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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32887/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 40 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -intimata- avverso la sentenza n. 251, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.1.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef, Iva ed Irap 2009 -Accertamenti bancari - Prova contraria.

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], titolare di partita Iva, l’avviso di accertamento n.

THB01CE03499/2013, contestando, a seguito di indagini bancarie, il conseguimento di ricavi non dichiarati nell’anno 2009 per l’importo di Euro 143.422,00, ai fini Irpef, Iva ed Irap.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, proponendo plurime censure e lamentando tra l’altro che non aveva in realtà mai svolto attività libero professionale e che gli accrediti bancari rilevati non attenevano a reddito imponibile.

La CTP riteneva infondate le difese del contribuente, e rigettava il suo ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione assunta dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], rinnovando le proprie contestazioni.

La CTR richiedeva al Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di relazionare sulle giustificazioni fornite dal contribuente con riferimento a ciascuna operazione riportata negli accertamenti bancari.

Quindi la CTR riteneva giustificate solo in piccola misura le movimentazioni bancarie, e riduceva pertanto in tal senso le somme richieste mediante l’avviso di accertamento.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione.

L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato atto con il quale ha domandato di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, nn. 2 e 7, del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, del Dpr n. 633 del 1972, e degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., per non avere la CTR rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Mediante il medesimo strumento di impugnazione censura poi, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice dell’appello esaminato tutta la documentazione giustificativa allegata a prova contraria.

2. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica poi la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello “per non avere considerato, nella propria motivazione, le circostanze di fatto dedotte dal contribuente” (ric., p. 29).

3. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, innanzitutto, la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice di secondo grado per non avere rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Invero la CTR ha fondato la propria decisione, in considerazione del disposto di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla prova derivante dagli accertamenti bancari eseguiti dall’Amministrazione finanziaria.

Null’altro avrebbe dovuto provare l’Agenzia delle Entrate, mentre competeva al contribuente la dimostrazione che le operazioni bancarie rilevate non attenevano a reddito imponibile.

Questa Corte regolatrice ha recentemente confermato che “in tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art.2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria”, Cass. sez.

V, 4.10.2024, n. 26014.

Questa prima censura proposta mediante il primo strumento d’impugnazione risulta pertanto infondata.

4. Con una seconda censura, presente ancora nel primo motivo di ricorso, il contribuente contesta poi l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice dell’appello esaminato tutta la documentazione giustificativa allegata a prova contraria.

Mediante il secondo motivo di ricorso il contribuente critica poi la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello per non avere considerato, nella propria motivazione, le circostanze di fatto dedotte dal contribuente.

Dalla descrizione del motivo emerge che il ricorrente opera ancora riferimento alla documentazione che ha prodotto, e ritiene essere decisiva.

Devono segnalarsi i limiti nella formulazione del secondo motivo di ricorso, perché l’omesso esame in motivazione di circostanze di fatto può originare un vizio di motivazione, ma non la nullità della decisione, che può invece dipendere dalla omessa pronuncia su una domanda.

4.1. Le lagnanze esposte nella seconda parte del primo motivo di impugnazione e nel secondo motivo, comunque, sembra possano riassumersi nella censura che, nella tesi del ricorrente, la CTR non ha adeguatamente esaminato la prova contraria da lui offerta.

Si tratta pertanto di critiche omogenee che possono essere trattate congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

4.2. Merita di essere premesso che la voce di maggiore importo rilevata mediante gli accertamenti bancari svolti nei confronti del contribuente sono risultati i versamenti bancari assai ingenti operati in suo favore da [OSCURATO:PERSONA].

Queste somme sono state ritenute conseguite per atto di liberalità ed escluse dal reddito imponibile ai presenti fini.

Questi introiti, inoltre, sono stati ritenuti dall’Amministrazione finanziaria adeguati ad assicurare la provvista per le ingenti spese sostenute dal ricorrente che, percependo nell’anno in considerazione un reddito per lavoro dipendente di poco superiore ai settemila Euro, aveva sostenuto spese “per l’acquisto di autovetture, motociclette ed altro (Euro 255.000)”.

La CTR ha spiegato che “la discrepanza” tra il reddito percepito quale lavoratore dipendente e le spese sostenute dal contribuente, aveva comunque “rappresentato il movente dell’indagine bancaria” (sent.

