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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 30257/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 13356-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata – Oggetto contributi giudicato R.G.N.13356/2019 Cron.

Rep.

Ud.15/05/2024 PU avverso la sentenza n. 872/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2018 R.G.N. 673/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha riformato la sentenza del Tribunale di Forlì con la quale era stata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ed era stato ordinato all’Inps di riaccreditare i contributi versati nell’AGO dirigenti e liquidare il trattamento pensionistico dalla data e nella misura corrispondente tenendo conto della domanda del 17/5/2010.

1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che l’Arcangeli non avesse diritto alla retrodatazione al 1.6.2010 della prestazione di anzianità in godimento dal 1.5.2012 in quanto con sentenza del Tribunale di Forlì n. 163 del 2010, passata in giudicato , era stato disconosciuto il rapporto di lavoro dell’Arcangeli con la [OSCURATO:SOCIETA]. ed era stata rimborsata alla società la contribuzione già versata all’INPS. 1.2.La Corte di merito ha ritenuto opponibile all’Arcangeli il giudicato formatosi in una controversia che non lo aveva coinvolto atteso che il fatto accertato in quel giudizio (l’insussistenza di un rapporto di lavoro tra la società e l’Arcangeli) era proprio quello che aveva determinato il riconoscimento della prestazione previdenziale da una data successivaa quella rivendicata nel presente giudizio.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi ai quali resiste con controricorso l’INPS.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.p.c. con riguardo ai limiti soggettivi del giudicato e la violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..

3.1. Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il giudicato esterno formatosi nella controversia intercorsa tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e l’INPS, nell’ambito della quale era stata accertata l’insussistenza di un rapporto di lavoro tra la società e l’Arcangeli, producesse effetti riflessi nell’odierno giudizio.

3.2. Rammenta che il giudicato spiega i suoi effetti tra le parti e che per avere efficacia riflessa nei confronti di terzi,rimasti estranei a quel giudizio, è necessario che il diritto oggetto del giudizio sia dipendente da quello azionato nella controversia coperta dal giudicato.

Sostiene perciò che non sarebbe sufficiente l’esistenza di un mero nesso di fatto o logico tra i due rapporti dedotti in giudizio.

3.3. Rileva che tale situazione non può mai verificarsi nel caso in cui il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello oggetto del giudicato e sostiene che non rileverebbe il fatto che vi sia una coincidenza nell’oggetto dei giudizi.

4. Con il secondo motivo di appello si denuncia, in via subordinata, la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte ritenuto coperta dal giudicato l’affermazione della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1.1.2003-31.3.2006, accertamento che in quel giudizio aveva carattere meramente incidentale atteso che oggetto era l’opposizione a verbale di accertamento dell’INPS volto ad ottenere il pagamento dei contributi alla gestione separata.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. Anche di recente ( Cass. n. 7212 del 2024 ) questa Corte ha affermato che il giudicato relativo al rapporto contributivo intervenuto in una controversia tra datore di lavoro e istituto previdenziale - a cui il lavoratore pur volendo non potrebbe neppure partecipare (Cass n. 3422/2022) -non esercita alcuna autorità in relazione alle tutele esercitabili nell’autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore e INPS ed anche nel distinto rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro (cfr. tra le tante Cass. s.u.n. 683 del 2003, n. 3678 del 2009 , n. 17223 del 2002, n. 5767del 2002, n. 7459 del 2002 e Cass. n. 1460del 2001).

5.2. Per conseguenza si è ritenuto che nella lite tra lavoratore e datore di lavoro relativa al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 secondo comma c.c. non possa fare stato il giudicato intervenuto nella causa tra Istituto previdenziale e datore di lavoro con il quale sarebbe stata accertata l’inesistenza di un’omissione contributiva e rigettata quindi la pretesa contributiva dell’INPS (cfr. Cass. 7212 del 2024 cit. ) .

Quello contributivo e quello di lavoro sono rapporti bilaterali autonomi e non sussiste un unico rapporto trilatere (cfr. Cass.n. 11622 del 1995 , n. 23045 del 2018 e n. 8101 del 2020).

5.3. L’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo, presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato.

A tal riguardo va ricordato che tra diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale), il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto contributivo.

5.4. Con riguardo a questa specifica controversia, poi, non si può dubitare del fattoche il lavoratore è titolare di un autonomo diritto all’accertamento della natura subordinata del rapporto dirigenzialeai fini del riaccredito dei contributi a suo tempo versati, poi trasferiti alla gestione separata, onde ottenere la ri liquid a zione della prestazione pensionistica con la corretta decorrenza.

5.5. Né può sostenersi, come suggerisce l’Istituto, che i due giudizi si siano svolti tra le stesse partiin ragione del fatto che l’Arcangeli era stato il legale rappresentante della società.Tale qualità, a suo tempo rivestita, non solo non comporta che questi possa essere ritenuto “parte” di quel giudizio ma neppure interferisce con il suo autonomo e distinto diritto a veder accertare la natura subordinata del rapportoal fine di ottenere un a corretta attribuzione dellacontribuzione versata .

6. Per le ragioni esposte la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Bologna che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della controversia verificando in concreto se tra le parti sia intercorso o meno nel periodo in contestazione un rapporto di lavoro di carattere dirigenziale come dedotto.

