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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 06884/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché generico a fronte della motivazione resa in sentenza, che in modo completo giustifica la valutazione di congruità espressa in punto di determinazione della pena, unico motivo dedotto in appello: il motivo pertanto, si risolve in una non consentita censura al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nella richiesta di rimodulazione della stessa.

E' infatti, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) e nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto della valutazione di congruità della pena, determinata dal primo giudice nel minimo edittale in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, nonostante la ripetuta inosservanza delle prescrizioni connesse al regime di detenzione domiciliare ed alle modalità invasive della condotta tenuta durante l'allontanamento dall'abitazione e stante l'irrilevanza dei motivi addotti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Presidente tensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché generico a fronte della motivazione resa in sentenza, che in modo completo giustifica la valutazione di congruità espressa in punto di determinazione della pena, unico motivo dedotto in appello: il motivo pertanto, si risolve in una non consentita censura al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nella richiesta di rimodulazione della stessa. E' infatti, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) e nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto della valutazione di congruità della pena, determinata dal primo giudice nel minimo edittale in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, nonostante la ripetuta inosservanza delle prescrizioni connesse al regime di detenzione domiciliare ed alle modalità invasive della condotta tenuta durante l'allontanamento dall'abitazione e stante l'irrilevanza dei motivi addotti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Presidente tensor
Sentenza Cassazione n. 06884/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris