CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce; Se/. tsT. (4PAN-r0 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] crì OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha ampiamente motivato - in maniera logica, coerente e lineare - circa le ragioni della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di evasione nonché dell'irrilevanza a questi fini dell'avviso dato all'Autorità; in relazione alla mancata integrazione della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen., il giudice del gravame ha osservato come trattavasi di una semplice medicazione già fissata da molto tempo, in modo tale da non potersi ritenere configurati i presupposti di legge così come puntualmente e logicamente rilevato in motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere st o