CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25438-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].GE.IS; - intimati - avverso la sentenza n. 518/2021 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 02/03/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25438/2021 Numero sezionale 4980/2022 Numero di raccolta generale 19662/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] alla quale era stato ingiunto il pagamento di euro tremila (€ 3.000,00) dal Giudice di Pace, con successiva revoca del monitorio a seguito di opposizione, soccombente in appello, propone ricorso per cassazione, su tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, n. 518, del 2/03/2021, che in accoglimento dell’impugnazione proposta dal CO. GE. IS. ha affermato la debenza di detta somma da parte della S.n.c. [OSCURATO:PERSONA]. Il CO. GE. IS e la curatela fallimentare, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato, sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata. Non consta il deposito di memorie. Il ricorso fa valere, con il primo mezzo, il mancato rilievo dell’interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento del CO. GE. Is, intervenuta in data 17/06/2020 a fronte di una sentenza emanata in grado di appello nel 2021 con udienza di precisazione delle conclusioni in data 24/11/2020, quando, quindi, l’interruzione del processo poteva ancora essere dichiarata. Il secondo e il terzo motivo fanno valere omesso esame di fatto rilevante e omessa motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e 1411 cod. civ. Ric. 2021 n. 25438 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25438/2021 Numero sezionale 4980/2022 Numero di raccolta generale 19662/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Il ricorso è, contrariamente all’originaria proposta, manifestamente inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. La causa verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo accolta in primo grado, con successivo accoglimento in appello della domanda di condanna al pagamento, qualificando, il Tribunale, come contratto a favore di terzo l’impegno sottoscritto dalla società appellata, con timbro del protocollo del Comune di Villapiana, nei confronti del detto Comune a versare la somma di euro tremila in favore del soggetto che avrebbe concluso con il Comune la convenzione di affidamento della gestione della piscina comunale. Il primo motivo è inammissibile in quanto le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità (Cass.n. 17199 del 19/08/2016 Rv. 641042 - 01); nella specie dell’evento interruttivo si duole la parte non colpita da esso, ossia la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] secondo motivo relativo alla deduzione, soltanto con l’appello, della fattispecie del contratto a favore di terzo è inammissibile, ai sensi dell’art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., poiché non vi è alcuna specifica indicazione circa il contenuto degli atti processuali della parte opposta (ossia del CO. GE. IS.) in primo grado in modo da poter scrutinare l’odierno motivo in questo giudizio di legittimità. Il terzo motivo, vertente sulla mancanza di prova del contratto a favore di terzo e sulla mancanza del contratto per iscritto, è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto. Ric. 2021 n. 25438 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 25438/2021 Numero sezionale 4980/2022 Numero di raccolta generale 19662/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Il giudice di merito ha, peraltro, accertato che l’impegno in favore del terzo risultava da scrittura recante il timbro di protocollo del Comune di Villapiana (pag. 3, all’inizio, della motivazione della sentenza impugnata). Tutte le censure proposte sono, pertanto, inammissibili. Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, non avendo alcuna controparte svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 11 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 25438 sez. M3 - ad. 11-05-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S