CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZ:A sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 14/12/2021 - visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; - udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale che, in data 11/11/2020, aveva dichiarato gli imputati colpevoli del delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., - riconosceva, quanto a [OSCURATO:PERSONA], il vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e il reato accertato in via irrevocabile con sentenza del 3/10/2019 dalla Corte di Appello di Catania e determinava in anni due di reclusione ed euro 600 di multa l'aumento ex art. 81, comma 2, cod.pen. sulla maggior pena inflitta con la richiamata sentenza; - escludeva in relazione alla posizione del Gurgone l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3, cod.pen. e confermava nel resto. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 110 cod.pen. in relazione all'art. 629 cod.pen. e la mancanza di motivazione. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, valutando la condotta del prevenuto quale contributo materiale alla consumazione dell'estorsione e riconoscendogli un ruolo dominante nella determinazione delle somme chieste dai rapinatori per la restituzione della refurtiva, non ha considerato che il Maimone è intervenuto quando le trattative tra la vittima e i rapinatori erano già concluse e all'unico scopo di ridimensionare la somma convenuta nell'esclusivo interesse della p.o., come si ricava dalle intercettazioni nn. 130 e 133 del :16/4/2018. Pertanto, secondo il ricorrente l'estorsione era già stata materialmente commessa e l'intervento incriminato non si presta ad essere qualificato come di natura concursuale. Aggiunge il difensore che la Corte di merito ha travisato l'animus del ricorrente sostenendo che l'intermediazione dell'imputato fosse finalizzata a scongiurare attriti con "gli amici acitani" e rivolta nell'esclusivo interesse dei rapinatori sebbene l'offerta di una somma di danaro debba considerarsi una mera liberalità della vittima che di sua iniziativa aveva chiesto l'aiuto di un soggetto in grado di rapportarsi con gli autori della rapina al solo fine di mediare sui quantum da versare. La Corte territoriale inoltre„ ad avviso del ricorrente, ha mal interpretato i contenuti dell'intercettazione di cui al progressivo 133 tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], trascurando che il riferimento all'importo di euro 7mila si inserisce in un discorso più ampio in cui il prevenuto cercava di far diminuire l'originario prezzo pattuito per la restituzione, a dimostrazione che l'intervento era diretto a tutelare la vittima e, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, il Maimone non ha tratto alcun vantaggio economico dalla mediazione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al concorso di persone nel delitto ex art. 629 cod.pen. Secondo la difesa non sussiste alcun contributo concursualmente rilevante del ricorrente nel tentativo di recupero della refurtiva posto in essere dalla vittima. Infatti, il Gurgone è rimasto estraneo alle trattative per l'ottenimento dell'ingiusto profitto e al perfezionamento dell'accordo illecito. La Corte territoriale ha ritenuto di poter dedurre la partecipazione del prevenuto dalle conversazioni intercettate tra il Maimone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], facendo leva su mere ipotesi e illazioni di altri soggetti inidonee a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente, stante l'assenza di un apporto causalmente rilevante all'azione delittuosa. Secondo il difensore la posizione del Gurgone doveva essere ricondotta ad una mera connivenza non punibile caratterizzata da assoluta neul:ralità rispetto ai reali correi; 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante sull'assunto che la vicenda a giudizio sia frutto della collaborazione tra gruppi mafiosi, quello di Acicatena, cui inscrive il ricorrente, e il clan Santapaola-Ercolano di Catania, interessati a favorirsi vicendevolmente. Tuttavia, la Corte territoriale non ha considerato che il Gurgone non ha preso parte in alcun modo alla consumazione del delitto, risultando esclusivamente evocato da altri con la conseguenza che difetta nella specie ogni elemento in ordine alla riferibilità soggettiva della circostanza in esame, alla luce della elaborazione giurisprudenziale culminata nella sentenza delle Sez. U. Chioccini; 3.2 la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, non avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per cui il reato a giudizio è espressione di maggiore pericolosità nonostante il ruolo secondo e marginale asseritamente svolto dal prevenuto nell'azione delittuosa; 3.3 la mancanza di motivazione in ordine alla diminuente ex art. 114 cod.pen. e all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti. Secondo il difensore il diniego dell'attenuante ex art. 114 cod.pen. ha carattere apodittico, atteso il ruolo secondario ed indiretto che si assume svolto dal prevenuto e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era imposto dalla necessità di differenziare le posizioni dei coimputati ai fini del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, che reiterano rilievi già devoluti al giudice d'appello, adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi sulla base di una trama giustificativa priva di frizioni logiche. 