CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 04041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25948-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25948/2020 Numero sezionale 74/2022 Numero di raccolta generale 4041/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 12 febbraio 2020, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di condanna del Fondo di Garanzia presso l’[OSCURATO:PERSONA] di pagamento degli importi loro spettanti a titolo di ultime mensilità (da maggio a luglio 2005), ai sensi dell’art. 2 d.lg. 80/1992, del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessato il 27 agosto 2005 (con cancellazione della società dal registro delle imprese il 30 ottobre 2009); 2. come già il Tribunale, essa escludeva la copertura della garanzia, in conseguenza del decorso del termine di dodici mesi precedenti, non già dal tentativo di conciliazione obbligatorio infraannuale (di natura stragiudiziale, non definibile atto di iniziativa giudiziaria), ma dal ricorso giudiziario proposto solo dopo il luglio 2006; 3. con atto notificato il 6 ottobre 2020, le lavoratrici ricorrevano per cassazione con unico motivo, cui resisteva l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. deve preliminarmente essere disattesa la richiesta, formulata con la memoria finale, delle lavoratrici appellanti di rimessione della causa alla Ric. 2020 n. 25948 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25948/2020 Numero sezionale 74/2022 Numero di raccolta generale 4041/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 pubblica udienza, non sussistendone i presupposti di rilievo nomofilattico, a fronte del consolidato indirizzo di questa Corte sulla questione; 2. le ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 2 d.lg. 80/1992, 410, 412bis c.p.c., per la decorrenza del termine di dodici mesi, anteriori all’iniziativa giudiziaria volta alla realizzazione del diritto di credito relativo alle ultime tre mensilità (da maggio a luglio 2005) del rapporto delle lavoratrici alle dipendenze della società datrice (cessato il 27 agosto 2005), dal tentativo di conciliazione dell’8 settembre 2005, ratione temporis obbligatorio e condizione di procedibilità, ai sensi degli artt. 410 e 412bis c.p.c., dell’azione giudiziale poi introdotta con ricorso depositato il 28 settembre 2006 (unico motivo); 3. esso è infondato; 4. è noto che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'[OSCURATO:PERSONA] di cui alla l. 297/1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui computare a ritroso il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, a norma dell’art. 2, primo comma d.lg. 80/1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro: comunque rilevando qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ma non la richiesta del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. presso la Direzione provinciale del lavoro (Cass. 29 luglio 2020, n. 16249, di annullamento, in applicazione del suddetto principio, della sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo, ai fini del computo a Ric. 2020 n. 25948 sez. ML - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25948/2020 Numero sezionale 74/2022 Numero di raccolta generale 4041/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 ritroso degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, anche un tale tentativo); 5. il tentativo di conciliazione, ancorché obbligatorio ai sensi dell’art. 410 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla sostituzione dall’art. 31, primo comma l. 183/2010) ha natura stragiudiziale e non giudiziale, posto che nel suo arco temporale di durata il processo non è pendente, costituendo ancora ipotesi solo eventuale; né potendo la mera richiesta di tentativo di conciliazione essere equiparata ad una domanda giudiziale, se non a limitati effetti interruttivi (Cass. 18 ottobre 2011, n. 21483), non pertinenti al caso di specie; 6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; nulla spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’11 gennaio 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 25948 sez. ML - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m