Alla Corte del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 13356-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata – Oggetto contributi giudicato R.G.N.13356/2019 Cron. Rep. Ud.15/05/2024 PU avverso la sentenza n. 872/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2018 R.G.N. 673/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha riformato la sentenza del Tribunale di Forlì con la quale era stata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ed era stato ordinato all’Inps di riaccreditare i contributi versati nell’AGO dirigenti e liquidare il trattamento pensionistico dalla data e nella misura corrispondente tenendo conto della domanda del 17/5/2010. 1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che l’Arcangeli non avesse diritto alla retrodatazione al 1.6.2010 della prestazione di anzianità in godimento dal 1.5.2012 in quanto con sentenza del Tribunale di Forlì n. 163 del 2010, passata in giudicato , era stato disconosciuto il rapporto di lavoro dell’Arcangeli con la [OSCURATO:SOCIETA]. ed era stata rimborsata alla società la contribuzione già versata all’INPS. 1.2.La Corte di merito ha ritenuto opponibile all’Arcangeli il giudicato formatosi in una controversia che non lo aveva coinvolto atteso che il fatto accertato in quel giudizio (l’insussistenza di un rapporto di lavoro tra la società e l’Arcangeli) era proprio quello che aveva determinato il riconoscimento della prestazione previdenziale da una data successivaa quella rivendicata nel presente giudizio. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi ai quali resiste con controricorso l’INPS. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2909 c.p.c. con riguardo ai limiti soggettivi del giudicato e la violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. 3.1. Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il giudicato esterno formatosi nella controversia intercorsa tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e l’INPS, nell’ambito della quale era stata accertata l’insussistenza di un rapporto di lavoro tra la società e l’Arcangeli, producesse effetti riflessi nell’odierno giudizio. 3.2. Rammenta che il giudicato spiega i suoi effetti tra le parti e che per avere efficacia riflessa nei confronti di terzi,rimasti estranei a quel giudizio, è necessario che il diritto oggetto del giudizio sia dipendente da quello azionato nella controversia coperta dal giudicato. Sostiene perciò che non sarebbe sufficiente l’esistenza di un mero nesso di fatto o logico tra i due rapporti dedotti in giudizio. 3.3. Rileva che tale situazione non può mai verificarsi nel caso in cui il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello oggetto del giudicato e sostiene che non rileverebbe il fatto che vi sia una coincidenza nell’oggetto dei giudizi. 4. Con il secondo motivo di appello si denuncia, in via subordinata, la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte ritenuto coperta dal giudicato l’affermazione della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1.1.2003-31.3.2006, accertamento che in quel giudizio aveva carattere meramente incidentale atteso che oggetto era l’opposizione a verbale di accertamento dell’INPS volto ad ottenere il pagamento dei contributi alla gestione separata. 5. Il ricorso è fondato. 5.1. Anche di recente ( Cass. n. 7212 del 2024 ) questa Corte ha affermato che il giudicato relativo al rapporto contributivo intervenuto in una controversia tra datore di lavoro e istituto previdenziale - a cui il lavoratore pur volendo non potrebbe neppure partecipare (Cass n. 3422/2022) -non esercita alcuna autorità in relazione alle tutele esercitabili nell’autonomo rapporto previdenziale tra lavoratore e INPS ed anche nel distinto rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro (cfr. tra le tante Cass. s.u.n. 683 del 2003, n. 3678 del 2009 , n. 17223 del 2002, n. 5767del 2002, n. 7459 del 2002 e Cass. n. 1460del 2001). 5.2. Per conseguenza si è ritenuto che nella lite tra lavoratore e datore di lavoro relativa al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 secondo comma c.c. non possa fare stato il giudicato intervenuto nella causa tra Istituto previdenziale e datore di lavoro con il quale sarebbe stata accertata l’inesistenza di un’omissione contributiva e rigettata quindi la pretesa contributiva dell’INPS (cfr. Cass. 7212 del 2024 cit. ) . Quello contributivo e quello di lavoro sono rapporti bilaterali autonomi e non sussiste un unico rapporto trilatere (cfr. Cass.n. 11622 del 1995 , n. 23045 del 2018 e n. 8101 del 2020). 5.3. L’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo, presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato. A tal riguardo va ricordato che tra diritti aventi ad oggetto i contributi previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuno dei due rapporti (di lavoro e previdenziale), il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto contributivo. 5.4. Con riguardo a questa specifica controversia, poi, non si può dubitare del fattoche il lavoratore è titolare di un autonomo diritto all’accertamento della natura subordinata del rapporto dirigenzialeai fini del riaccredito dei contributi a suo tempo versati, poi trasferiti alla gestione separata, onde ottenere la ri liquid a zione della prestazione pensionistica con la corretta decorrenza. 5.5. Né può sostenersi, come suggerisce l’Istituto, che i due giudizi si siano svolti tra le stesse partiin ragione del fatto che l’Arcangeli era stato il legale rappresentante della società.Tale qualità, a suo tempo rivestita, non solo non comporta che questi possa essere ritenuto “parte” di quel giudizio ma neppure interferisce con il suo autonomo e distinto diritto a veder accertare la natura subordinata del rapportoal fine di ottenere un a corretta attribuzione dellacontribuzione versata . 6. Per le ragioni esposte la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Bologna che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della controversia verificando in concreto se tra le parti sia intercorso o meno nel periodo in contestazione un rapporto di lavoro di carattere dirigenziale come dedotto. Alla Corte del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in divers
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