Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:689
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 novembre 2009 – IFB Stroeder / Agenzia italiana del Farmaco (AIFA)
(causa C‑198/09)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano – Art. 4 – Blocco dei prezzi – Riduzione dei prezzi»
Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti farmaceutici – Direttiva 89/105 – Medicinali per uso umano (Direttiva del Consiglio 89/105, artt. 1, n. 1, e 4, nn. 1 e 2) (v. punto 8, dispositivo 1-5)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] del Lazio – Interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2,
della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione
dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989,
L 40, pag. 8) – Specialità mediche sottoposte a blocco dei prezzi – Modalità di determinazione di un’eventuale riduzione dei
prezzi.
Dispositivo
1)
L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano
la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia,
deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione siano rispettate, le autorità competenti
di uno Stato membro possono adottare misure di portata generale consistenti nella riduzione dei prezzi di tutte le specialità
medicinali o di certe loro categorie, anche qualora l’adozione di simili misure non sia preceduta da un blocco di tali prezzi.
2)
L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che, sempreché le condizioni poste da tale disposizione
siano rispettate, possono essere adottate misure di riduzione dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro
categorie più volte nel corso di un unico anno e nel ripetersi di molti anni.
3)
L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che non osta a che misure di controllo dei prezzi
di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie siano adottate sulla base di stime di spesa, sempreché le condizioni
poste da tale disposizione siano rispettate e tali stime si fondino su elementi obiettivi e verificabili.
4)
L’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto
dell’obiettivo di trasparenza perseguito da tale direttiva nonché delle prescrizioni della suddetta disposizione, i criteri
in base ai quali deve essere effettuata la verifica delle condizioni macroeconomiche di cui alla disposizione stessa e che
tali criteri possono consistere nella spesa farmaceutica esclusivamente, nel complesso delle spese sanitarie ovvero in altri
tipi di spesa.
5)
L’art. 4, n. 2, della direttiva 89/105 deve essere interpretato nel senso che:
– gli Stati membri devono prevedere comunque la possibilità, per un’impresa interessata da una misura di blocco o di riduzione
dei prezzi di tutte le specialità medicinali o di certe loro categorie, di chiedere una deroga al prezzo imposto in forza
di tali misure;
– essi sono tenuti ad assicurare che sia adottata una decisione motivata in merito ad ogni richiesta di questo tipo, e
– la partecipazione concreta dell’impresa interessata consiste, da un lato, nella presentazione di un esposto sufficiente dei
motivi particolari che giustificano la sua richiesta di deroga e, dall’altro, nella trasmissione di informazioni particolareggiate
supplementari nel caso in cui le informazioni fornite a sostegno di tale richiesta siano insufficienti.