CTR, p. 2).

Dall’indagine bancaria erano emerse numerose operazioni di accredito su conti correnti che erano pacificamente nella disponibilità del contribuente, e l’Amministrazione finanziaria ne aveva domandato la giustificazione.

L’avviso di accertamento era stato pertanto quantificato in considerazione delle operazioni di versamento che l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto il contribuente non fosse riuscito a giustificare.

Nel corso del giudizio di appello, quindi, la CTR richiedeva al Direttore della locale articolazione dell’Agenzia delle Entrate di esprimersi sulla ritenuta giustificazione o meno di ciascuna delle rimanenti operazioni finanziarie.

Il giudice del gravame ricevuti gli esiti, che riducevano la pretesa fiscale, ha ritenuto di condividerli.

4.3. Il contribuente lamenta che la CTR non avrebbe adeguatamente valutato le prove contrarie che aveva offerto, per giustificare ulteriori operazioni, limitandosi ad “‘appiattirsi’ sulle apodittiche conclusioni degli Uffici finanziari” (ric., p. 24).

Il ricorrente sostiene quindi che non potevano considerarsi operazioni imponibili alcune movimentazioni bancarie.

La CTR specifica però, con riferimento agli accrediti effettuati sul [OSCURATO:PERSONA], che il contribuente non prova che il versamento in contanti di Euro 2.000,00 rappresentasse un giroconto, perché la provvista sarebbe provenuta da altro conto personale aperto presso la Bnl, ed altrettanto è a dirsi a proposito di un versamento di pari importo mediante bonifico, di cui il contribuente neppure ha prodotto copia.

Rileva inoltre, il giudice dell’appello, che il contribuente neanche allega quale giustificazione avessero gli spostamenti di denaro che sostiene di avere operato.

Altri versamenti effettuati mediante bonifici, ancora accreditati preso la [OSCURATO:PERSONA], non potevano essere giustificati quali giroconti dalla Bnl, perché provenivano da altra filiale della stessa [OSCURATO:PERSONA], e comunque il ricorrente non ha prodotto la distinta di alcuno di questi bonifici.

Neppure poteva ritenersi giustificato l’accredito della somma di Euro 36.000,00 che il contribuente affermava essere il provento della vendita di un’autovettura, di cui si era riservato di produrre documentazione attestante il passaggio di proprietà, ma non l’aveva mai depositata.

Il ricorrente afferma che il giudice del gravame avrebbe attribuito “valore di presunzione legale” ad una “semplice relazione dell’Ufficio” finanziario, “senza minimamente prendere in considerazione le giustificazioni documentali offerte” (ric., p. 25).

Ora, correttamente, la CTR non ha attribuito valore di presunzione legale alla relazione redatta dall’Ufficio finanziario, bensì alle risultanze degli accertamenti bancari.

Priva di fondamento risulta pertanto la censura del contribuente secondo cui la CTR avrebbe posto “in capo al contribuente l’onere di allegare la prova contraria alle determinazioni dell’Amministrazione finanziaria” (ric., p. 30).

Non solo, a fronte dei sintetici ma specifici ed esaurienti rilievi proposti dalla CTR il ricorrente non si confronta con la motivazione della decisione, non dimostra in quale errore sia incorso il giudice del gravame.

Insiste piuttosto nel rinnovare le proprie critiche avverso l’accertamento, non mancando di domandare a questa Corte di rinnovare il giudizio sul fatto processuale.

Analoghe circostanze ricorrono con riferimento a pretesi ulteriori giroconti, alla affermata restituzione di un prestito ad opera della sorella, giustificazioni solo allegate dal contribuente, ma rimaste sprovviste di prova.

4.3.1. In definitiva, pertanto, la CTR ha espresso il giudizio sul fatto processuale che le competeva, ed il contribuente non è risultato in grado di dimostrare l’inesattezza delle valutazioni espresse dal giudice del gravame.

Completezza suggerisce quindi di aggiungere che non è precluso al giudice dell’appello motivare per relationem servendosi di atti del processo.

Il ricorso proposto dal contribuente risulta perciò infondato, e deve pertanto essere rigettato.

5. Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della controversia.

5.1. Deve ancore darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il contribuente sia assoggettato anche al versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 40 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -intimata- avverso la sentenza n. 251, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.1.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef, Iva ed Irap 2009 -Accertamenti bancari - Prova contraria. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], titolare di partita Iva, l’avviso di accertamento n. THB01CE03499/2013, contestando, a seguito di indagini bancarie, il conseguimento di ricavi non dichiarati nell’anno 2009 per l’importo di Euro 143.422,00, ai fini Irpef, Iva ed Irap. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, proponendo plurime censure e lamentando tra l’altro che non aveva in realtà mai svolto attività libero professionale e che gli accrediti bancari rilevati non attenevano a reddito imponibile. La CTP riteneva infondate le difese del contribuente, e rigettava il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione assunta dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], rinnovando le proprie contestazioni. La CTR richiedeva al Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di relazionare sulle giustificazioni fornite dal contribuente con riferimento a ciascuna operazione riportata negli accertamenti bancari. Quindi la CTR riteneva giustificate solo in piccola misura le movimentazioni bancarie, e riduceva pertanto in tal senso le somme richieste mediante l’avviso di accertamento. 4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato atto con il quale ha domandato di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, nn. 2 e 7, del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, del Dpr n. 633 del 1972, e degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., per non avere la CTR rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria. Mediante il medesimo strumento di impugnazione censura poi, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice dell’appello esaminato tutta la documentazione giustificativa allegata a prova contraria. 2. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica poi la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello “per non avere considerato, nella propria motivazione, le circostanze di fatto dedotte dal contribuente” (ric., p. 29). 3. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta, innanzitutto, la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice di secondo grado per non avere rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria. Invero la CTR ha fondato la propria decisione, in considerazione del disposto di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla prova derivante dagli accertamenti bancari eseguiti dall’Amministrazione finanziaria. Null’altro avrebbe dovuto provare l’Agenzia delle Entrate, mentre competeva al contribuente la dimostrazione che le operazioni bancarie rilevate non attenevano a reddito imponibile. Questa Corte regolatrice ha recentemente confermato che “in tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art.2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria”, Cass. sez. V, 4.10.2024, n. 26014. Questa prima censura proposta mediante il primo strumento d’impugnazione risulta pertanto infondata. 4. Con una seconda censura, presente ancora nel primo motivo di ricorso, il contribuente contesta poi l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice dell’appello esaminato tutta la documentazione giustificativa allegata a prova contraria. Mediante il secondo motivo di ricorso il contribuente critica poi la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello per non avere considerato, nella propria motivazione, le circostanze di fatto dedotte dal contribuente. Dalla descrizione del motivo emerge che il ricorrente opera ancora riferimento alla documentazione che ha prodotto, e ritiene essere decisiva. Devono segnalarsi i limiti nella formulazione del secondo motivo di ricorso, perché l’omesso esame in motivazione di circostanze di fatto può originare un vizio di motivazione, ma non la nullità della decisione, che può invece dipendere dalla omessa pronuncia su una domanda. 