CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 del Tribunale di Benevento letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Benevento ha applicato all'imputato la pena concordata di 4 mesi di reclusione per il reato di cui all'art.341 bis cod. pen. e ne chiede l'annullamento per omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e per mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi degli artt. 54 I. n. 689 del 91 e 545 bis cod. proc. pen.; 2. ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F. ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); 3. rilevato che la richiesta di conversione della pena detentiva non faceva parte dell'accordo tra le parti e che il giudice ha applicato la pena concordata tra le parti; 4.ritenuto che il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso