CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 30674/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 059F6JN ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. E' stato proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 12 settembre 2024, con cui gli è stata applicata la pena concordata di mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Torino il 14 giugno 2024. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato sottoscritto dall'interessato personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, così come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen., modificato dalla legge n. 103 del 2017. 3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così.deciso in Roma il 11 aprile 2025. Il estensore [OSCURATO:PERSONA] firiiCa at_ r- [OSCURATO:PERSONA]. FRIA 2025 FtifiZi