CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 21380/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di Como, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed intesa alla declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., delle pene a lui inflitti con sei sentenze e decreti penali di condanna, in quanto mera rìproposizione di analoga richiesta, già rigettata in sede esecutiva, con quattro distinti e successivi provvedimenti, in ragione della sussistenza della condizione ostativa rappresentata dallo status di recidivo dell'interessato; che Fante obietta, ancora con la memoria del 16 dicembre 2021, che l'istanza avrebbe dovuto essere esaminata, nel merito, anziché dichiarata inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in ragione del revirement giurisprudenziale, sopravvenuto rispetto alle decisioni sulle precedenti richieste (Sez. U, n.20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), con il quale è stato affermato, in relazione alla distinta, ma affine, materia della prescrizione del reato, che la recidiva assume rilevanza solo se effettivamente applicata, mediante aumento della pena base o comparazione con circostanze attenuanti, e non anche quando, come accaduto nel caso di specie, dichiarata, implicitamente riconosciuta o, comunque, non esclusa; che il ricorso è manifestamente infondato, risultando dagli atti che Fante propose incidente di esecuzione, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione delle pene ai sensi dell'art. 172 cod. pen., il 27 maggio 2019, ovvero in epoca successiva all'arresto del massimo consesso nomofilattico, depositato il 15 maggio 2019, e non impugnò il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Como a fronte di un quadro normativo ed applicativo che, successivamente, non risulta essere stato innovato, così determinando — in forza del canone ermeneutico da lui invocato ed enunciato da Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651 — il definitivo consolidamento della decisione de qua agitur e la preclusione all'ulteriore esame della questione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] c ?Feci° Kchel ES. 01044 A- [OSCURATO:PERSONA] E