1.1 La Corte territoriale a pag. 3 ha dlato ampio e persuasivo conto delle ragioni che impediscono di ritenere l'intervento del Maimone giustificato esclusivamente da finalità solidaristiche nei confronti della vittima della rapina e a sostegno di siffatta conclusione ha passato in rassegna gli es ti delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che la sollecitazione alla restituzione della refurtiva rivolta al Veneziano e al Caruso era conseguente all'interessamento del Gurgone, soggetto vicino alla criminalità acitana, e alla necessità di evitare contrasti con lo stesso in un'ottica comunque improntata alla tutela degli interessi dei rapinatori. A detto riguardo i giudici territoriali hanno richiamato la conversazione di cui al progr. 133, avente ad oggetto la discussione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare la somma per la retrocessione del compendio rapinato, poi corrisposta dalla vittima nella misura di euro 2800,00. 1.2 La valutazione dei giudici di merito è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua -ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione- è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire con il proprio comportamento al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario nelle trattative per la determinazione della somma estorta risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (tra molte, Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Rv. 269117-01; n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723-01). La difesa si limita, dunque, a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali preclusa in sede di legittimità a fronte di uno scrutinio esaustivo e logicamente coerente delle stesse. 2.Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Gurgone, avendo la sentenza impugnata esposto con puntualità (pag. 5) le ragioni che sottendono il ritenuto concorso del prevenuto nella fattispecie estorsiva, evidenziando i concludenti contenuti delle conversazioni 130 e 136, dalle quali emerge il ruolo dell'imputato quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] affinchè interessasse [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di restituzione della refurtiva previo versamento di una somma di danaro, e richiamando, altresì, le conversazioni nn. 331 e 332 che rafforzano l'investitura del prevenuto nei confronti del Patanè, al quale lo legavano rapporti parentali. L'iniziativa del Gurgone, tuttavia, non si esaurì nella sollecitazione ad intervenire rivolta al Maimone in quanto soggetto a conoscenza delle dinamiche criminali del quartiere Picanello poiché lo stesso Maimone, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], acquisito su accordo delle parti e richiamato dal primo giudice a pag. 12, ha riferito che il ricorrente era presente all'incontro che egli ebbe con il Rogazione nel quale fu raggiunto l'accordo per la restituzione della refurtiva sebbene il dichiarante abbia precisato che il Gurgone non si sarebbe interessato al colloquio. La circostanza è stata del tutto trascurata dalla difesa sebbene siffatta presenza, in difetto di qualsivoglia diversa ed attendibile allegazione, attesti il diretto interesse del Gurgone all'esito della mediazione e si inserisca nel contesto dei rapporti personali e criminali che accomunavano i prevenuti, tutti già condannati per appartenenza all'associazione mafiosa Santapaola-Ercolano, come dettagliatamente ricostruito dal primo giudice alle pagg. 22/25. Alla luce del concorde scrutinio delle risultanze processuali operato dai giudici di merito appaiono, pertanto, destituiti di fondamento i rilievi difensivi che assumono l'assenza di un contributo causale da parte del Gurgone alla realizzazione della condotta estorsiva. 3.Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione alle censure che concernono la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, avendo la Corte di merito adeguatamente argomentato la reiezione del gravame sul punto (pag. 6), segnalando come dalla ricostruzione dell'episodio emerga che gli imputati hanno agito al fine di evitare perniciosi contrasti tra i gruppi criminali di Picanello e di [OSCURATO:PERSONA], entrambi facenti parte del clan mafioso [OSCURATO:PERSONA], per tal via dimostrando la volontà di favorire il sodalizio di riferimento. 4. Le conclusive censure relative all'apparato circostanzale e alla dosimetria della pena sono affette da diffusa genericità in quanto non si rapportano criticamente alla motivazione reiettiva della sentenza impugnata. Infatti, i giudici d'appello hanno adeguatamente giustificato la mancata esclusione della recidiva (pag. 7), evidenziando le plurime condanne che militano a carico del prevenuto e argomentando che l'illecito in esame alla luce della biografia criminale del Gurgone risulta espressione di una perseverante inclinazione a delinquere e di una più accentuata pericolosità del ricorrente. 4.1 La sentenza impugnata ha, altresì, disatteso cori corretti argomenti giuridici la richiesta di riconoscimento della diminuente della minima partecipazione, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso, come nel caso a giudizio di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen.(Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Rv. 266852-01; Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Rv. 279014-01). 4.2 All'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti non privilegiate osta il disposto normativo dell'art. 69, comma 4, cod.pen., attesa la contestata e ritenuta recidiva qualificata ex art. 99, comma 4 cod.pen. 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua