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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11882/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Parma ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 e 13 bis, tui e disposto l'espulsione dello stesso; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 19, comma 2, tui non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, tui e non essendo questi stati indicati nel provvedimento impugnato; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b.

"al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c.

"all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d.

"all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Rilevato che la disposizione relativa all'espulsione è, al più illegittima ma non illegale per cui si deve ribadire il principio di recente stabilito per cui «è inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, su accordo delle parti, ha applicato, nei confronti di soggetto straniero privo di passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato, essendo la stessa illegittima, ma non illegale nella definizione datane da Sez.

U., n. 5352 del 2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA].» (Sez. 3, n. 18887 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Malik, Rv. 286307 - 01); Rilevato, inoltre, che il ricorso risulta aspecifico in quanto lo stato di convivenza è solo asserito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Parma ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 e 13 bis, tui e disposto l'espulsione dello stesso; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 19, comma 2, tui non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, tui e non essendo questi stati indicati nel provvedimento impugnato; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Rilevato che la disposizione relativa all'espulsione è, al più illegittima ma non illegale per cui si deve ribadire il principio di recente stabilito per cui «è inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, su accordo delle parti, ha applicato, nei confronti di soggetto straniero privo di passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato, essendo la stessa illegittima, ma non illegale nella definizione datane da Sez. U., n. 5352 del 2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA].» (Sez. 3, n. 18887 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Malik, Rv. 286307 - 01); Rilevato, inoltre, che il ricorso risulta aspecifico in quanto lo stato di convivenza è solo asserito; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
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