CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente formulato ed è volto a prospettare un diverso approccio valutativo inerente al merito, senza alcun specifico confronto con il tenore della motivazione, di cui non vengono confutati, se non in modo assertivo, i passaggi argomentativi incentrati sull'inidoneità a costituire prova delle dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla stessa imputata, quando a seguito della denuncia sporta, ella già avrebbe dovuto dirsi raggiunta da indizi di reità in ordine alla condotta di spoglio; Ritenuto che la revoca delle statuizioni civili costituisce conseguenza dell'assoluzione dell'imputata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P