Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2022

Cassazione n. 19128/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sul carattere minatorio della minaccia e la serietà della stessa, con la quale l'imputato mirava a prospettare un'aggressione fisica; nonché pag. 3 sul contesto di discussione animata tra dipendente e datore di lavoro, in cui l'imputato, proprio in quanto adirato nei confronti della datrice di lavoro non poteva che essere pienamente consapevole del carattere minaccioso della frase volutamente pronunciata); Rilevato pertanto, che il ricorso — le cui argomentazioni sono state ribadite con apposita memoria difensiva - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La memoria di parte civile con conclusioni è tardiva in quanto depositata il 5 marzo 2022, per cui nulla è dovuto alla parte civile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna titricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefa90 Pa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per i predetti reati, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sul carattere minatorio della minaccia e la serietà della stessa, con la quale l'imputato mirava a prospettare un'aggressione fisica; nonché pag. 3 sul contesto di discussione animata tra dipendente e datore di lavoro, in cui l'imputato, proprio in quanto adirato nei confronti della datrice di lavoro non poteva che essere pienamente consapevole del carattere minaccioso della frase volutamente pronunciata); Rilevato pertanto, che il ricorso — le cui argomentazioni sono state ribadite con apposita memoria difensiva - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La memoria di parte civile con conclusioni è tardiva in quanto depositata il 5 marzo 2022, per cui nulla è dovuto alla parte civile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna titricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefa90 Pa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19128/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris