del 2018, legittimerebbe la società,ai fini fiscali, a godere dell’esenzione IVA prevista per le professionisanitarie dall’art. 10, primo comma, n. 18, del decreto IVA.1.1. L’esame del predetto motivo implica la soluzione della questionepregiudiziale, inedita, involgente l’estinzione di MB a seguitodell’incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell’applicazionedell’art. 28, comma 4, della d.lgs. n. 175 del 2014 anche nella presentefattispecie, nonché dell’eventuale esistenza di un litisconsorzio necessariotra MB e i suoi soci, ovvero, quanto meno, tra i soci della stessa societàNumero registro generale 21654/2025Numero sezionale 3649/2026Numero di raccolta generale 12530/2026Data pubblicazione 04/05/2026estinta, già oggetto di ordinanza interlocutoria con rinvio in pubblicaudienza (cfr. Cass. n. 5081 del 05/12/2025).1.2. Il motivo involge, altresì, la questione oggetto di rinviopregiudiziale del 05/02/2026 sollevata, ai sensi dell’art. 267 del TFUE,dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; inparticolare, è stato posto il quesito se sia conforme ai principi di dirittodell’Unione europea il disconoscimento del diritto alla esenzione IVA inrelazione alle prestazioni rese da massoterapisti iscritti all’albo speciale adesaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999.1.3. Ne consegue l’opportunità di differire la decisione della presentecontroversia in pubblica udienza e, comunque, all’esito della decisione delTribunale della UE (in causa T-171/26), davanti al quale la causa èincardinata.2. In conclusione, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per l’eventualetrattazione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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