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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22754/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 178 - R.G. n. 1739/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, recidiva, dosimetria della pena), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 178 - R.G. n. 1739/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, recidiva, dosimetria della pena), benché la sentenza risulti aver al riguardo adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti corretti giuridicamente e non viziati logicamente le censure contenute nel gravame (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 22754/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris