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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 48730/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sul presupposto che l'acquirente, tale [OSCURATO:PERSONA], in dibattimento non ha riconosciuto l'imputato come il soggetto che gli vendette lo stupefacente, è inammissibile in quanto pone una questione di fatto, non consentita in sede di legittimità, che, comunque, la Corte di appello ha rigettato con logica motivazione, laddove ha evidenziato non solo che l'acquirente, nell'immediatezza, aveva riconosciuto nel Rachidi, da lui conosciuto come Kent, il proprio fornitore abituale di stupefacente, ma che pure il m.11o Dimascio, che assistette allo scambio di droga, rispondendo a una specifica domanda sul punto, ha indicato nell'imputato la persona che cedette lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA]; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sul presupposto che l'acquirente, tale [OSCURATO:PERSONA], in dibattimento non ha riconosciuto l'imputato come il soggetto che gli vendette lo stupefacente, è inammissibile in quanto pone una questione di fatto, non consentita in sede di legittimità, che, comunque, la Corte di appello ha rigettato con logica motivazione, laddove ha evidenziato non solo che l'acquirente, nell'immediatezza, aveva riconosciuto nel Rachidi, da lui conosciuto come Kent, il proprio fornitore abituale di stupefacente, ma che pure il m.11o Dimascio, che assistette allo scambio di droga, rispondendo a una specifica domanda sul punto, ha indicato nell'imputato la persona che cedette lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA]; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 48730/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris