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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38288/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritenuto che le censure articolate da Hazir JJi nell'unico inotivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legitti inità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di i:ui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati oggetto delle due sentenze, i:0n rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico leso da alcune delle violazioni, di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Risulta dalle sentenze che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati a rilevante distanza di tempo, in diversi ambiti spaziali e con diverse modalità operative sicché è più plausibile la tesi che le violazioni siano state oggetto di distinte ed i lutonome risoluzioni criminose determinate da impulsi criminogeni indipendenti.

2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del c: )mpendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a qi. ella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come già osservato, corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e spec fico 2.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi!isibile,-ele- piallo, a norma dell' ›tto_dalla_ con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C )ssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamimto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C: ssa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritenuto che le censure articolate da Hazir JJi nell'unico inotivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legitti inità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di i:ui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati oggetto delle due sentenze, i:0n rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico leso da alcune delle violazioni, di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi. Risulta dalle sentenze che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati a rilevante distanza di tempo, in diversi ambiti spaziali e con diverse modalità operative sicché è più plausibile la tesi che le violazioni siano state oggetto di distinte ed i lutonome risoluzioni criminose determinate da impulsi criminogeni indipendenti. 2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del c: )mpendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a qi. ella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come già osservato, corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e spec fico 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi!isibile,-ele- piallo, a norma dell' ›tto_dalla_ con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C )ssa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamimto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C: ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settem
Sentenza Cassazione n. 38288/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris