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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22262/2026

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lano, alla piazza CinqueGiornate, n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il pro-prio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura specialein calce al ricorso ed in calce all'atto di rinuncia.RICORRENTIcontroREGIONE LOMBARDIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente pro tem-pore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di pro-Numero registro generale 12594/2023Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 22262/2026Data pubblicazione 29/06/2026cura speciale in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.;elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 3825/2022 della Corte d'appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].Preso atto che i ricorrenti hanno allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc.civ. datata 14.4.2026 al ricorso iscritto al n. 12594 – 2023 R.G.;preso atto che la controricorrente, Regione Lombardia, ha in data 15.4.2026chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con assorbimento del ri-corso incidentale condizionato;ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione con assorbimentodel ricorso incidentale condizionato;ritenuto che si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giu-dizio di legittimità;dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti principali e la ricorrenteincidentale condizionata siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a normadel comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.;Numero registro generale 12594/2023Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 22262/2026Data pubblicazione 29/06/2026visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimitàintrodotto con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 12594 - 2023 R.G., assorbito nelladichiarazione di estinzione il ricorso incidentale condizionato;compensa le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 6 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lano, alla piazza CinqueGiornate, n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il pro-prio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura specialein calce al ricorso ed in calce all'atto di rinuncia.RICORRENTIcontroREGIONE LOMBARDIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente pro tem-pore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di pro-Numero registro generale 12594/2023Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 22262/2026Data pubblicazione 29/06/2026cura speciale in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.;elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 3825/2022 della Corte d'appello di Milano.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].Preso atto che i ricorrenti hanno allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc.civ. datata 14.4.2026 al ricorso iscritto al n. 12594 – 2023 R.G.;preso atto che la controricorrente, Regione Lombardia, ha in data 15.4.2026chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con assorbimento del ri-corso incidentale condizionato;ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione con assorbimentodel ricorso incidentale condizionato;ritenuto che si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giu-dizio di legittimità;dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti principali e la ricorrenteincidentale condizionata siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a normadel comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.;Numero registro generale 12594/2023Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 22262/2026Data pubblicazione 29/06/2026visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimitàintrodotto con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 12594 - 2023 R.G., assorbito nelladichiarazione di estinzione il ricorso incidentale condizionato;compensa le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 6 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
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