4.1. Le lagnanze esposte nella seconda parte del primo motivo di impugnazione e nel secondo motivo, comunque, sembra possano riassumersi nella censura che, nella tesi del ricorrente, la CTR non ha adeguatamente esaminato la prova contraria da lui offerta. Si tratta pertanto di critiche omogenee che possono essere trattate congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 4.2. Merita di essere premesso che la voce di maggiore importo rilevata mediante gli accertamenti bancari svolti nei confronti del contribuente sono risultati i versamenti bancari assai ingenti operati in suo favore da [OSCURATO:PERSONA]. Queste somme sono state ritenute conseguite per atto di liberalità ed escluse dal reddito imponibile ai presenti fini. Questi introiti, inoltre, sono stati ritenuti dall’Amministrazione finanziaria adeguati ad assicurare la provvista per le ingenti spese sostenute dal ricorrente che, percependo nell’anno in considerazione un reddito per lavoro dipendente di poco superiore ai settemila Euro, aveva sostenuto spese “per l’acquisto di autovetture, motociclette ed altro (Euro 255.000)”. La CTR ha spiegato che “la discrepanza” tra il reddito percepito quale lavoratore dipendente e le spese sostenute dal contribuente, aveva comunque “rappresentato il movente dell’indagine bancaria” (sent. CTR, p. 2). Dall’indagine bancaria erano emerse numerose operazioni di accredito su conti correnti che erano pacificamente nella disponibilità del contribuente, e l’Amministrazione finanziaria ne aveva domandato la giustificazione. L’avviso di accertamento era stato pertanto quantificato in considerazione delle operazioni di versamento che l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto il contribuente non fosse riuscito a giustificare. Nel corso del giudizio di appello, quindi, la CTR richiedeva al Direttore della locale articolazione dell’Agenzia delle Entrate di esprimersi sulla ritenuta giustificazione o meno di ciascuna delle rimanenti operazioni finanziarie. Il giudice del gravame ricevuti gli esiti, che riducevano la pretesa fiscale, ha ritenuto di condividerli. 4.3. Il contribuente lamenta che la CTR non avrebbe adeguatamente valutato le prove contrarie che aveva offerto, per giustificare ulteriori operazioni, limitandosi ad “‘appiattirsi’ sulle apodittiche conclusioni degli Uffici finanziari” (ric., p. 24). Il ricorrente sostiene quindi che non potevano considerarsi operazioni imponibili alcune movimentazioni bancarie. La CTR specifica però, con riferimento agli accrediti effettuati sul [OSCURATO:PERSONA], che il contribuente non prova che il versamento in contanti di Euro 2.000,00 rappresentasse un giroconto, perché la provvista sarebbe provenuta da altro conto personale aperto presso la Bnl, ed altrettanto è a dirsi a proposito di un versamento di pari importo mediante bonifico, di cui il contribuente neppure ha prodotto copia. Rileva inoltre, il giudice dell’appello, che il contribuente neanche allega quale giustificazione avessero gli spostamenti di denaro che sostiene di avere operato. Altri versamenti effettuati mediante bonifici, ancora accreditati preso la [OSCURATO:PERSONA], non potevano essere giustificati quali giroconti dalla Bnl, perché provenivano da altra filiale della stessa [OSCURATO:PERSONA], e comunque il ricorrente non ha prodotto la distinta di alcuno di questi bonifici. Neppure poteva ritenersi giustificato l’accredito della somma di Euro 36.000,00 che il contribuente affermava essere il provento della vendita di un’autovettura, di cui si era riservato di produrre documentazione attestante il passaggio di proprietà, ma non l’aveva mai depositata. Il ricorrente afferma che il giudice del gravame avrebbe attribuito “valore di presunzione legale” ad una “semplice relazione dell’Ufficio” finanziario, “senza minimamente prendere in considerazione le giustificazioni documentali offerte” (ric., p. 25). Ora, correttamente, la CTR non ha attribuito valore di presunzione legale alla relazione redatta dall’Ufficio finanziario, bensì alle risultanze degli accertamenti bancari. Priva di fondamento risulta pertanto la censura del contribuente secondo cui la CTR avrebbe posto “in capo al contribuente l’onere di allegare la prova contraria alle determinazioni dell’Amministrazione finanziaria” (ric., p. 30). Non solo, a fronte dei sintetici ma specifici ed esaurienti rilievi proposti dalla CTR il ricorrente non si confronta con la motivazione della decisione, non dimostra in quale errore sia incorso il giudice del gravame. Insiste piuttosto nel rinnovare le proprie critiche avverso l’accertamento, non mancando di domandare a questa Corte di rinnovare il giudizio sul fatto processuale. Analoghe circostanze ricorrono con riferimento a pretesi ulteriori giroconti, alla affermata restituzione di un prestito ad opera della sorella, giustificazioni solo allegate dal contribuente, ma rimaste sprovviste di prova. 4.3.1. In definitiva, pertanto, la CTR ha espresso il giudizio sul fatto processuale che le competeva, ed il contribuente non è risultato in grado di dimostrare l’inesattezza delle valutazioni espresse dal giudice del gravame. Completezza suggerisce quindi di aggiungere che non è precluso al giudice dell’appello motivare per relationem servendosi di atti del processo. Il ricorso proposto dal contribuente risulta perciò infondato, e deve pertanto essere rigettato. 5. Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della controversia. 5.1. Deve ancore darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il contribuente sia assoggettato anche al versamento del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
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